Circolare numero 59 del 01-04-2016
Con il Decreto Direttoriale n. 425\II\2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione – ha individuato l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale come “Organismo Intermedio del PON “Iniziativa Occupazione Giovani”, ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. A seguito dell’emanazione del citato decreto, è compito dell’Istituto porre in essere una serie di attività di periodico controllo a campione, a carico delle Sedi competenti, sulla legittima fruizione del bonus occupazionale “GAGI”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare avvia, a seguito del decreto che individua l’INPS come Organismo Intermedio del PON "Iniziativa Occupazione Giovani", un’attività di controlli periodici a campione sulla corretta fruizione del bonus occupazionale "GAGI". Vengono riepilogate le regole dell’incentivo: destinatari, rapporti di lavoro agevolati, importi, condizioni di legittima fruizione e criteri per il controllo dell’incremento occupazionale. Sono inoltre descritte le procedure operative per i controlli on desk e sul posto, il campione minimo del 5%, la compilazione delle check-list, le contestazioni in caso di irregolarità e gli adempimenti delle Direzioni regionali con scadenza al 20 aprile 2016.
Controlli a campione sul bonus occupazionale "Garanzia Giovani" (GAGI)
Controlli a campione sul bonus occupazionale "Garanzia Giovani" (GAGI)
La circolare disciplina l’avvio di un’attività di controllo periodico a campione sulla legittima fruizione del bonus occupazionale previsto dal Programma "Garanzia Giovani". L’iniziativa deriva dall’individuazione dell’INPS quale Organismo Intermedio del PON "Iniziativa Occupazione Giovani" e si innesta sulla disciplina già vigente dell’incentivo, richiamata nei precedenti atti di prassi.
Quadro generale dell’incentivo
Il bonus occupazionale è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono giovani registrati al Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani". Possono registrarsi i giovani NEET di età compresa tra 15 e 29 anni, ossia non inseriti in percorsi di studio, occupazione o formazione; i minorenni possono registrarsi se hanno assolto il diritto-dovere all’istruzione e formazione. Il requisito anagrafico è rispettato se, nel giorno della registrazione al Programma, il giovane non ha ancora compiuto 30 anni.
L’incentivo spetta per diverse tipologie di rapporti di lavoro:
- contratto a tempo indeterminato, anche in somministrazione;
- contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, purché inizialmente previsto per almeno 6 mesi;
- contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere;
- trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine.
Per il tempo determinato, il rinnovo non dà diritto a un ulteriore incentivo; in caso di proroga, il beneficio spetta se la durata complessiva raggiunge almeno 6 mesi. Se la proroga porta il rapporto ad almeno 12 mesi, il datore di lavoro può chiedere il beneficio ulteriore rispetto a quello già autorizzato per i primi 6 mesi.
Importi dell’incentivo e modalità di fruizione
L’importo del bonus varia in funzione della tipologia contrattuale e della classe di profilazione del giovane, da un minimo di 1.500 euro a un massimo di 6.000 euro. Lo schema riportato dalla circolare prevede:
- per i contratti a tempo determinato di durata pari o superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi: da 1.500 a 2.000 euro nelle classi di profilazione alta e molto alta;
- per i contratti a tempo determinato di durata pari o superiore a 12 mesi: da 3.000 a 4.000 euro nelle classi alta e molto alta;
- per i contratti a tempo indeterminato: da 1.500 a 6.000 euro a seconda della classe di profilazione.
In caso di lavoro a tempo parziale, l’importo è riproporzionato alla percentuale di part time. Per i contratti a termine di durata inferiore a 12 mesi l’incentivo, una volta autorizzato, è fruibile in 6 quote mensili di pari importo; per i contratti a termine di durata pari o superiore a 12 mesi e per i contratti a tempo indeterminato, in 12 quote mensili di pari importo.
L’incentivo è riconosciuto anche per rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo con cooperativa di lavoro ai sensi della legge n. 142/2001. È inoltre richiamata la possibilità di fruirne per l’apprendistato professionalizzante o di mestiere in base alla previsione del decreto direttoriale n. 11 del 2015.
Condizioni per il godimento del beneficio
La fruizione del bonus è subordinata a una serie di condizioni soggettive e oggettive in capo al datore di lavoro.
In primo luogo, l’incentivo non deve comportare il superamento dei limiti degli aiuti di Stato "de minimis"; in alternativa, se tali limiti sono superati, l’assunzione deve determinare un incremento netto dell’occupazione rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti.
Il datore di lavoro deve inoltre:
- essere in regola con gli obblighi contributivi;
- rispettare gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro;
- osservare gli altri obblighi di legge;
- applicare i contratti collettivi nazionali, territoriali, regionali o aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative.
Devono essere inoltre rispettati i principi generali in materia di incentivi di cui all’art. 31 del d.lgs. n. 150/2015, e in particolare:
- l’assunzione non deve costituire adempimento di un obbligo preesistente;
- non deve violare un diritto di precedenza alla riassunzione di altro lavoratore;
- non devono essere in atto sospensioni per crisi o riorganizzazione aziendale nell’unità produttiva interessata, salvo il caso di lavoratori inquadrati a livello diverso da quello sospeso;
- il lavoratore assunto non deve essere stato licenziato nei sei mesi precedenti da un datore di lavoro con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o in rapporto di collegamento o controllo con il datore di lavoro attuale.
Incremento occupazionale netto
La circolare ribadisce che, quando si intende fruire del bonus oltre i limiti de minimis, l’incremento occupazionale netto è condizione essenziale. Tale incremento è definito come l’aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media di un periodo di riferimento, con deduzione dei posti di lavoro soppressi e calcolo delle unità a tempo pieno, parziale o stagionali in frazioni di ULA.
Ai fini dell’incentivo:
- l’incremento va valutato mese per mese;
- deve essere mantenuto per ogni mese di calendario di vigenza del beneficio;
- il calcolo avviene confrontando i dipendenti equivalenti a tempo pieno del mese di riferimento con la media dei 12 mesi precedenti;
- rileva la nozione di "impresa unica" ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato.
Il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (ULA) e l’incremento si considera realizzato se la forza media dell’anno successivo all’assunzione è superiore a quella dell’anno precedente, anche per uno scostamento inferiore all’unità. Il mancato mantenimento dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese interessato; il successivo ripristino consente la ripresa della fruizione, senza recupero dei mesi persi.
La circolare precisa infine che il beneficio permane quando il mancato incremento dipende da eventi che non sono imputabili all’organizzazione del datore di lavoro, quali:
- dimissioni volontarie;
- invalidità;
- pensionamento per raggiunti limiti di età;
- riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.
Attività di controllo: verifiche amministrative e ispettive
Per dare attuazione al decreto direttoriale n. 425\II\2015, oltre ai controlli automatizzati già svolti dalle procedure informatiche, devono essere effettuate verifiche campionarie di natura amministrativa e/o ispettiva sulla legittimità e sulla misura degli importi conguagliati nelle denunce contributive mensili relative all’incentivo.
L’attività di controllo si articola in due modalità:
- controlli "on desk", cioè verifiche automatizzate e amministrative;
- controlli "sul posto", cioè verifiche ispettive limitate alle funzioni di competenza.
Le risultanze devono essere sintetizzate in una check-list conforme al fac-simile allegato.
Oggetto delle verifiche
Le strutture territoriali competenti devono verificare, tra gli altri, i seguenti profili:
- durata massima del beneficio: 6 mesi per i contratti a termine inferiori a 12 mesi e 12 mesi per le altre tipologie ammesse;
- assenza di sospensioni per crisi o riorganizzazione aziendale;
- assenza di assetti proprietari coincidenti o rapporti di collegamento/controllo con il precedente datore di lavoro che abbia licenziato il lavoratore nei sei mesi precedenti;
- rispetto degli obblighi di legge e dei contratti collettivi;
- osservanza delle norme in materia di sicurezza;
- rispetto del diritto di precedenza di altri lavoratori;
- sussistenza e mantenimento dell’incremento occupazionale netto, quando richiesto;
- corrispondenza tra comunicazioni obbligatorie di assunzione e denunce contributive mensili;
- coincidenza tra il datore di lavoro indicato nella denuncia contributiva e il soggetto che ha presentato l’istanza di beneficio;
- coincidenza dei dati anagrafici del lavoratore;
- natura privata o privatistica del richiedente, con esclusione dei settori pubblici indicati.
Per l’incremento occupazionale, la valutazione va svolta solo se il datore di lavoro ha dichiarato di voler fruire del bonus oltre i limiti de minimis. Il controllo deve essere effettuato prima sulla posizione aziendale del lavoratore interessato e, successivamente, sul complesso delle aziende del medesimo assetto proprietario.
Campione, check-list e gestione delle irregolarità
I controlli devono riguardare un campione pari almeno al 5% dei lavoratori per i quali è stato riconosciuto il beneficio. La verifica deve essere svolta utilizzando documentazione cartacea ed elettronica in possesso dell’Istituto o di altri enti pubblici e privati; in via residuale, può essere svolta presso la sede legale del datore di lavoro o presso il luogo di instaurazione dei rapporti di lavoro.
Terminati i controlli, l’operatore incaricato deve compilare la check-list, dando conto dell’esito regolare o irregolare di ciascun controllo. In caso di esito negativo, il funzionario di Sede o, in via residuale, l’ispettore incaricato deve contestare l’irregolarità al datore di lavoro con il format allegato, intimando la regolarizzazione nei termini di legge, ferma restando la facoltà di proporre ricorso amministrativo.
Adempimenti delle Direzioni regionali e scadenza
Le check-list compilate e sottoscritte, insieme ai verbali, devono essere trasmesse esclusivamente via PEI dalle Direzioni regionali alla Direzione Centrale Entrate, con oggetto "Controlli bonus garanzia giovani".
Le Direzioni regionali devono assicurare lo svolgimento dei controlli e l’invio della documentazione entro e non oltre il 20 aprile 2016. Con successivo messaggio saranno fornite le indicazioni per l’eventuale apertura dell’inadempienza e per la gestione dei crediti.
Allegati richiamati
La circolare richiama i seguenti allegati:
- Decreto Direttoriale n. 425\II\2015;
- Sistema di gestione e controllo (SiGeCO);
- fac-simile della check-list dei controlli a carico delle Sedi;
- fac-simile dell’invito a regolarizzare.
Punti principali
Avvio dei controlli e contesto normativo
In seguito al Decreto Direttoriale n. 425\II\2015, che ha individuato l’INPS come Organismo Intermedio del PON "Iniziativa Occupazione Giovani", le Sedi competenti devono effettuare controlli periodici a campione sulla legittima fruizione del bonus occupazionale "GAGI". La circolare richiama anche la disciplina già illustrata in precedenti circolari e messaggi e rinvia agli allegati per il dettaglio operativo.
Destinatari e rapporti di lavoro incentivati
L’incentivo è destinato ai datori di lavoro privati che assumono giovani registrati al Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani". I giovani registrabili sono i NEET tra 15 e 29 anni, con possibilità di registrazione per i minorenni che abbiano assolto il diritto-dovere all’istruzione e formazione. Sono agevolati: contratto a tempo indeterminato, tempo determinato di almeno 6 mesi, apprendistato professionalizzante o di mestiere, e trasformazione a tempo indeterminato di precedente rapporto a termine. Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio.
Importi, durata e modalità di fruizione
L’importo del bonus varia da 1.500 euro a 6.000 euro in base alla tipologia contrattuale e alla classe di profilazione del giovane (bassa, media, alta, molto alta). Per il part-time l’importo è riproporzionato. I contratti a termine di durata inferiore a 12 mesi danno accesso a 6 quote mensili; quelli di durata pari o superiore a 12 mesi e i contratti a tempo indeterminato a 12 quote mensili. Per l’apprendistato l’importo è quello previsto per il tempo indeterminato, con riduzione proporzionale se la durata iniziale è inferiore a 12 mesi.
Condizioni di legittima fruizione
Il beneficio è subordinato al rispetto del regime de minimis oppure, se tale soglia è superata, alla presenza di un incremento netto dell’occupazione. Inoltre il datore di lavoro deve essere in regola con contributi, sicurezza sul lavoro e obblighi di legge e contrattuali; devono essere rispettati i principi generali sugli incentivi di cui all’art. 31 del d.lgs. 150/2015, tra cui assenza di obblighi preesistenti, rispetto del diritto di precedenza, assenza di sospensioni per crisi o riorganizzazione e assenza di licenziamenti recenti in assetti proprietari coincidenti o collegati.
Incremento occupazionale netto
Se il bonus è fruito oltre i limiti de minimis, l’assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, da mantenere per ogni mese di fruizione. Il calcolo avviene in ULA e in base alla forza lavoro media mensile dell’impresa unica. Il venir meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di riferimento; il successivo ripristino consente la ripresa della fruizione, ma non il recupero dei mesi persi. Il beneficio resta applicabile se il mancato incremento deriva da dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento, riduzione volontaria dell’orario o licenziamento per giusta causa.
Procedure di controllo
I controlli si aggiungono alle verifiche automatizzate già svolte dalle procedure informatiche e consistono in controlli amministrativi "on desk" e controlli ispettivi "sul posto". Le verifiche devono riguardare, tra l’altro, durata massima del beneficio, assenza di sospensioni, assenza di collegamenti societari rilevanti, regolarità contributiva e contrattuale, sicurezza sul lavoro, diritto di precedenza, incremento occupazionale, corrispondenza tra comunicazioni obbligatorie e denunce contributive, coincidenza dei dati anagrafici e del datore di lavoro, nonché natura privata del richiedente.
Campione, esiti e adempimenti finali
I controlli devono essere effettuati su un campione pari almeno al 5% dei lavoratori oggetto del beneficio, utilizzando documentazione disponibile presso l’Istituto e altri enti e, in via residuale, presso la sede del datore di lavoro o il luogo di instaurazione dei rapporti. Le check-list devono essere compilate e sottoscritte per ogni controllo; in caso di esito negativo, il funzionario o l’ispettore deve contestare l’irregolarità e intimare la regolarizzazione nei termini di legge. Le Direzioni regionali devono inviare check-list e verbali alla Direzione Centrale Entrate via PEI con oggetto "Controlli bonus garanzia giovani" entro il 20 aprile 2016.
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