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Circolare

Circolare numero 57 del 29-03-2016

Allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile, l’art. 1, commi 178 - 181 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha introdotto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 40 per cento dell’ammontare dei contributi medesimi, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2016. Detta riduzione, che si applica con condizioni differenziate per i datori di lavoro del settore agricolo, opera per un periodo di due anni a partire dalla data di assunzione del lavoratore. Nell’ambito della presente circolare, l’Istituto fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’esonero contributivo introdotto dalla legge di stabilità 2016 per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2016, pari al 40% dei contributi a carico del datore di lavoro fino a 3.250 euro annui per 24 mesi. Vengono definiti soggetti beneficiari, rapporti incentivati, condizioni ostative e casi particolari, con specifiche regole per somministrazione, subentro negli appalti e assunzioni obbligatorie. Una parte rilevante è dedicata ai datori di lavoro agricoli, per i quali il beneficio è subordinato a risorse dedicate, con procedure telematiche distinte per impiegati/dirigenti e operai, nonché alle regole di esposizione in UniEmens/DMAG e alla contabilizzazione.

Esonero contributivo per nuove assunzioni a tempo indeterminato nel 2016, con regole specifiche per il settore agricolo

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato nel 2016

La circolare disciplina l'esonero contributivo previsto dall'art. 1, commi 178-181, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinato a favorire l'occupazione stabile nel corso del 2016. Il documento chiarisce presupposti, misura, durata, soggetti beneficiari, condizioni ostative, compatibilità con altri incentivi e modalità operative di esposizione e contabilizzazione.

Finalità, natura e ambito di applicazione

L'agevolazione è qualificata come incentivo all'occupazione, rivolto in via generalizzata ai datori di lavoro privati che operano sul territorio nazionale e non come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 TFUE, in quanto non selettivo per imprese, settori o aree geografiche. La circolare sottolinea che l'intervento è privo di discrezionalità amministrativa e non determina, di per sé, un vantaggio selettivo.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'esonero tutti i datori di lavoro privati, indipendentemente dalla qualifica di imprenditore, compresi quelli agricoli. Sono inclusi anche gli enti pubblici economici e altri soggetti richiamati dalle circolari n. 17/2015 e n. 178/2015, nonché i datori di lavoro soggetti agli obblighi contributivi verso l'INPGI. La pubblica amministrazione resta esclusa, secondo la nozione di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.

Rapporti di lavoro agevolati ed esclusi

L'esonero si applica a tutte le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato, anche part-time. Restano esclusi i contratti di apprendistato e il lavoro domestico. Ai fini della valutazione del requisito soggettivo, il contratto di apprendistato è considerato un rapporto a tempo indeterminato, mentre il lavoro intermittente a tempo indeterminato non è considerato ostativo.

Misura, durata e periodo agevolato

L'agevolazione consiste nell'esonero del 40% della contribuzione previdenziale complessiva a carico del datore di lavoro, esclusi i premi INAIL e nei limiti di 3.250 euro annui. La durata è di 24 mesi dalla data di assunzione o trasformazione. Il beneficio spetta per assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016. Per rapporti part-time il massimale va riproporzionato in funzione dell'orario ridotto.

Condizioni generali per il diritto all'esonero

La fruizione è subordinata al rispetto dei principi generali sugli incentivi all'assunzione, delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria, e dei requisiti specifici previsti dalla legge di stabilità 2016. Tra le condizioni generali rilevano il diritto di precedenza, le sospensioni per crisi o riorganizzazione, la non spettanza in caso di licenziamenti recenti in aziende con assetti proprietari collegati, il cumulo dei periodi lavorativi presso lo stesso soggetto e la tempestività delle comunicazioni obbligatorie.

Requisito dell'assenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato

Il lavoratore deve essere privo, nei sei mesi precedenti l'assunzione, di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro. La circolare precisa che il requisito va verificato anche per rapporti esteri e che non è necessario che vi fosse obbligo assicurativo presso una gestione previdenziale italiana. Sono invece esclusi dall'incentivo i casi in cui il lavoratore abbia già fruito dell'esonero o dell'analogo beneficio della legge n. 190/2014 in un precedente rapporto.

Ulteriori vincoli introdotti dalla legge di stabilità 2016

Il lavoratore non deve aver avuto, nei tre mesi antecedenti il 1° gennaio 2016, rapporti a tempo indeterminato con il datore richiedente o con società controllate/collegate ex art. 2359 c.c. o comunque riconducibili al medesimo soggetto. Inoltre, l'incentivo non spetta se già utilizzato per quel lavoratore in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato, anche da parte di società controllate o collegate al datore di lavoro.

Casi particolari e interpretazioni operative

La circolare chiarisce che il beneficio spetta anche in casi di: part-time con assunzioni simultanee da parte di due datori; cessione del contratto ex art. 1406 c.c.; trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c.; assunzioni conseguenti a obblighi di stabilizzazione ex art. 24 del d.lgs. n. 81/2015; acquisizione di azienda o ramo ex art. 47, comma 6, l. n. 428/1990; assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili ex l. n. 68/1999. Non spetta, invece, quando il precedente rapporto si sia concluso per mancato superamento della prova o per dimissioni.

Somministrazione di lavoro

L'esonero si applica anche alle assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, anche se la missione presso l'utilizzatore è a tempo determinato. Il beneficio è fruito in modo unitario nei periodi in cui il lavoratore presta attività presso lo stesso soggetto come subordinato o somministrato. Se il lavoratore è poi assunto direttamente, il datore può fruire dell'esonero per il periodo residuo, purché sia rispettato il semestre di assenza di rapporti a tempo indeterminato.

Datori di lavoro agricoli: impiegati e dirigenti

Per le assunzioni a tempo indeterminato di impiegati e dirigenti nel settore agricolo, il beneficio è subordinato alla disponibilità di risorse specifiche: 1,1 milioni di euro per il 2016, 2,8 milioni per il 2017, 1,8 milioni per il 2018 e 0,1 milioni per il 2019. Il datore deve inviare preventivamente una richiesta telematica articolata in due fasi: prenotazione delle somme e, entro 14 giorni lavorativi dalla conferma, domanda definitiva dopo l'assunzione. L'inosservanza del termine rende inefficace la prenotazione. In caso di esito positivo, l'INPS rilascia il codice di autorizzazione C.A. 6Y.

Datori di lavoro agricoli: operai

Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di operai agricoli, le risorse disponibili sono pari a 1,6 milioni per il 2016, 8,8 milioni per il 2017, 7,2 milioni per il 2018 e 0,8 milioni per il 2019. I lavoratori devono alternativamente: non risultare occupati nel 2015 con contratto a tempo indeterminato, oppure non risultare iscritti negli elenchi nominativi 2015 per almeno 250 giornate come lavoratori a tempo determinato presso qualsiasi datore agricolo. La domanda va inviata telematicamente tramite il modello "ASSUNZIONE OTI 2016"; in caso di esito positivo l'INPS attribuisce il codice E6.

Compatibilità con altri incentivi

L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive vigenti. La circolare esclude, in particolare, la cumulabilità con gli incentivi per over 50 e donne di cui alla legge n. 92/2012. È invece possibile utilizzare prima altri incentivi su un rapporto a termine e poi l'esonero in caso di trasformazione a tempo indeterminato. L'esonero è cumulabile con alcuni incentivi economici, tra cui quelli per disabili, giovani genitori, NASpI, Garanzia Giovani e, nei limiti previsti, con l'incentivo per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991.

Regime contributivo escluso dall'esonero

Sono esclusi dall'agevolazione i premi e contributi INAIL, i contributi al fondo TFR di cui alla legge n. 296/2006, i contributi ai fondi di cui agli artt. 26-29 del d.lgs. n. 148/2015 e, in generale, le contribuzioni prive di natura previdenziale o aventi funzione solidaristica. La circolare precisa, invece, che il contributo aggiuntivo IVS dello 0,50% è soggetto a esonero e che, in tal caso, va adeguato il corrispondente abbattimento del TFR.

