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Ordinanza

Ordinanza n. 3522/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'ottemperanza al decreto della Corte di Appello di Napoli, depositato in data 20.03.2020, a definizione del procedimento iscritto al n. di R.G.V.G. 592/2020, munito di formula esecutiva il 4.06.2020, notificato a mezzo pec al Ministero della Giustizia presso il domicilio reale in Roma, via Arenula n. 70 in data 15.07.2020;

Giustizia amministrativa202400640

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto della Corte di Appello di Napoli recante liquidazione di somme ai sensi della legge n. 89/2001

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del decreto della Corte di Appello di Napoli, depositato il 20 marzo 2020, munito di formula esecutiva il 4 giugno 2020 e notificato al Ministero della Giustizia il 15 luglio 2020. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato che l'art. 1, comma 817, della legge n. 207/2024 ha modificato l'art. 5-sexies della legge n. 89/2001, introducendo il comma 12-bis, che consente ai creditori di somme liquidate ai sensi della legge Pinto fino al 31 dicembre 2021 di rinnovare la domanda di pagamento secondo le modalità previste dai commi 3 e 3-bis. La stessa disposizione stabilisce che, decorsi venti giorni dall'entrata in vigore della norma, per i successivi due anni tali creditori non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e che i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi.

La decisione

Il TAR ha disposto la sospensione del giudizio di ottemperanza, senza pronunciarsi sui profili processuali, sul merito della pretesa esecutiva o sulle spese. La sospensione è stata ritenuta automatica in forza dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, in combinato disposto con l'art. 79, comma 1, c.p.a., per il periodo biennale previsto dalla norma. Il giudizio potrà proseguire ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a. mediante presentazione di istanza di fissazione dell'udienza entro novanta giorni dalla scadenza del biennio.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 817, l. n. 207/2024

    Ha modificato l'art. 5-sexies della legge n. 89/2001 introducendo, tra l'altro, il comma 12-bis.

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001

    Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi

    Introduce una causa automatica di sospensione dei giudizi di ottemperanza in corso relativi a crediti liquidati ai sensi della legge n. 89/2001 fino al 31 dicembre 2021, per i due anni successivi al decorso di venti giorni dall'entrata in vigore della disposizione.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Costituisce, insieme all'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, la base normativa della sospensione del giudizio.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    Disciplina la prosecuzione del giudizio sospeso a seguito di istanza di fissazione dell'udienza, da presentare entro novanta giorni dalla scadenza del biennio.

Massime di principio

  • L'introduzione dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001 determina automaticamente la sospensione, per il biennio previsto dalla norma, dei giudizi di ottemperanza in corso concernenti crediti liquidati ai sensi della legge Pinto fino al 31 dicembre 2021, senza necessità di una specifica valutazione discrezionale del giudice.
  • La sospensione opera dopo il decorso di venti giorni dall'entrata in vigore della disposizione e impedisce, per il periodo biennale, anche l'inizio di nuove azioni esecutive o di nuovi giudizi di ottemperanza relativi ai crediti interessati.
  • Il giudizio di ottemperanza sospeso può proseguire ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a. mediante istanza di fissazione dell'udienza da presentare entro novanta giorni dalla scadenza del periodo di sospensione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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