Circolare numero 58 del 01-04-2016
Con la presente circolare, sono forniti chiarimenti in ordine alla corretta applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile ex art. 2, comma 18, legge n. 335/1995 alle Gestioni pubbliche, in caso di lavoratori “nuovi iscritti” che acquisiscano anzianità assicurative ante 1° gennaio 1996, a seguito di domanda di riscatto o accredito figurativo. Viene, altresì, dettata la disciplina delle restituzioni e/o regolarizzazioni delle differenze contributive derivanti dall’errata disapplicazione e/o applicazione del massimale ex art. 2, comma 18 della L. n. 335/95 nonché i nuovi criteri per l’accertamento dell’anzianità contributiva al 31.12.1995 e del conseguente sistema di calcolo da adottare per la liquidazione delle pensioni delle gestioni esclusive .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come si applica il massimale di cui all'art. 2, comma 18, L. 335/1995 anche ai soggetti iscritti alle Gestioni pubbliche ex INPDAP. Conferma che i "nuovi iscritti" dal 1° gennaio 1996 sono soggetti al massimale, mentre i "vecchi iscritti" no; disciplina inoltre gli effetti di riscatto e accredito figurativo di periodi anteriori al 1996, l'obbligo di pagamento di almeno una rata per consolidare la qualità di vecchio iscritto e le conseguenze in caso di mancato pagamento. Vengono poi regolati rimborso e regolarizzazione delle differenze contributive derivanti da errata applicazione o disapplicazione del massimale, nonché nuovi criteri per determinare l'anzianità al 31 dicembre 1995 e il sistema di calcolo pensionistico nelle gestioni esclusive.
Chiarimenti sull'applicazione del massimale contributivo e pensionabile alle Gestioni pubbliche
Applicazione del massimale contributivo e pensionabile alle Gestioni pubbliche
La circolare fornisce chiarimenti sulla corretta applicazione del massimale contributivo e pensionabile previsto dall'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995 con riferimento ai soggetti assicurati alle Gestioni pubbliche, recependo e coordinando gli indirizzi interpretativi già consolidati nella prassi dell'Istituto. Il documento affronta, in particolare, la distinzione tra "nuovi iscritti" e "vecchi iscritti", gli effetti di riscatto e accredito figurativo di periodi anteriori al 1996, le modalità di recupero o regolarizzazione delle differenze contributive e alcuni criteri per la liquidazione delle pensioni nelle gestioni esclusive.
Quadro normativo e portata generale della disciplina
L'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995 ha introdotto per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dal 1° gennaio 1996, e privi di anzianità contributiva precedente, un massimale annuo della base contributiva e pensionabile, rivalutato annualmente ISTAT. Per l'anno 2016 il massimale è indicato in euro 100.324,00. Per i soggetti già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie entro il 31 dicembre 1995, invece, il massimale non si applica e l'intera retribuzione imponibile resta soggetta a contribuzione.
La circolare precisa che tale disciplina ha portata generale e si estende non solo all'AGO, ma anche alle forme sostitutive ed esclusive, comprese quindi le Gestioni pubbliche già ex INPDAP. In questo ambito, i soggetti iscritti dal 1° gennaio 1996 sono assoggettati al massimale, mentre gli iscritti anteriormente a tale data ne restano esclusi.
Riscatto e accredito figurativo per periodi anteriori al 1996
Per i lavoratori iscritti dal 1° gennaio 1996 che, su propria domanda, ottengono l'accredito figurativo o il riscatto di periodi antecedenti al 1° gennaio 1996, l'Istituto conferma che il massimale non si applica più a decorrere dal mese successivo alla presentazione della domanda. Questo principio, già affermato nella circolare n. 42/2009, viene ribadito e trovato conferma nella norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 1, comma 280, della legge n. 208/2015, secondo cui i contributi accreditati su domanda per periodi precedenti al 1° gennaio 1996 fanno venir meno il massimale dal mese successivo alla domanda stessa.
Effetti del riscatto e qualità di "vecchio iscritto"
Per la specifica ipotesi del riscatto, la circolare ribadisce che la qualità di "vecchio iscritto" si consolida solo con l'assolvimento dell'onere economico, ossia con il pagamento di almeno una rata. In mancanza di tale pagamento, il lavoratore torna a essere considerato "nuovo iscritto" e il massimale torna quindi applicabile.
