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Circolare

Circolare numero 54 del 22-03-2016

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica l’estensione della procedura SIN2 a tutte le sedi per la liquidazione delle pensioni, superando l’uso generalizzato di SIN e riservandolo a casi particolari autorizzati. Vengono disciplinati i tempi e le modalità di presentazione della domanda, le attività istruttorie delle sedi INPS, le verifiche a carico dei datori di lavoro e l’inserimento di "ultimo miglio" e "anticipo DMA". La liquidazione avviene sulla base della posizione assicurativa sistemata e completa, ma in mancanza degli aggiornamenti richiesti può essere effettuata provvisoriamente sui dati presenti, con successiva riliquidazione quando pervengono gli importi via UNIEMENS.

Estensione della procedura SIN2 per la liquidazione delle pensioni dei dipendenti pubblici iscritti a gestioni diverse dalla Cassa Stato

Estensione della procedura SIN2 per la liquidazione delle pensioni

La circolare interviene a seguito dell’esito positivo della sperimentazione della nuova procedura di liquidazione delle pensioni Sin 2, avviata con la circolare n. 110 del 28 maggio 2015 e sviluppata per il cosiddetto Lotto 3 con la circolare n. 12 del 29 gennaio 2016. L’obiettivo è estendere SIN2 a tutte le sedi, disciplinando in modo organico la gestione delle domande di pensione, la sistemazione delle posizioni assicurative e il raccordo con gli enti datori di lavoro.

Ambito di applicazione

La procedura SIN2 viene utilizzata, in questa prima fase, per i trattamenti pensionistici dei dipendenti pubblici iscritti a gestioni diverse dalla Cassa Stato, purché i relativi conti assicurativi individuali risultino migrati nella nuova posizione assicurativa. Resta invece escluso, al momento, il personale iscritto alla Cassa Stato, salvo i casi in cui alcune strutture abbiano già attivato in via sperimentale la trattazione di specifiche tipologie di lavoratori appartenenti a tale gestione.

Presentazione della domanda di pensione

La domanda di liquidazione della pensione, presentata telematicamente dall’interessato o tramite patronato, costituisce l’evento che avvia il procedimento. Per garantire l’erogazione della pensione alla decorrenza prestabilita, la domanda deve essere presentata almeno sei mesi prima della data di collocamento a riposo. Una copia deve essere consegnata all’Ente datore di lavoro, che non deve più trasmettere il mod. PA04, ma deve intervenire per l’aggiornamento della posizione assicurativa secondo le modalità indicate. Eventuali revoche o modifiche della data di collocamento a riposo devono essere comunicate tempestivamente all’INPS tramite l’apposita funzionalità telematica.

Attività istruttorie della sede INPS

Al momento della presa in carico della domanda, la posizione assicurativa può essere già stata lavorata dall’operatore di posizione assicurativa oppure risultare ancora da trattare. Nel primo caso la sede inoltra subito la posizione all’Ente datore di lavoro, che provvede all’inserimento dell’"ultimo miglio" e degli "anticipi Dma". Nel secondo caso la sede deve svolgere le attività istruttorie interne previste dalla circolare n. 12 del 2016, con memorizzazione del fascicolo, correzione della posizione assicurativa e verifica di eventuali periodi o servizi ancora da riconoscere. L’aggiornamento può essere svolto in stretta collaborazione con l’Ente datore di lavoro, al fine di ridurre i tempi necessari al rilascio della posizione assicurativa.

Verifiche a carico dei datori di lavoro

Ricevuta la copia della domanda di pensione, il datore di lavoro deve verificare autonomamente la regolarità delle denunce contributive, con particolare riferimento al periodo successivo al 1° ottobre 2012, utilizzando la funzione "visualizzazione denunce contributive" messa a disposizione dall’Istituto. Qualora emergano periodi di servizio o retribuzioni mancanti o incompleti per denunce omesse o non caricate perché non formalmente corrette, l’eventuale implementazione o correzione deve essere eseguita secondo le modalità già richiamate dalla circolare n. 12 del 29 gennaio 2016.

Ultimo miglio, anticipo DMA e limiti operativi

Dopo la richiesta della sede INPS, il datore di lavoro può inserire i dati di "ultimo miglio" e l’anticipo della DMA. Quest’ultimo è ammesso per un periodo complessivo non superiore a sei mesi e può riguardare soltanto l’assenza di denunce comprese tra l’ultima registrata in posizione assicurativa e quella relativa alla cessazione del servizio. Non può quindi essere utilizzato per coprire lacune contributive seguite da periodi per i quali sia stata già presentata regolare denuncia tramite ListaPosPa.

Liquidazione della pensione e provvisorietà del primo pagamento

La pensione viene liquidata sulla base della posizione assicurativa sistemata e completa. Se tuttavia non sono state effettuate, in tempo utile, le implementazioni o correzioni richieste all’Ente datore di lavoro, oppure se non sono stati inseriti l’"ultimo miglio" o l’"anticipo DMA", l’Istituto procede comunque alla liquidazione sulla base delle informazioni disponibili. In ogni caso il trattamento determinato in sede di primo pagamento è sempre provvisorio e il provvedimento deve recare l’annotazione "la pensione viene liquidata in via provvisoria". Quando gli importi relativi agli anticipi DMA vengono comunicati tramite flusso UNIEMENS, la sede procede alla riliquidazione del trattamento, che acquisisce carattere di definitività.

