Circolare numero 64 del 08-04-2016
L’Istituto assume il servizio di esazione dei contributi di assistenza contrattuale che le imprese iscritte alla Confederazione Generale Europea delle Associazioni Datoriali (FEDERDAT) verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori con il flusso UNIEMENS.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e FEDERDAT per la riscossione, tramite flusso UNIEMENS, dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti. Vengono definite modalità di riscossione, misura del contributo, costi del servizio, tempi di riversamento all’associazione, clausole di salvaguardia e trattamento dei dati personali. Sono inoltre fornite le istruzioni operative e contabili con l’attribuzione del codice causale W437, l’istituzione di specifici conti contabili e le modalità di rendicontazione annuale.
Convenzione INPS-FEDERDAT per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale
Convenzione INPS-FEDERDAT per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale
La circolare disciplina l’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e FEDERDAT per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti all’associazione. Vengono chiarite le regole di riscossione, i profili economici, le garanzie per l’Istituto, gli adempimenti contabili e le istruzioni operative per la gestione nel flusso UNIEMENS.
Ambito della convenzione e modalità di riscossione
La convenzione, stipulata il 1 marzo 2016 e richiamata nei suoi presupposti normativi, riguarda la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale previsti dai contratti di lavoro e disciplinati dalla legge 4 giugno 1973, n. 311. La riscossione è effettuata dall’INPS in favore delle associazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro ai sensi del D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e integrazioni.
L’esazione avviene con le medesime modalità e la medesima periodicità previste per i contributi obbligatori. La circolare precisa, tuttavia, che la riscossione congiunta non altera la natura volontaria del contributo associativo e non comporta alcun obbligo per l’INPS di procedere a riscossione coattiva.
Misura del contributo e imputazione dei versamenti
L’INPS considera versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale esclusivamente l’importo indicato dal datore di lavoro nell’UNIEMENS. Se il datore di lavoro non versa integralmente, entro le scadenze di legge, i contributi obbligatori dovuti, la quota destinata al contributo di assistenza contrattuale viene attribuita a scomputo del debito per contributi previdenziali ed eventuali oneri accessori.
È inoltre precisato che l’INPS non effettua alcun intervento diretto o controllo nei confronti dei datori di lavoro con riferimento ai contributi oggetto della convenzione.
Costi del servizio e oneri a carico dell’associazione
Per il servizio di riscossione è previsto un costo, attualizzato per l’anno 2015 con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, pari a € 0,17 per ogni UNIEMENS.
La variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto; dalla relativa comunicazione l’associazione potrà recedere entro 60 giorni. Restano inoltre a carico dell’associazione tutte le spese e ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla convenzione.
Riversamento delle somme e gestione degli importi minimi
L’INPS corrisponde alla sede nazionale dell’associazione, senza oneri di interessi o altri titoli, le somme riscosse a titolo di contributi di assistenza contrattuale risultanti dall’UNIEMENS, al netto dei costi del servizio di riscossione.
Il versamento avviene entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS. Contestualmente, le strutture periferiche mettono a disposizione dell’associazione i dati delle imprese che hanno versato il contributo, con l’indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare del versamento.
Se l’acconto periodico dovuto è inferiore a € 50,00, l’Istituto accantona le somme fino al raggiungimento di un importo almeno pari a tale soglia. L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità se le rimesse avvengono oltre il termine convenuto per difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie dei compiti istituzionali.
Clausole di salvaguardia, responsabilità e rapporti con i terzi
L’INPS è esonerato da ogni responsabilità verso le imprese aderenti, i terzi e chiunque altro per effetto dell’applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto è sollevato da responsabilità anche in caso di pignoramento presso terzi delle somme oggetto della convenzione, compresi quelli in corso o già eseguiti alla data di stipula.
L’Istituto resta estraneo ai rapporti tra associati e associazione, inclusi quelli relativi alla restituzione delle somme versate dalle imprese per contributi di assistenza contrattuale. L’associazione si obbliga a rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’INPS qualora l’Istituto sia convenuto o chiamato in giudizio per questioni attinenti o connesse a tali rapporti, nei limiti della normativa sui compensi professionali.
L’INPS si riserva inoltre la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o se intervengano nuove disposizioni normative o regolamentari. È altresì prevista la possibilità di recesso unilaterale in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano al rispetto del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2016. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento oppure PEC. In assenza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza senza necessità di ulteriori comunicazioni.
Resta salva la facoltà di recesso di ciascuna parte, esercitabile con preavviso di almeno 60 giorni tramite raccomandata A/R o PEC. L’associazione è inoltre tenuta a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo la relativa documentazione se richiesta. La sede di FEDERDAT è indicata in via Baltimora n. 19, Torino.
Istruzioni operative per il flusso UNIEMENS
Per l’esposizione dei dati nel flusso UNIEMENS, le imprese aderenti alla Confederazione vengono identificate con il codice di nuova istituzione "W437". Nel flusso deve essere validato il nuovo codice causale W437, con significato di "Ass. Contr. Confederazione Generale Europea delle Associazioni Datoriali (FEDERDAT)", e il relativo elemento previsto dalle istruzioni operative.
I contributi di assistenza contrattuale esposti con tale codice vengono poi gestiti contabilmente attraverso i conti di nuova istituzione, secondo le procedure automatizzate dell’Istituto.
Istruzioni contabili, reportistica e rendiconto
I contributi evidenziati nel flusso UNIEMENS con il codice W437 sono imputati al conto GPA25536 di nuova istituzione. Contestualmente, la procedura rileva il debito verso FEDERDAT con la scrittura in partita doppia GPA35536 a GPA11536, per un importo pari a quello registrato in avere nel conto GPA25536. I saldi dei conti GPA25536 e GPA35536 devono costantemente concordare; per garantire tale concordanza, tali conti devono essere movimentati, con il codice documento "95", soltanto mediante la procedura automatizzata di ripartizione.