In tale evenienza, il lavoratore deve comunicare tempestivamente al datore di lavoro il mancato pagamento del riscatto, affinché quest'ultimo possa nuovamente applicare il massimale e adeguare le denunce pregresse. La circolare anticipa inoltre che con successivo messaggio verranno fornite istruzioni operative sulle retribuzioni da assumere come base per il calcolo dell'onere di riscatto.
Rettifiche contributive: rimborso, prescrizione e regolarizzazione
La circolare disciplina anche le conseguenze economiche di una errata applicazione o disapplicazione del massimale.
Se il massimale è stato erroneamente disapplicato in un caso in cui invece andava applicato, e ciò ha determinato un versamento di contribuzione superiore al dovuto, è previsto il rimborso delle somme indebitamente versate nei limiti del termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in ipotesi di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
La circolare specifica che, se le retribuzioni accreditate in posizione assicurativa superano il massimale e il relativo indebito non è più rimborsabile per decorso della prescrizione, tali retribuzioni saranno comunque considerate solo entro il limite del massimale ai fini delle prestazioni.
Viene inoltre esclusa l'applicabilità dell'art. 8 del DPR n. 818/1957, norma eccezionale prevista per le contribuzioni dovute all'AGO e non estensibile analogicamente alle forme di assicurazione obbligatoria esclusive, come quelle oggetto della circolare. In questi casi, l'amministrazione datrice di lavoro, quale soggetto legittimato a chiedere il rimborso della contribuzione versata in eccedenza, deve attivarsi entro il termine prescrizionale decennale e provvedere anche al rimborso della quota trattenuta al lavoratore.
Viceversa, se il datore di lavoro pubblico ha erroneamente applicato il massimale in un caso in cui esso andava disapplicato, e ha quindi versato contributi in misura inferiore al dovuto, deve procedere alla regolarizzazione delle differenze contributive. Tale regolarizzazione deve avvenire entro il terzo mese successivo all'emanazione della circolare, senza aggravio di sanzioni civili e con applicazione dei soli interessi al tasso legale, nel rispetto della prescrizione, secondo i criteri già richiamati dalla delibera del Consiglio di Amministrazione INPS n. 5 del 26 marzo 1993 e dalla circolare n. 42/2009.
Criteri per l'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e per il calcolo pensionistico
La circolare affronta poi il tema del calcolo delle pensioni nelle gestioni esclusive a seguito della soppressione dell'INPDAP disposta dall'art. 21 del d.l. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, che ha trasferito le funzioni all'INPS nel quadro del processo di convergenza e armonizzazione del sistema pensionistico.
Per i soggetti con contribuzione in più gestioni pensionistiche che chiedono la liquidazione della pensione a carico di una gestione esclusiva del regime generale e che maturano il diritto a pensione dal 1° gennaio 2012 in base ai requisiti introdotti dalla legge n. 214/2011, la determinazione del sistema di calcolo segue i criteri già illustrati per l'AGO nella circolare n. 180/1996.
Ai fini della valutazione dell'anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995, e quindi della scelta del sistema di calcolo ai sensi dell'art. 1, commi 12 e 13, della legge n. 335/1995, deve essere considerata soltanto la contribuzione versata o accreditata nella gestione in cui la pensione è liquidata, purché non ancora utilizzata. Restano fermi i criteri già vigenti per gli istituti della riunione e ricongiunzione d'ufficio di servizi prestati con obbligo di iscrizione a due o più casse pensioni a carico dei fondi esclusivi dell'AGO, nonché per la quota aggiuntiva di pensione.
Casi particolari: riunione dei servizi e quota aggiuntiva di pensione
La circolare richiama due ipotesi specifiche.
Nel caso di lavoratore che abbia svolto attività presso diversi datori di lavoro, siano essi amministrazioni dello Stato, autonomie locali o altri enti pubblici, con contribuzione versata o accreditata in uno dei fondi esclusivi, i servizi devono essere riuniti al fine del conseguimento di un unico trattamento pensionistico. Se dalla riunificazione risulta contribuzione anteriore al 1° gennaio 1996, l'assicurato viene assoggettato a un sistema di calcolo retributivo o misto.
