Circolare numero 56 del 29-03-2016
Premessa 1. Il quadro normativo 2. Cassa Integrazione Guadagni in deroga 2.1 Lavoratori Beneficiari 2.2 Contributo Addizionale 2.3 Modalità di erogazione e termine per il rimborso e il conguaglio delle prestazioni 2.4 Termini di presentazione della domanda 2.5 Trattamento di fine rapporto 2.6 Raccordo disciplina ammortizzatori sociali in deroga, Fondo di Integrazione Salariale e Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi 3. Le novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 4. Flusso di gestione della Cig in deroga regionale annualità 2016 5. Mobilità in deroga 5.1 Codici di intervento per periodi di competenza 2016 5.2 Controlli da parte dell’Istituto 6. Trattamenti in deroga ai criteri previsti dagli artt.2 e 3 del D.I n.83473 del 1 agosto 2014.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce il coordinamento tra D.I. 1 agosto 2014 n. 83473, D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 148 e Legge di Stabilità 2016 per cassa integrazione e mobilità in deroga. Vengono precisati requisiti dei beneficiari, contributo addizionale, termini per domanda, conguaglio/rimborso, trattamento di fine rapporto, rapporti con FIS e fondi di solidarietà, nonché le regole operative e di monitoraggio per le decretazioni regionali 2015-2016. La parte finale disciplina le risorse residue e i codici convenzionali/intervento da usare nel sistema SIP per il controllo della spesa e l’autorizzazione delle prestazioni.
ammortizzatori sociali in deroga: raccordo normativo e istruzioni operative
Ammortizzatori sociali in deroga: raccordo normativo e istruzioni operative
La circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 4 del 2 febbraio 2016 fornisce chiarimenti sul coordinamento tra il decreto interministeriale 1 agosto 2014 n. 83473, il D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 148 e la legge 28 dicembre 2015 n. 208. Il documento disciplina in modo organico i profili applicativi della cassa integrazione in deroga e della mobilità in deroga, con particolare attenzione ai requisiti soggettivi, ai termini procedurali, al contributo addizionale, ai rapporti con FIS e fondi di solidarietà, e alla gestione delle risorse regionali per le annualità 2015 e 2016.
Quadro normativo di riferimento
Il decreto interministeriale n. 83473/2014 disciplina i criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, sia in costanza sia in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il D.Lgs. n. 148/2015 introduce invece la disciplina generale in materia di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e fondi di solidarietà; per gli aspetti non regolati specificamente dal decreto ministeriale, tale disciplina si applica anche alla deroga. La legge n. 208/2015, legge di stabilità 2016, rifinanzia inoltre gli strumenti in deroga e ne ridefinisce in parte durata e limiti.
Cassa integrazione guadagni in deroga: soggetti beneficiari
La circolare conferma che, per le prestazioni concesse sulla base di accordi stipulati dal 4 agosto 2014, il requisito soggettivo per l’accesso alla CIG in deroga è pari a 12 mesi di anzianità lavorativa presso l’impresa alla data di inizio del periodo di intervento. Tale previsione è qualificata come disciplina speciale e complementare rispetto al requisito generale di 90 giorni di lavoro effettivo previsto dal D.Lgs. n. 148/2015.
Con riferimento agli apprendisti, il documento richiama la disciplina del D.Lgs. n. 148/2015 e distingue tra:
- apprendisti professionalizzanti, che possono essere destinatari di CIGO, CIGS o CIG in deroga a seconda del campo di applicazione dell’impresa e della causale;
- apprendisti non professionalizzanti, nonché apprendisti professionalizzanti privi dei presupposti richiesti dagli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 148/2015, che possono accedere alla CIG in deroga.
Contributo addizionale
La circolare chiarisce che il contributo addizionale introdotto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 148/2015 si applica anche alla CIG in deroga, poiché il D.I. n. 83473/2014 non disciplina la materia. Il contributo è progressivo:
- 9% della retribuzione globale per le ore non lavorate, fino a 52 settimane in un quinquennio mobile;
- 12% oltre le 52 settimane e fino a 104 settimane;
- 15% oltre le 104 settimane.
