Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 13229/2026 del 10/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per evasione. Il ricorrente ha proposto un unico motivo, deducendo la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era meramente reiterativa di doglianze già esaminate e disattese dalla Corte di appello, la quale aveva dato risposta congrua evidenziando che l'allontanamento dal domicilio imposto si era protratto per un consistente lasso di tempo e che l'imputato era stato rintracciato non nelle immediate vicinanze dell'abitazione, ma a circa 100 metri.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte esclude la sua applicazione ritenendo non sindacabile in cassazione una censura che ripropone motivi già adeguatamente confutati in appello, a fronte di una condotta valutata non tenue per durata dell'allontanamento e distanza dal luogo di restrizione.

  • art. 385 c.p.

    La fattispecie contestata è l'evasione dal domicilio o dal luogo di restrizione; la sentenza impugnata ha confermato la condanna per tale reato.

Massime di principio

  • La richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto può essere respinta quando la condotta presenti una durata apprezzabile e un allontanamento significativo dal luogo di restrizione, elementi incompatibili con una minima offensività.
  • In cassazione è inammissibile il motivo che si limiti a riprodurre censure già esaminate e congruamente respinte dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
  • Ai fini della valutazione della tenuità nel reato di evasione, rilevano concretamente sia il tempo per cui perdura l'allontanamento sia la distanza del soggetto dal luogo dal quale non avrebbe dovuto discostarsi.

Come è indicizzato

MaterieEvasione
RamiReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.