Sentenza n. 298/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo di abilitazione su materia conseguito all’estero e segnatamente in Romania, iniziato con istanza presentata dal ricorrente come di seguito indicato e non concluso entro il termine previsto dall’art. 16 co. 6 Del Dgs 206/2007: COSENTINO SABRINA Titolo di abilitazione materia conseguito in Romania munito dei certificati di adeverinta, Domanda inviata mediante il portale Istanze on Line in data 09.12.2024 nr domanda 42086 120G 08.04.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento di un titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito in Romania
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente riconoscimento titolo estero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza presentata tramite il portale Istanze on Line il 9 dicembre 2024, diretta al riconoscimento di un titolo di abilitazione su materia conseguito in Romania e corredato dei certificati di adeverinta. Ha domandato anche l'ordine all'Amministrazione di concludere il procedimento e la nomina preventiva di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il ricorso deduce la violazione dell'obbligo di provvedere, essendo inutilmente decorso il termine generale previsto dalla legge n. 241/1990 e, in particolare, i termini stabiliti dall'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione e comunicarla all'interessata o richiedere integrazioni, nonché tre mesi dalla presentazione della documentazione completa per adottare il provvedimento sul riconoscimento. Il Ministero, pur costituitosi, non ha fornito chiarimenti sull'esecuzione della procedura né giustificato l'inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, accertando l'illegittimità del silenzio e l'obbligo del Ministero di concludere il procedimento. Ha ordinato al Ministero, entro trenta giorni dalla pubblicazione o notificazione della sentenza, di verificare la completezza della documentazione e comunicarla alla ricorrente oppure richiedere le necessarie integrazioni. Il Ministero dovrà poi pronunciarsi definitivamente sull'istanza entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. In caso di ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato sin d'ora quale Commissario ad acta il dirigente generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente, senza facoltà di delega e senza compenso, con obbligo di provvedere nei medesimi termini. Il giudice ha precisato che l'Amministrazione e il Commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi affermati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e dalle sentenze dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nn. 18-22 del 2022 in materia di riconoscimento dei titoli stranieri. Le spese di lite sono state compensate per le oscillazioni della giurisprudenza d'appello sui presupposti e sul procedimento di riconoscimento, in particolare riguardo alla certificazione ministeriale di adeverinta.
Norme richiamate
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
Impone all'autorità competente di verificare e comunicare entro trenta giorni la completezza della documentazione oppure di richiedere le integrazioni necessarie.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
Impone la conclusione del procedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
legge 241/1990
Il termine generale di conclusione del procedimento, inutilmente decorso, concorre a integrare il silenzio-inadempimento quando sussiste un obbligo di provvedere.
art. 31 c.p.a.
Il giudice, accertato il silenzio-inadempimento, ordina all'Amministrazione di provvedere entro un termine e può predisporre la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
Massime di principio
- Quando un privato presenta un'istanza alla quale l'amministrazione è tenuta a rispondere, la sussistenza dell'obbligo di provvedere e la scadenza del termine legale sono sufficienti a configurare un silenzio-inadempimento rilevante ai fini dell'azione avverso il silenzio.
- Nel procedimento di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in altro Stato membro dell'Unione europea, l'autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e comunicarla all'interessato oppure richiedere le integrazioni necessarie; il provvedimento definitivo deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
- L'accertamento giudiziale del silenzio-inadempimento comporta l'ordine all'amministrazione di concludere il procedimento entro termini conformi alla disciplina speciale applicabile, senza che il giudice possa sostituirsi all'amministrazione nella valutazione sostanziale sul riconoscimento del titolo.
- La nomina preventiva di un Commissario ad acta è ammissibile quando l'amministrazione non ottemperi all'ordine giudiziale di provvedere; il commissario opera senza facoltà di delega e senza compenso, entro i medesimi termini assegnati all'amministrazione.
- Nella valutazione delle istanze di riconoscimento di titoli professionali stranieri, l'amministrazione e l'eventuale Commissario ad acta devono conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai pertinenti principi interpretativi della Corte di giustizia dell'Unione europea e dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.
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