Tale disciplina si estende anche alla CIG in deroga regionale, con riferimento alle determine concessorie trasmesse dalle Regioni e Province autonome tramite SIP con i codici convenzionali 33337, 33338 e 33339.
Conguaglio e rimborso delle prestazioni
In base all’art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 148/2015, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successiva. Per i trattamenti conclusi prima dell’entrata in vigore del decreto, il termine decorre da tale data.
La circolare precisa che la regola si applica anche alla CIG in deroga e che, per i trattamenti concessi prima del 24 settembre 2015, operano tre ipotesi transitorie, a seconda che il periodo sia concluso prima di tale data e l’autorizzazione INPS sia anteriore o successiva, oppure che il periodo non sia ancora scaduto al 24 settembre 2015.
Termini di presentazione della domanda
Per la CIG in deroga resta fermo il termine speciale previsto dall’art. 2, comma 7, del D.I. n. 83473/2014: la domanda telematica va presentata all’INPS e alla Regione entro 20 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, corredata dall’accordo. In caso di tardiva presentazione, il trattamento decorre dall’inizio della settimana anteriore alla domanda.
La circolare evidenzia che tale regola speciale prevale sui termini generali del D.Lgs. n. 148/2015 per CIGO e CIGS, pari rispettivamente a 15 e 7 giorni.
Trattamento di fine rapporto
Il documento esclude che l’INPS debba farsi carico del rimborso delle quote di TFR maturate durante il periodo di sospensione in CIG in deroga. La sospensione per tale intervento non costituisce una fattispecie indennizzabile da specifica norma, poiché la prestazione è finanziata con risorse di natura non contributiva.
Se il rapporto di lavoro si risolve dopo un periodo di CIG in deroga senza soluzione di continuità rispetto alla fine di una CIGS, l’INPS copre soltanto il TFR maturato nel periodo di CIGS; il TFR maturato durante la CIG in deroga resta a carico del datore di lavoro.
Raccordo con Fondo di integrazione salariale e fondi di solidarietà bilaterali alternativi
Per il 2016, le aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale possono scegliere se accedere agli ammortizzatori in deroga, nei limiti della normativa richiamata, oppure alle prestazioni del FIS. La facoltà è estesa anche alle aziende rientranti nei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi.
Resta fermo che possono accedere alla deroga solo le aziende che rientrano anche nel campo di applicazione del D.I. n. 83473/2014, secondo criteri, modalità e limiti ivi previsti. I periodi di fruizione degli istituti diversi devono essere conteggiati autonomamente, e non sono ammessi periodi di intervento parzialmente o totalmente coincidenti. L’INPS è tenuto a verificare che non vi sia duplicazione di prestazioni.
Novità della legge di stabilità 2016
La legge n. 208/2015 incrementa di 250 milioni di euro il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2016. In questo quadro:
- la CIG in deroga può essere concessa o prorogata per un periodo non superiore a tre mesi nell’arco di un anno;
- il limite di durata generale si collega al concetto di unità produttiva, definita secondo il criterio dell’autonomia organizzativa e produttiva;
- non rientrano nella definizione di unità produttiva le stazioni di lavoro temporanee e le postazioni che ospitano solo una parte del processo produttivo;
- la comunicazione dei dati identificativi dell’unità produttiva deve avvenire tramite le procedure telematiche INPS.
Per la mobilità in deroga, la legge di stabilità 2016 stabilisce che la prestazione non può essere concessa ai lavoratori che, alla data di decorrenza, abbiano già fruito di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per gli altri lavoratori:
- il trattamento può durare al massimo quattro mesi, non prorogabili;
- nei casi di lavoratori residenti nelle aree del T.U. approvato con D.P.R. n. 218/1978, sono previsti ulteriori due mesi;
- il periodo complessivo non può comunque superare tre anni e quattro mesi.
La norma consente inoltre alle Regioni e Province autonome di concedere trattamenti anche in deroga ai criteri degli artt. 2 e 3 del D.I. n. 83473/2014 entro il limite del 5% delle risorse attribuite, ovvero oltre tale quota con copertura integrale degli oneri a carico delle finanze regionali o di specifiche risorse vincolate. Gli effetti dei trattamenti non possono prodursi oltre il 31 dicembre 2016.
