Sentenza del 09/07/2019 n. 18375 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Azienda USL aveva chiesto il rimborso dell'IRAP relativa all'anno 2002, sostenendo che nella base imponibile fossero state considerate spese per personale dipendente disabile impiegato da un ente pubblico. La Commissione Tributaria Regionale aveva accolto il ricorso contro il silenzio-rigetto dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo tempestiva l'istanza e sufficiente la documentazione prodotta. L'Agenzia ha impugnato la decisione per due motivi: la decorrenza del termine decadenziale per chiedere il rimborso e l'insufficienza della prova del numero dei dipendenti disabili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo, stabilendo che, quando il diritto al rimborso deriva dalla definitiva determinazione dell'imposta o del relativo ammontare, il termine previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973 decorre dal versamento del saldo e non dai precedenti acconti. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che l'autodichiarazione del contribuente e il prospetto informativo disabili trasmesso all'ufficio di collocamento non sono, da soli, prove sufficienti in sede tributaria. La sentenza regionale è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38
Il termine decadenziale per la richiesta di rimborso decorre dal versamento del saldo quando solo in quel momento è possibile determinare definitivamente l'an o il quantum dell'obbligazione tributaria, oppure l'eccedenza rimborsabile rispetto agli acconti versati.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4
Nel processo tributario l'autocertificazione non può essere utilizzata per eludere il divieto di giuramento e prova testimoniale, non avendo efficacia probatoria piena in sede giudiziale.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11
La norma è richiamata con riguardo alla determinazione della base imponibile IRAP e alla rilevanza delle componenti relative al personale, nel contesto della richiesta di rimborso.
Legge n. 68 del 1999, art. 9, comma 6
Il prospetto informativo sui lavoratori disabili trasmesso all'ufficio competente documenta un adempimento del contribuente, ma non costituisce automaticamente un atto amministrativo assistito da presunzione di legittimità né prova piena del diritto al rimborso.
Art. 2697 c.c.
Chi chiede il rimborso deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto, compresi gli elementi necessari a dimostrare il numero dei dipendenti disabili e l'importo effettivamente rimborsabile.
Massime di principio
- Quando l'importo definitivo dell'imposta o dell'eccedenza rimborsabile può essere determinato solo con il saldo di fine periodo, il termine per chiedere il rimborso decorre dal saldo e non dai singoli acconti.
- Nel contenzioso tributario il contribuente deve fornire documentazione oggettiva e verificabile; la mera autodichiarazione non è normalmente sufficiente a provare il diritto al rimborso.
- Un documento presentato dal contribuente a un'amministrazione pubblica non acquista automaticamente valore di atto pubblico o di prova privilegiata: occorre dimostrare l'effettività dei dati attraverso registri, prospetti contabili, buste paga, comunicazioni ufficiali o altra documentazione attendibile.
- In caso di cassazione con rinvio, la controversia non è definitivamente decisa nel merito: il giudice di rinvio deve riesaminare la prova applicando i principi stabiliti dalla Corte di Cassazione.
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