Superamento del mod. PA04 e disciplina transitoria

Per gli iscritti alle Casse pensioni diverse dallo Stato, gli enti datori di lavoro non devono più trasmettere il mod. PA04; risultano superate le istruzioni contenute nelle circolari Inpdap nn. 34/2003, 10/2004 e 33/2004, per la parte relativa alla trasmissione delle informazioni necessarie alla liquidazione della pensione. I modelli PA04 trasmessi fino al 30 aprile 2016 possono essere utilizzati solo per la compilazione dell’ultimo miglio, per l’inserimento dell’anticipo DMA o, con riferimento ai periodi antecedenti il 1° ottobre 2012, per integrare dati giuridici mancanti o incompleti. I modelli inviati dal 1° maggio 2016 non devono invece essere utilizzati.

Punti principali

Estensione della procedura SIN2

Dopo la sperimentazione avviata con la circolare n. 110 del 28 maggio 2015 e le indicazioni del Lotto 3 fornite con la circolare n. 12 del 29 gennaio 2016, la procedura SIN2 per la liquidazione delle pensioni viene estesa a tutte le sedi. Il ricorso alla procedura SIN viene superato in via generale e resta possibile solo per situazioni particolari autorizzate dalla Direzione Generale. Nella fase iniziale SIN2 riguarda i trattamenti pensionistici dei dipendenti pubblici iscritti a gestioni diverse dalla Cassa Stato, con conti assicurativi individuali già migrati nella nuova posizione assicurativa; per il personale iscritto alla Cassa Stato l’utilizzo di SIN2 resta escluso, salvo sperimentazioni già attivate da alcune strutture.

Presentazione della domanda di pensione

La domanda di liquidazione della pensione, trasmessa telematicamente dall’interessato o tramite patronato, avvia il procedimento. Per consentire la liquidazione alla decorrenza prevista e superare eventuali disallineamenti delle posizioni assicurative, la domanda deve essere presentata almeno 6 mesi prima della data di collocamento a riposo e una copia deve essere consegnata all’Ente datore di lavoro. La revoca o modifica della data di collocamento a riposo deve essere comunicata tempestivamente all’INPS tramite l’apposita funzionalità telematica.

Attività della Sede INPS sulla posizione assicurativa

Al momento della presa in carico, la posizione assicurativa può risultare già lavorata dall’operatore di posizione assicurativa oppure ancora da trattare. Nel primo caso la sede inoltra immediatamente la posizione all’Ente datore di lavoro per l’inserimento dell’"ultimo miglio" e degli "anticipi Dma". Nel secondo caso devono essere svolte le attività istruttorie interne previste dalla circolare n. 12 del 2016, con memorizzazione del fascicolo, correzione della posizione assicurativa e definizione di eventuali periodi o servizi ancora da riconoscere. Le attività possono essere svolte in collaborazione con l’Ente datore di lavoro per accelerare il rilascio della posizione assicurativa.

Verifiche e adempimenti dei datori di lavoro

Ricevuta la copia della domanda di pensione, il datore di lavoro deve verificare autonomamente la regolarità delle denunce contributive, con particolare attenzione al periodo successivo al 1° ottobre 2012, utilizzando la funzione di visualizzazione delle denunce contributive messa a disposizione dall’Istituto. Se emergono periodi di servizio o retribuzioni mancanti o incompleti per denunce omesse o non caricate perché non formalmente corrette, le correzioni o integrazioni devono essere effettuate secondo le modalità già indicate dalla circolare n. 12 del 29 gennaio 2016. Dopo la richiesta della sede INPS, il datore di lavoro inserisce i dati di "ultimo miglio" e l’anticipo DMA.

Limiti all’anticipo DMA e superamento del mod. PA04

L’anticipo DMA è consentito per un periodo complessivo non superiore a 6 mesi e può riguardare solo l’assenza di denunce tra l’ultima registrata in posizione assicurativa e quella relativa alla cessazione del servizio. Non può quindi essere utilizzato per coprire lacune contributive seguite da periodi per i quali sia stata presentata regolare denuncia tramite ListaPosPa. Si ribadisce che gli enti datori di lavoro degli iscritti alle Casse pensioni diverse dallo Stato non devono più trasmettere il mod. PA04, essendo superate le istruzioni contenute nelle circolari Inpdap nn. 34/2003, 10/2004 e 33/2004 per quanto riguarda la trasmissione delle informazioni necessarie alla liquidazione della pensione.

Liquidazione provvisoria e riliquidazione definitiva

La pensione è liquidata esclusivamente sulla base della posizione assicurativa sistemata e completa; tuttavia, se mancano le implementazioni o correzioni richieste all’Ente datore di lavoro, oppure l’Ente non inserisce in tempo utile l’"ultimo miglio" o l’"anticipo DMA", l’Istituto liquida il trattamento sulla base delle informazioni presenti. In ogni caso il primo importo riconosciuto è provvisorio e nel provvedimento deve essere apposta l’annotazione "la pensione viene liquidata in via provvisoria". Quando gli importi riferiti agli anticipi DMA sono comunicati tramite flusso UNIEMENS, la sede procede alla riliquidazione, che assume carattere di definitività.

Uso residuo dei modelli PA04

I modelli PA04 trasmessi fino al 30 aprile 2016 possono essere utilizzati solo per la compilazione dell’ultimo miglio, per l’inserimento dell’anticipo DMA o, per i periodi anteriori al 1° ottobre 2012, per integrare i dati giuridici mancanti o incompleti. I modelli inviati dal 1° maggio 2016 non devono essere utilizzati in alcun modo, in conformità a quanto stabilito dalla circolare n. 12 del 2016.

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