Flusso di gestione della CIG in deroga regionale 2016
Per i decreti regionali riferiti a periodi di competenza 2016, le Regioni e Province autonome devono utilizzare il codice convenzionale 33338 per i provvedimenti adottati nel rispetto dell’art. 2 del D.I. n. 83473/2014, e il codice 33339 per i provvedimenti concessi in deroga ai criteri del medesimo articolo. Le sedi INPS devono usare il codice d’intervento 699 per l’autorizzazione della CIG in deroga relativa a tali periodi.
L’INPS deve monitorare la spesa attraverso il SIP e verificare il rispetto dei limiti di finanziamento assegnati a ciascuna Regione o Provincia autonoma. Per i provvedimenti trasmessi con codice 33337 relativi al 2015 resta applicabile quanto previsto dal messaggio INPS n. 54 dell’11 gennaio 2016.
Controlli sulle autorizzazioni e gestione operativa
Per i decreti 2016 trasmessi con codice 33338, la sede territorialmente competente deve verificare:
- l’avvenuto utilizzo preventivo degli strumenti ordinari di flessibilità;
- il rispetto del limite di 3 mesi per unità produttiva;
- lo stato azienda risultante dall’anagrafica.
Se i controlli hanno esito incompatibile con la concessione, la sede non può autorizzare il trattamento e deve segnalarlo alla Direzione regionale competente, che informa la Regione. Nei casi di non conformità relativi agli elementi sopra indicati, la Regione può emanare un nuovo decreto compatibile con la disciplina applicabile.
Dopo l’autorizzazione, la sede deve procedere ai pagamenti verificando, oltre ai controlli ordinari sui beneficiari, anche l’anzianità aziendale del lavoratore di almeno 12 mesi.
Mobilità in deroga: codici e regole di liquidazione
Per la mobilità in deroga 2016 sono istituiti codici intervento specifici per ciascuna Regione e Provincia autonoma, distinti tra:
- codici per i decreti 33338, relativi ai provvedimenti adottati nel rispetto dell’art. 3 del D.I. n. 83473/2014;
- codici per i decreti 33339, relativi ai provvedimenti concessi in deroga ai criteri del medesimo articolo.
La tabella allegata alla circolare associa a ciascuna Regione i codici corrispondenti. La procedura informatica controlla le giornate di mobilità già percepite dal beneficiario all’inizio del periodo di concessione e blocca l’erogazione oltre il numero massimo di giornate spettanti. La liquidazione deve essere effettuata in sequenza temporale corretta, poiché variazioni successive alla procedura di pagamento possono alterare il calcolo delle giornate fruite.
Per i codici della seconda colonna, destinati ai decreti in deroga ai criteri dell’art. 3 del D.I. n. 83473/2014, la procedura eroga la prestazione fino alla data di decadenza inserita dall’operatore.
Istanza del lavoratore e termini decadenziali
La circolare ricorda che, per ottenere la mobilità in deroga concessa con decreto regionale, il beneficiario deve presentare all’INPS l’istanza entro 60 giorni dalla data di licenziamento, oppure dalla scadenza della precedente prestazione in caso di proroga, o dalla data del decreto se successiva. Per i decreti trasmessi con il codice 33338, l’operatore di sede deve verificare il rispetto di tale termine assumendo la data più recente tra licenziamento, fine della prestazione precedente e decreto di concessione.
Residui di risorse e utilizzo per le annualità 2015 e 2016
La circolare dedica un’ampia parte alla gestione dei residui di risorse assegnate alle Regioni e Province autonome. Viene precisato che i residui non utilizzati del 2014, relativi al 5% destinato alle deroghe, non possono essere trasferiti a incremento del 5% 2015, salvo il caso di specifici decreti interministeriali con fondi PAC; in tali casi i residui, dopo la chiusura delle trasmissioni SIP e l’autorizzazione ministeriale, possono essere destinati al finanziamento delle prestazioni 2015.
In modo analogo, i residui 2015 possono essere utilizzati per il 2016 solo se:
- è stata completata la trasmissione in SIP delle decretazioni 2015 da parte della Regione o Provincia autonoma;
- il Ministero vigilante ha autorizzato l’utilizzo dei residui;
- l’INPS prioritariamente utilizza le risorse ministeriali assegnate.
