Sentenza del 19/01/2018 n. 1302 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato una pluralità di iscrizioni a ruolo sostenendo di averne avuto conoscenza solo tramite gli estratti di ruolo, poiché le relative cartelle di pagamento non gli erano state validamente notificate. L'Agenzia delle entrate ha contestato l'ammissibilità dell'impugnazione autonoma del ruolo e ha sostenuto che la prova della notificazione potesse essere dimostrata anche mediante documentazione diversa dalla relata o dall'avviso di ricevimento. Il concessionario ha aderito alle censure con ricorso incidentale, contestando inoltre il rispetto dei termini per impugnare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate sia il ricorso incidentale di Equitalia Polis. Ha affermato che il contribuente può impugnare la cartella o il ruolo non validamente notificati dopo averne avuto conoscenza tramite estratto di ruolo, senza essere obbligato a farlo immediatamente. Ha inoltre stabilito che il concessionario deve provare in giudizio la regolare notificazione mediante la relata di notifica o l'avviso di ricevimento, e che il termine quinquennale di conservazione previsto dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 non lo esonera dall'onere probatorio. Le ulteriori censure sono state dichiarate inammissibili perché riguardavano valutazioni di fatto o vizi motivazionali non adeguatamente dedotti. Nulla sulle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 19, comma 2, lett. d), e comma 3
È ammissibile l'impugnazione della cartella e/o del ruolo non validamente notificati, dei quali il contribuente abbia avuto conoscenza tramite l'estratto di ruolo.
La cartella o il ruolo possono essere impugnati anche autonomamente quando la notificazione sia mancata o invalida e il contribuente ne abbia avuto conoscenza attraverso l'estratto di ruolo. L'impugnazione dell'atto successivo non notificato non è l'unica modalità per far valere l'invalidità.
D.P.R. n. 602/1973, art. 26
Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento.
Il termine quinquennale riguarda l'obbligo amministrativo di conservazione e non costituisce un'esenzione dall'onere di provare in giudizio la regolare notificazione, anche oltre tale periodo.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 21
La conoscenza del ruolo acquisita tramite estratto di ruolo non impone necessariamente di impugnare entro il termine ordinario; costituisce una facoltà, il cui mancato esercizio non preclude la contestazione successiva dopo la notificazione di un atto tipico.
Codice di procedura civile, artt. 115 e 116
Le censure relative alla mancata valutazione di elementi probatori o di fatti, come un eventuale pagamento parziale, non integrano automaticamente una violazione di legge e devono essere dedotte secondo le regole proprie dei vizi motivazionali.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5
La Corte ha distinto tra violazioni di legge, errores in procedendo e vizi della motivazione, dichiarando inammissibili le censure formulate con il motivo processuale non appropriato o prive dell'indicazione specifica degli atti rilevanti.
Massime di principio
- Il contribuente può contestare un ruolo o una cartella non notificati quando ne venga a conoscenza tramite estratto di ruolo; tale conoscenza non rende necessariamente obbligatoria l'impugnazione immediata.
- In caso di contestazione della notifica, spetta all'ente della riscossione dimostrare la regolarità della notificazione con la relata o con l'avviso di ricevimento; semplici registri, archivi informatici o attestazioni generiche normalmente non sono sufficienti.
- La scadenza del periodo di conservazione amministrativa dei documenti non elimina l'onere probatorio dell'ente nel processo.
- Le contestazioni basate sulla mancata valutazione di pagamenti o di altri fatti devono essere formulate come censure di fatto o di motivazione, indicando precisamente quando e dove tali elementi siano stati introdotti nel giudizio.
- La mancata prova della notificazione può impedire all'amministrazione di far valere validamente la pretesa mediante gli atti successivi, salvo che sia fornita una prova documentale idonea della notifica.
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