Cassazione Penale, Ordinanza n. 13229/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per evasione. Il ricorrente ha proposto un unico motivo, deducendo la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era meramente reiterativa di doglianze già esaminate e disattese dalla Corte di appello, la quale aveva dato risposta congrua evidenziando che l'allontanamento dal domicilio imposto si era protratto per un consistente lasso di tempo e che l'imputato era stato rintracciato non nelle immediate vicinanze dell'abitazione, ma a circa 100 metri.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La Corte esclude la sua applicazione ritenendo non sindacabile in cassazione una censura che ripropone motivi già adeguatamente confutati in appello, a fronte di una condotta valutata non tenue per durata dell'allontanamento e distanza dal luogo di restrizione.
art. 385 c.p.
La fattispecie contestata è l'evasione dal domicilio o dal luogo di restrizione; la sentenza impugnata ha confermato la condanna per tale reato.
Massime di principio
- La richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto può essere respinta quando la condotta presenti una durata apprezzabile e un allontanamento significativo dal luogo di restrizione, elementi incompatibili con una minima offensività.
- In cassazione è inammissibile il motivo che si limiti a riprodurre censure già esaminate e congruamente respinte dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
- Ai fini della valutazione della tenuità nel reato di evasione, rilevano concretamente sia il tempo per cui perdura l'allontanamento sia la distanza del soggetto dal luogo dal quale non avrebbe dovuto discostarsi.
Come è indicizzato
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