Nel caso di pensionato il cui trattamento sia a carico delle casse CPDEL, CPI o CPS e che venga successivamente assunto dallo stesso o da altro datore di lavoro, con iscrizione o reiscrizione a una delle medesime casse, è possibile chiedere una quota aggiuntiva di pensione al termine dell'attività lavorativa, a condizione che:
- il nuovo servizio sia durato almeno un anno;
- il nuovo servizio non costituisca derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto di lavoro;
- vi sia la definitiva cessazione dal servizio.
In tale ipotesi, la quota aggiuntiva viene liquidata secondo le disposizioni dell'art. 26 della legge n. 610/1952 e successive modificazioni e integrazioni.
Punti principali
Ambito e regola generale del massimale
Il massimale contributivo e pensionabile ex art. 2, comma 18, L. 335/1995 si applica in via generale anche alle forme sostitutive ed esclusive dell'AGO, quindi anche alle Gestioni pubbliche. Per i soggetti iscritti a una forma pensionistica obbligatoria dal 1° gennaio 1996 senza anzianità contributiva precedente, la retribuzione imponibile è soggetta al massimale annuo rivalutato ISTAT (per il 2016 pari a 100.324,00 euro). Per gli iscritti già antecedenti al 31 dicembre 1995 il massimale non si applica.
Riscatto e accredito figurativo per nuovi iscritti
Per i soggetti iscritti dal 1° gennaio 1996 che ottengono, su loro domanda, accredito figurativo o riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996, il massimale cessa di applicarsi dal mese successivo alla domanda. Tale criterio è stato già affermato dalla circolare n. 42/2009 ed è confermato dalla norma di interpretazione autentica dell'art. 1, comma 280, L. 208/2015.
Condizione per diventare "vecchio iscritto" nel caso di riscatto
Nell'ipotesi di riscatto, l'acquisizione della qualità di "vecchio iscritto" è subordinata al pagamento di almeno una rata dell'onere economico. Se il pagamento non avviene, il lavoratore torna ad essere considerato "nuovo iscritto" e il massimale torna ad applicarsi. Il lavoratore deve comunicare tempestivamente al datore di lavoro il mancato pagamento, così da consentire il riallineamento delle denunce pregresse.
Recuperi, rimborsi e prescrizione
Se il massimale è stato erroneamente disapplicato e ciò ha comportato versamenti eccedenti il dovuto, è possibile il rimborso entro il termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., in caso di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. Le retribuzioni accreditate che superino il massimale, se non rimborsabili per prescrizione, restano comunque valutabili entro il limite del massimale ai fini pensionistici. Non si applica l'art. 8 del DPR 818/1957, ritenuto norma eccezionale riferita all'AGO e non estensibile alle forme esclusive.
Regolarizzazione delle denunce e differenze contributive
Se il datore di lavoro pubblico ha erroneamente applicato il massimale in un caso in cui andava disapplicato, deve regolarizzare le differenze contributive. La regolarizzazione va effettuata entro il terzo mese successivo alla circolare, senza sanzioni civili, ma con i soli interessi al tasso legale e nel rispetto della prescrizione, secondo quanto già previsto dalla delibera CdA INPS n. 5/1993 e dalla circolare n. 42/2009.
Nuovi criteri per il calcolo della pensione nelle gestioni esclusive
Per i soggetti con contribuzione in più gestioni che chiedono la pensione a carico di una gestione esclusiva e maturano il diritto dal 1° gennaio 2012, il sistema di calcolo si determina secondo i criteri della circolare n. 180/1996. Ai fini dell'anzianità al 31 dicembre 1995 si considera solo la contribuzione versata o accreditata nella gestione in cui la pensione è liquidata, purché non già utilizzata. Restano fermi i criteri previsti per riunione e ricongiunzione d'ufficio e per la quota aggiuntiva di pensione.
Casi specifici di riunione dei servizi e quota aggiuntiva
Nel caso di servizi prestati presso diversi datori di lavoro con iscrizione a fondi esclusivi, i servizi vanno riuniti per ottenere un unico trattamento pensionistico; se emerge contribuzione anteriore al 1° gennaio 1996, il trattamento sarà retributivo o misto. Per il pensionato che riprenda servizio con nuova iscrizione a CPDEL, CPI o CPS, la quota aggiuntiva di pensione è ottenibile solo se il nuovo servizio dura almeno un anno, non costituisce prosecuzione del precedente rapporto e vi sia cessazione definitiva dal servizio; la liquidazione segue l'art. 26 della L. 610/1952.
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