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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30423/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente contestava la correttezza del diniego di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., in relazione a una condotta di trasporto su autocarro di rifiuti speciali (12 sacchi di grandi dimensioni) e di abbandono di 4 sacchi in un cassonetto per la raccolta rifiuti, condotta ritenuta sussumibile nel reato ambientale contestato. La doglianza era centrata sulla valutazione di gravità del fatto e sull'asserita sussistenza dei presupposti per l'esclusione della punibilità.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Ha affermato che la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. presuppone la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, requisiti che devono concorrere congiuntamente. Nel caso concreto, la motivazione del giudice di merito è stata giudicata congrua perché aveva valorizzato la gravità del fatto, il quantitativo di rifiuti trasportati e in parte già scaricati, pari a 12 sacchi di grandi dimensioni. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità richiede congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; presuppone un reato perfezionato ma immeritevole di pena per l'esiguità dell'offesa.

  • art. 133 c.p.

    I criteri di valutazione della particolare tenuità dell'offesa includono natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo e ogni altra modalità dell'azione, nonché gravità del danno o del pericolo e intensità del dolo o grado della colpa.

  • art. 256 d.lvo n. 156 del 2006

    Norma incriminatrice richiamata nel testo come base del reato ambientale contestato in relazione al trasporto e abbandono di rifiuti speciali.

  • L. Cartabia

    Le modifiche richiamate non alterano il requisito della necessaria coesistenza tra particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto presuppone che il reato sia integralmente perfezionato, ma presenti un'offesa complessivamente esigua e non meritevole di pena.
  • Dopo le modifiche normative richiamate dalla decisione, i requisiti della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento devono concorrere cumulativamente, non alternativamente.
  • La valutazione della particolare tenuità dell'offesa richiede un apprezzamento concreto delle modalità della condotta e dell'entità del danno o del pericolo, secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
  • In materia di gestione/abbandono di rifiuti, il quantitativo di rifiuti trasportati o già scaricati può legittimamente escludere la particolare tenuità del fatto quando denota una gravità non minima della condotta.

Come è indicizzato

MaterieGestione rifiutiCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiReati ambientaliParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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