Sentenza n. 721/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del giudice ordinario che aveva accertato il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con condanna all’erogazione di complessivi € 1.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica del valore annuo di € 500,00 per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, durante i quali aveva prestato servizio a tempo determinato per il Ministero. La sentenza, munita di attestazione di conformità, era stata notificata all’Amministrazione il 28 luglio 2025. Il ricorrente ha dedotto l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni e la mancata spontanea esecuzione del capo condannatorio relativo all’attivazione della Carta elettronica e all’accredito dell’importo complessivo di € 1.000,00. Ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione quale titolo esecutivo e il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mediante l’attivazione della Carta elettronica e l’accredito dell’importo di € 1.000,00. Ha nominato, per il caso di perdurante inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà adottare anche gli atti contabili necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa; l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all’esecuzione del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell’Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha rilevato che, pur non essendo astrattamente esclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora può essere negata in presenza di altre ragioni ostative. Nel caso concreto ha valorizzato la nomina del commissario ad acta, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico, nonché la complessità e serialità del procedimento necessario per attivare la Carta elettronica, che coinvolge strutture ministeriali e soggetti esterni. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 339,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente di agire in ottemperanza per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e l’adempimento, da parte della pubblica amministrazione, dell’obbligo di conformarsi al giudicato.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare, ove ricorrano i presupposti, una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere riconosciuta nell’ambito dell’ottemperanza, ma nei confronti della pubblica amministrazione può essere esclusa non solo quando risulti manifestamente iniqua, ma anche in presenza di altre ragioni ostative.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo inutile decorso consente, nel caso concreto, la proposizione dell’azione di ottemperanza.
art. 479 c.p.c.
La sentenza munita di attestazione di conformità e notificata al domicilio digitale dell’Amministrazione è stata considerata idonea quale titolo esecutivo.
art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022
È richiamato per la regola secondo cui le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Il certificato della cancelleria relativo alla mancata impugnazione è stato utilizzato per provare il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto nel caso concreto dalla sentenza del giudice ordinario.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
È richiamato in relazione al coinvolgimento di SO.GE.I. e CONSAP nella predisposizione della Carta elettronica in forma di applicazione web.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile nei confronti di una pubblica amministrazione per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando il titolo accerti un obbligo dell’Amministrazione di conformarsi alla decisione e il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti degli enti pubblici sia inutilmente decorso.
- Ai fini dell’ottemperanza, la notificazione all’Amministrazione di una copia attestata conforme della sentenza passata in giudicato è idonea a far valere il titolo esecutivo, senza necessità di apposizione della formula esecutiva quando questa non sia più richiesta dalla disciplina vigente.
- In presenza di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta destinato a subentrare in caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione.
- L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all’esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative contabili necessarie per rendere possibile il pagamento.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica nei confronti della pubblica amministrazione: può essere negata quando ricorrano altre ragioni ostative, tra cui la presenza di un adeguato rimedio commissariale, la complessità e serialità del procedimento esecutivo e le difficoltà organizzative e finanziarie concretamente accertate.
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