La circolare precisa infine che i residui non possono essere impiegati con modalità diverse da quelle indicate e che, per le Regioni autorizzate, l’INPS inibisce la trasmissione in SIP dei decreti convenzionali riferiti alle annualità già chiuse, imputando poi i residui alle risorse destinate alla decretazione dell’annualità successiva.
Punti principali
Raccordo normativo generale
La circolare del Ministero del lavoro del 2 febbraio 2016 interviene per coordinare la disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga con il D.I. n. 83473/2014, il D.Lgs. n. 148/2015 e la legge n. 208/2015. Precisa che, per gli istituti non regolati espressamente dal decreto interministeriale, si applica la disciplina generale del D.Lgs. n. 148/2015, salvo le norme speciali e complementari sulla deroga.
Cassa integrazione in deroga: beneficiari e anzianità
Per l’accesso alla CIG in deroga, il decreto interministeriale conferma per le prestazioni concesse sulla base di accordi dal 4 agosto 2014 il requisito di 12 mesi di anzianità aziendale alla data di inizio del periodo di intervento. Il decreto è considerato speciale rispetto al requisito generale dei 90 giorni di lavoro effettivo previsto dal D.Lgs. n. 148/2015. Gli apprendisti professionalizzanti possono rientrare nelle diverse forme di integrazione salariale a seconda del campo di applicazione dell’impresa; gli apprendisti non professionalizzanti, o quelli professionalizzanti privi dei presupposti del D.Lgs. n. 148/2015, possono accedere alla CIG in deroga.
Contributo addizionale
Per il contributo addizionale si applica la disciplina introdotta dall’art. 5 del D.Lgs. n. 148/2015: 9% fino a 52 settimane in un quinquennio mobile, 12% oltre 52 e fino a 104 settimane, 15% oltre 104 settimane. Tale disciplina vale anche per la CIG in deroga, compresa quella regionale, in quanto il decreto del 2014 non regolava il punto e la normativa primaria ha abrogato la precedente disciplina del D.L. n. 86/1988.
Conguaglio e rimborso delle prestazioni
Il termine per il conguaglio o il rimborso delle integrazioni corrisposte è di 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo autorizzato, oppure dalla data del provvedimento di concessione se successiva; per i trattamenti conclusi prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015, i 6 mesi decorrono da tale data. La circolare estende questa regola anche alla CIG in deroga e precisa i casi transitori per autorizzazioni emesse prima o dopo il 24 settembre 2015.
Termini di presentazione della domanda
Per la CIG in deroga resta fermo il termine speciale di 20 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per la presentazione telematica della domanda a Inps e Regione, con allegato accordo. La presentazione tardiva fa decorrere il trattamento dall’inizio della settimana anteriore alla domanda. Questo termine speciale prevale sulle regole generali di 15 giorni per la CIGO e 7 giorni per la CIGS previste dal D.Lgs. n. 148/2015.
Trattamento di fine rapporto
Il rimborso delle quote di TFR maturate durante il periodo di sospensione in CIG in deroga non è posto a carico dell’INPS. In caso di successione tra CIGS e CIG in deroga, l’INPS copre solo le quote di TFR maturate durante la CIGS; quelle maturate durante la CIG in deroga restano a carico del datore di lavoro.
Rapporto con FIS e fondi di solidarietà bilaterali alternativi
Per il 2016 le aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale possono scegliere tra prestazioni del FIS e ammortizzatori in deroga, se l’azienda rientra anche nell’ambito del D.I. n. 83473/2014. La stessa facoltà è estesa alle aziende soggette ai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi. I periodi di fruizione dei diversi istituti vanno conteggiati autonomamente e non possono sovrapporsi.
Legge di Stabilità 2016: durata e risorse
La legge n. 208/2015 rifinanzia gli ammortizzatori sociali in deroga per 250 milioni di euro nel 2016 e stabilisce che la CIG in deroga può essere concessa o prorogata per non più di tre mesi nell’arco di un anno, ferma la disciplina del D.I. n. 83473/2014. Per la mobilità in deroga, la prestazione non è concedibile a chi abbia già fruito di almeno tre anni di mobilità in deroga; per gli altri, la durata massima è di quattro mesi, più due mesi nelle aree del T.U. n. 218/1978, con tetto complessivo di tre anni e quattro mesi.
