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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04814/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva riformato la decisione assolutoria di primo grado e lo aveva ritenuto responsabile per i reati contestati. Ha dedotto: 1) vizio di motivazione sul ribaltamento dell'assoluzione; 2) violazione di legge processuale per asserita erronea valutazione del compendio probatorio, sostenendo che mancassero elementi idonei a dimostrare con certezza la sua disponibilità della carta bancomat utilizzata nei prelievi; 3) violazione dell'art. 546 c.p.p. per carenza di motivazione rafforzata nella sentenza d'appello riformatrice; 4) violazione dell'art. 133 c.p. sul trattamento sanzionatorio, lamentando mancato bilanciamento delle circostanze, omessa giustificazione del diniego delle attenuanti generiche e automatica applicazione della recidiva. La Corte ha ritenuto i primi tre motivi generici e comunque diretti a sollecitare una diversa lettura delle prove, non consentita in cassazione, e il quarto motivo inammissibile perché volto a una nuova valutazione della pena, peraltro determinata nel minimo edittale e senza applicazione della recidiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i primi tre motivi erano generici, privi di specificità e non correlati alla motivazione della sentenza impugnata, oltre a mirare a una rivalutazione del materiale probatorio preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre osservato che la Corte d'appello aveva motivato in modo sintetico ma logico, valorizzando il riconoscimento del ricorrente mediante videoregistrazione e ulteriori elementi esterni, tra cui la presenza dell'autovettura a lui in uso nel luogo e nell'orario dei prelievi. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché diretto a contestare la congruità della pena, che era stata fissata nel minimo edittale con aumento per la continuazione, senza applicazione della recidiva e senza che risultasse specifica istanza di attenuanti generiche. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 546 c.p.p.

    La censura per carenza di motivazione rafforzata della sentenza d'appello è stata ritenuta generica e non idonea a scalfire una decisione che la Corte ha considerato comunque adeguatamente motivata.

  • art. 133 c.p.

    La doglianza sul trattamento sanzionatorio è stata giudicata inammissibile perché tendeva a una nuova valutazione della pena, non consentita in cassazione se la determinazione non è arbitraria o illogica.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In cassazione non sono consentite censure che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
  • Le doglianze contro una sentenza d'appello che riforma un'assoluzione devono essere specifiche e correlate alle argomentazioni effettivamente svolte nella decisione impugnata; la genericità e la mancanza di determinatezza comportano l'inammissibilità del motivo.
  • La motivazione della sentenza d'appello che confermi la responsabilità può dirsi sufficiente se, pur sintetica, espone in modo non illogico gli elementi decisivi posti a fondamento dell'affermazione di colpevolezza, anche attraverso riscontri esterni al singolo elemento probatorio principale.
  • Il controllo di legittimità sul trattamento sanzionatorio è limitato ai casi di mero arbitrio o illogicità manifesta; non è invece ammessa una richiesta di rideterminazione della pena fondata su una rivalutazione del merito.
  • Il giudice di merito non è tenuto a motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche quando non risulti formulata una specifica istanza, non essendo sufficiente una generica richiesta di assoluzione o di contenimento della pena.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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