Le sedi devono stampare la reportistica prodotta dalla procedura in triplice copia: una per le imprese che hanno versato il contributo, una da trasmettere all’ufficio competente per la contabilità della sede e una da conservare agli atti dell’ufficio amministrativo.
Le somme riscosse devono essere accreditate all’associazione al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo. I pagamenti vanno imputati in dare del conto GPA11536; a tale conto devono essere inoltre addebitate le somme trattenute a titolo di rimborso spese, con contropartita in avere del conto GPA24042, e quelle relative all’imposta di bollo, se dovuta, con contropartita in avere del conto GPA25228.
L’eventuale saldo del conto GPA11536 risultante a fine esercizio deve essere riportato nel nuovo esercizio tramite la specifica procedura automatizzata. Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento delle elaborazioni, le strutture territoriali devono trasmettere a FEDERDAT un rendiconto contenente l’ammontare dei contributi riscossi, delle somme corrisposte e delle spese e dell’imposta di bollo trattenute.
Nell’allegato n. 2 sono indicati i conti GPA11536, GPA25536 e GPA35536 di nuova istituzione.
Punti principali
Convenzione e ambito di applicazione
L’INPS e la Confederazione Generale Europea delle Associazioni Datoriali (FEDERDAT) hanno stipulato una convenzione per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale previsti dai contratti di lavoro e disciplinati dalla legge n. 311/1973. La riscossione riguarda le imprese iscritte all’associazione e avviene in coordinamento con la riscossione dei contributi obbligatori dovuti all’INPS.
Modalità di riscossione e natura volontaria del contributo
Il contributo viene riscosso dall’INPS con le stesse modalità e periodicità previste per i contributi obbligatori. La circolare precisa però che questa modalità congiunta non modifica la natura volontaria del contributo associativo e non comporta alcun obbligo dell’Istituto di procedere alla riscossione coattiva.
Misura del contributo e imputazione dei versamenti
L’INPS considera versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale solo l’importo indicato dal datore di lavoro nell’UNIEMENS. Se il datore di lavoro non versa integralmente i contributi obbligatori entro i termini di legge, la quota destinata al contributo contrattuale viene imputata a scomputo del debito per contribuzione previdenziale e relativi oneri accessori. L’Istituto non effettua controlli o interventi diretti sui versamenti relativi a tale contributo.
Costi del servizio e oneri a carico dell’associazione
Per il servizio di riscossione è previsto un costo pari a 0,17 euro per ogni UNIEMENS. Le variazioni annuali dei costi saranno comunicate per iscritto e l’associazione potrà recedere entro 60 giorni dalla comunicazione. Restano a carico dell’associazione anche ogni altro onere, fiscale compreso, relativo alla convenzione.
Versamento delle somme all’associazione e soglia minima
L’INPS versa alla sede nazionale di FEDERDAT gli importi riscossi, al netto dei costi del servizio, entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS. Le strutture periferiche mettono a disposizione i dati delle imprese che hanno versato il contributo, con periodo contributivo e importo. Se l’acconto periodico è inferiore a 50 euro, le somme vengono accantonate fino al raggiungimento di almeno tale importo.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è esonerato da responsabilità verso imprese, terzi e chiunque altro per gli effetti della convenzione, inclusi pignoramenti presso terzi sulle somme riscosse. L’Istituto resta estraneo ai rapporti tra associati e associazione, compresa l’eventuale restituzione delle somme versate. FEDERDAT deve rimborsare le spese sostenute dall’INPS in caso di contenziosi collegati a tali rapporti, secondo la normativa sui compensi professionali. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione o recedere unilateralmente in caso di contestazioni, perdita dei requisiti o situazioni di pregiudizio, irregolarità o conflitto di interessi.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano al rispetto del d.lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Autorità Garante.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2016. Il rinnovo deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza, con raccomandata A/R o PEC; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. Ciascuna parte può recedere con preavviso di almeno 60 giorni, tramite raccomandata A/R o PEC. FEDERDAT deve inoltre comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei propri dati identificativi e dei poteri di rappresentanza.
Istruzioni operative: codice causale UNIEMENS W437
Alle imprese aderenti a FEDERDAT viene attribuito il codice di nuova istituzione W437. Nel flusso UNIEMENS deve essere validato il codice causale W437 con il significato di "Ass. Contr. Confederazione Generale Europea delle Associazioni Datoriali (FEDERDAT)" e il relativo elemento previsto dalle istruzioni.
Istruzioni contabili e conti di nuova istituzione
I contributi evidenziati con il codice W437 sono imputati al conto GPA25536. Contestualmente la procedura rileva il debito verso FEDERDAT con la scrittura in partita doppia GPA35536 a GPA11536, per un importo pari a quello registrato in avere nel conto GPA25536. I conti GPA25536 e GPA35536 devono sempre concordare e possono essere movimentati con codice documento 95 solo tramite procedura automatizzata di ripartizione.
Reportistica, accredito delle somme e rendicontazione annuale
Le sedi devono stampare la reportistica in triplice copia: una per le imprese che hanno versato il contributo, una per l’ufficio contabilità e una agli atti dell’ufficio amministrativo. Le somme riscosse vanno accreditate all’associazione al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo. I pagamenti sono imputati in dare del conto GPA11536, con addebito in avere del conto GPA24042 per il rimborso spese e del conto GPA25228 per l’eventuale bollo. Entro il 31 maggio dell’anno successivo le strutture territoriali devono trasmettere a FEDERDAT un rendiconto con contributi riscossi, somme corrisposte, spese trattenute e imposta di bollo.
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