Unità produttiva e gestione operativa
Ai fini del limite di durata della CIG in deroga, la nozione di unità produttiva segue il criterio dell’autonomia organizzativa previsto dal D.Lgs. n. 148/2015: sede legale, stabilimenti, filiali e laboratori distaccati con attività idonea a realizzare un intero ciclo produttivo o una fase completa e lavoratori in forza continuativa. Non rientrano le stazioni di lavoro temporanee o le postazioni che ospitano solo parte del processo produttivo. Le unità produttive devono essere comunicate tramite le procedure telematiche INPS.
Flusso regionale 2016 e codici convenzionali
Per i decreti regionali di competenza 2016 vengono distinti i provvedimenti emanati nel rispetto dell’art. 2 del D.I. n. 83473/2014, da trasmettere con codice convenzionale 33338, e quelli concessi in deroga ai criteri del decreto, da trasmettere con codice 33339. Le sedi INPS devono usare il codice intervento 699 per le autorizzazioni CIG in deroga regionale 2016. Per i decreti di competenza 2015 resta fermo quanto già indicato nel messaggio INPS n. 54/2016, con codice 33337.
Controlli dell’Istituto e monitoraggio spesa
L’INPS deve effettuare il monitoraggio della spesa tramite SIP per verificare il rispetto dei limiti di finanziamento assegnati alle Regioni e Province autonome. Per i decreti 2016 con codice 33338, la sede verifica preventivo uso degli strumenti ordinari di flessibilità, rispetto del limite massimo di 3 mesi per unità produttiva e stato azienda; se l’esito è negativo, non autorizza e segnala alla Direzione regionale. Dopo l’autorizzazione, va verificata anche l’anzianità aziendale di almeno 12 mesi.
Mobilità in deroga: regole operative e codici intervento
Per la mobilità in deroga 2016 sono previsti codici intervento regionali specifici, differenziati tra concessioni nel rispetto dell’art. 3 del D.I. n. 83473/2014 e concessioni in deroga ai criteri dello stesso articolo. I codici consentono di monitorare le giornate già percepite e di impedire erogazioni oltre il massimo spettante. La procedura paga fino alla data di decadenza indicata dall’operatore, che deve coincidere con il giorno successivo alla fine della concessione regionale.
Domanda di mobilità in deroga e verifica della decadenza
Per la mobilità in deroga concessa con decreto regionale, l’interessato deve presentare istanza all’INPS entro 60 giorni dalla data di licenziamento, oppure dalla scadenza della precedente prestazione in caso di proroga, o dalla data del decreto se successiva. Per i provvedimenti con codice convenzionale 33338, la sede INPS deve verificare il rispetto di questo termine prendendo a riferimento la data più recente tra le tre indicate.
Residui di risorse 2014-2015 e utilizzo nel 2015-2016
La circolare disciplina l’utilizzo dei residui di stanziamenti non impiegati per le decretazioni regionali. I residui 2014 non totalmente utilizzati non possono incrementare il 5% destinato al 2015, salvo residui di specifici decreti interministeriali su fondi PAC, che possono essere destinati al 2015 previa chiusura delle trasmissioni SIP e autorizzazione ministeriale. Analogamente, i residui 2015 possono essere destinati al finanziamento del 2016 solo in presenza di apposita dichiarazione di completamento delle trasmissioni e di autorizzazione del Ministero vigilante, con priorità alle risorse ministeriali assegnate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 29 mar 2016Circolare numero 57 del 29-03-2016
- Circolare · 1 apr 2016Circolare numero 59 del 01-04-2016
- Circolare · 1 apr 2016Circolare numero 58 del 01-04-2016
- Circolare · 22 mar 2016Circolare numero 54 del 22-03-2016
- Circolare · 22 mar 2016Circolare numero 55 del 22-03-2016
- Circolare · 8 apr 2016Circolare numero 64 del 08-04-2016
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →