Cassazione Penale, Sentenza n. 36552/2024 del 01/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava l'inosservanza e cattiva applicazione delle norme sul regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen. e norme connesse; il Ministero eccepiva che il Tribunale aveva autorizzato un colloquio visivo in videocollegamento tra il detenuto Giovanni Sequino (41-bis) e lo zio Salvatore Sequino, anch'egli ristretto in carcere, nonostante la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli avesse espresso parere negativo per il concreto rischio di mantenimento/instaurazione di contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza. Il Ministero sosteneva che la registrazione e il controllo non siano sufficienti a neutralizzare il pericolo e richiamava orientamenti della Corte che, in presenza di rischi oggettivi e di soggetti entrambi sottoposti al 41-bis, escludono il colloquio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza e ha rinviato il procedimento al Tribunale per un nuovo esame. La Corte ha rilevato che, nel caso concreto, sussiste un concreto rischio di contatto tra appartenenti allo stesso clan (anche alla luce del parere negativo della DDA e delle condanne in primo grado riferite a membri dello stesso clan), per cui la mera autorizzazione del videocolloquio senza adeguata motivazione sul ruolo affettivo centrale dello zio sarebbe insufficiente. Va dunque effettuato un nuovo bilanciamento motivato tra diritto all'affettività e esigenze di sicurezza.
Norme richiamate
art. 41-bis Ord. pen.
comma 2-quater, lett. a) e lett. b)
Il regime differenziato mira a impedire contatti tra il detenuto e l'organizzazione criminale di appartenenza; i colloqui con familiari possono essere consentiti solo se non sussistono i pericoli indicati alla lett. a). La lett. b) consente colloqui in casi eccezionali ma subordinati alla valutazione del rischio.
art. 69, comma 6, lett. b) Ord. pen.
citato come norma rilevante
Richiamata dal ricorrente tra le norme processuali/penitenziarie rilevanti per la regolamentazione dei colloqui e delle modalità di esecuzione delle misure detentive; utilizzata per sostenere la corretta applicazione delle misure di sicurezza.
art. 35-bis Ord. pen.
citato come norma rilevante
Richiamata in ordine alla disciplina delle comunicazioni dei detenuti e delle eventuali restrizioni per motivi di sicurezza; invocata nel contesto del bilanciamento tra diritti personali e esigenze di ordine pubblico.
Circolare DAP 2 ottobre 2017
Stabilisce che le richieste di colloqui telefonici/visivi con familiari ristretti in regime 41-bis possono essere generalmente accolte salvo che dal parere non vincolante della DDA emergano elementi concreti e rilevanti contrari; va applicata valorizzando il parere della DDA nell'esame concreto del rischio.
Giurisprudenza citata
Sez. 1, n. 7654 del 2014; Sez. 1, n. 29007 del 2021; Sez. 1, n. 31634 del 2022; Sez. 1, n. 23819 del 2020
Esistono due orientamenti: uno più permissivo che ammette colloqui audiovisivi controllati anche con familiari sottoposti al 41-bis salvo parere negativo della DDA; uno più restrittivo che, specie quando entrambi i soggetti sono in 41-bis e vi sono elementi di rischio, ritiene prevalente la ratio del 41-bis e ne esclude l'autorizzazione. La Cassazione richiede un bilanciamento concreto e motivato.
Massime di principio
- Quando il colloquio è richiesto tra due soggetti entrambi sottoposti al regime 41-bis e vi sono elementi che li collegano alla stessa organizzazione criminale, il rischio di mantenimento o instaurazione di contatti è considerato prevalente e la concessione è fortemente limitata.
- Il parere della Direzione Distrettuale Antimafia, sebbene formalmente non vincolante, ha un peso decisivo: se contiene elementi concreti e rilevanti di rischio, il Magistrato deve darne adeguata considerazione e motivare eventualmente il superamento.
- La registrazione e il controllo del colloquio (audit, audio-video) non sono automaticamente sufficienti a neutralizzare il rischio quando interlocutori e situazioni consentono scambi criptici o coordinati che eludono i controlli.
- L'autorizzazione a colloqui audiovisivi va decisa caso per caso: è necessario un bilanciamento motivato fra diritto all'affettività del detenuto e esigenze di sicurezza interna ed esterna poste a fondamento del 41-bis.
- In presenza di condanne o elementi probatori che collegano i colloquianti allo stesso clan, la tendenza è ad escludere il colloquio; altrimenti, in assenza di indizi concreti, possono essere adottate misure restrittive controllate per consentire il contatto.
- La decisione dovrà sempre specificare il ruolo affettivo del familiare e indicare perché, nonostante tale ruolo, le esigenze di sicurezza prevalgono (o viceversa), evitando provvedimenti generici e non motivati.
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