Cassazione Civile, Ordinanza n. 08117/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'ente previdenziale pretendeva contributi omessi e dovuti in relazione a indennità sostitutive del preavviso non corrisposte a vari lavoratori. La società aveva proposto opposizione, poi accolta in appello, sostenendo che, poiché i lavoratori avevano sottoscritto verbali di conciliazione in sede sindacale dopo il licenziamento rinunciando all'indennità sostitutiva del preavviso, non vi fosse base imponibile contributiva. L'ente ricorrente ha censurato la decisione per violazione dell'art. 12 L. n. 153/1969, dell'art. 1 D.L. n. 338/1989 e dell'art. 2118 c.c., deducendo che operava il minimale contributivo: la transazione tra datore e lavoratore è inopponibile all'ente previdenziale e le somme dovute per legge a titolo di indennità sostitutiva del preavviso dovevano essere assoggettate a contribuzione anche se non materialmente pagate per effetto dell'accordo transattivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il rilievo di inammissibilità del ricorso per asserita carenza di esposizione dei fatti, ma ha accolto il motivo di merito dell'ente previdenziale. Ha affermato che, in base al principio del minimale contributivo, la base imponibile è costituita dalla retribuzione dovuta per legge e non da quella effettivamente corrisposta; pertanto sono irrilevanti, nei rapporti con l'ente previdenziale, gli accordi tra datore e lavoratore che escludano o riducano la retribuzione dovuta. Gli accordi transattivi inerenti al rapporto di lavoro non sono opponibili all'ente, il quale può sempre dimostrare quali somme erano dovute in base al rapporto lavorativo e quindi soggette a contribuzione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, affinché si uniformi ai principi affermati.
Norme richiamate
art. 12 L. n. 153/1969
Individua la retribuzione imponibile ai fini contributivi; l'ente può far valere la contribuzione sulle somme dovute in base al rapporto di lavoro, anche se non corrisposte per effetto di accordi tra le parti.
art. 1 D.L. n. 338/1989
Stabilisce il principio del minimale contributivo: la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi non può essere inferiore alle retribuzioni stabilite da legge e rileva la retribuzione dovuta per legge, non quella effettivamente pagata.
art. 2118 c.c.
Rileva quale fonte legale dell'indennità sostitutiva del preavviso, la cui debenza per legge comporta la sua considerazione ai fini contributivi secondo il minimale.
Massime di principio
- Nel sistema del minimale contributivo, la base di calcolo dei contributi previdenziali è la retribuzione dovuta per legge, non la somma effettivamente erogata dal datore di lavoro.
- Gli accordi transattivi o conciliativi tra datore di lavoro e lavoratore che escludano o riducano la debenza di emolumenti previsti dalla legge non sono opponibili all'ente previdenziale, perché attengono al rapporto di lavoro e non al distinto rapporto contributivo.
- L'ente previdenziale può sempre provare che determinate somme erano dovute in base al rapporto di lavoro e, in quanto imponibili, devono essere assoggettate a contribuzione anche se non corrisposte per effetto di accordi inter partes.
- Il presupposto dell'obbligazione contributiva non è il pagamento in concreto della somma, ma la sua debenza secondo legge e la sua imponibilità ai fini previdenziali.
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