Massimali, riproporzionamento e sospensioni

Il massimale è pari a 270,83 euro mensili, corrispondenti a 3.250 euro annui; per rapporti instaurati o cessati nel mese, il limite va riparametrato a 8,90 euro giornalieri. Le eccedenze possono essere recuperate nei mesi successivi nel rispetto del plafond annuo. Il godimento può essere sospeso solo per maternità obbligatoria, con conseguente differimento del periodo di fruizione.

Adempimenti UniEmens, DMAG e Gestione dipendenti pubblici

La circolare disciplina le modalità di richiesta e utilizzo del codice di autorizzazione 6Y, nonché l'esposizione dei dati nei flussi UniEmens e nella gestione dipendenti pubblici (ListaPosPA), con codici causali specifici per conguagli, arretrati, eccedenze e restituzioni. Per i datori di lavoro agricoli sono previste istruzioni ad hoc anche per il flusso DMAG, con codice di autorizzazione E6 e verifica di coerenza tra denuncia e domanda.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile degli sgravi sono istituiti i conti GAW37149, GAW37151 e GAW37152; per i recuperi di somme indebite e reintroiti è istituito il conto GAW24149. La Direzione generale cura i rapporti finanziari con lo Stato per il rimborso degli oneri connessi agli sgravi contributivi.

Punti principali

Ambito, misura e durata dell'esonero

L'esonero riguarda le nuove assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016. È pari al 40% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi i premi INAIL, con massimale di 3.250 euro annui e durata di 24 mesi dalla data di assunzione.

Soggetti beneficiari e rapporti esclusi

Possono accedere tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli agricoli e alcuni enti pubblici economici indicati dalla normativa richiamata, mentre restano esclusi la pubblica amministrazione, l'apprendistato e il lavoro domestico. Il beneficio si applica ai rapporti a tempo indeterminato, anche part-time, incluse le trasformazioni.

Condizioni di accesso e cause di esclusione

Il lavoratore non deve aver avuto, nei sei mesi precedenti, rapporti a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro e non deve essere stato assunto nei tre mesi antecedenti l'entrata in vigore della legge presso il medesimo datore o soggetti collegati/controllati. Il beneficio non spetta se è già stato fruito per quel lavoratore un analogo incentivo o l'esonero della legge 190/2014.

Principi generali e casi particolari

La circolare richiama i principi generali sugli incentivi (diritto di precedenza, sospensioni per crisi, cumulo dei periodi, comunicazioni tardive) e precisa varie fattispecie: rapporti all'estero, part-time con decorrenza simultanea, cessione del contratto, trasferimento d'azienda, mancato superamento della prova, dimissioni, gruppi parlamentari, pensionati, riqualificazione di rapporti autonomi o parasubordinati, subentro negli appalti e assunzioni obbligatorie dei disabili.

Somministrazione e cumulabilità

L'esonero vale anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione e il periodo fruito si cumula tra somministrazione e rapporto diretto. Non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive, ma può cumularsi con alcuni incentivi di natura economica, come quelli per disabili, giovani genitori, NASpI, Garanzia Giovani e, nei limiti previsti, mobilità ex legge 223/1991.

Regole specifiche per il settore agricolo

Per i datori di lavoro agricoli il beneficio è subordinato alla disponibilità di risorse separate. Per impiegati e dirigenti occorre prenotazione telematica e successiva domanda definitiva, con codice autorizzazione C.A. 6Y; per gli operai agricoli sono previsti requisiti soggettivi specifici, istanza telematica tramite modello dedicato e codice C.A. E6, con accesso secondo ordine cronologico delle domande.

Esposizione contributiva e contabilità

La circolare disciplina l'utilizzo del codice di autorizzazione 6Y, le modalità di esposizione nei flussi UniEmens e ListaPosPA, la gestione di arretrati, eccedenze e restituzioni, nonché le istruzioni per il flusso DMAG agricolo. Sono istituiti specifici conti contabili per la rilevazione degli sgravi e dei recuperi, con oneri a carico dello Stato.

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