Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6312/2024 del 13/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della parte della sentenza di patteggiamento che aveva subordinato la sospensione condizionale della pena a una prestazione di attivita' non retribuita in favore della collettivita' per una durata ritenuta superiore al limite massimo di sei mesi previsto, secondo il ricorrente, dal combinato disposto di art.54 comma 2 d.lgs. 274/2000, art.165 c.p. e dalla giurisprudenza di legittimita' (Sez. U). Il ricorrente chiedeva l'annullamento senza rinvio limitatamente alla durata della prestazione e la rettifica della stessa alla misura massima di sei mesi.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: il motivo non rientra nelle ipotesi deducibili con ricorso per cassazione ai sensi dell'art.448 comma 2-bis c.p.p., in quanto non concerne l'illegalita' della quantita' della pena (due anni di reclusione, rientrante nella forchetta edittale e con legittima riduzione per il rito) ma la durata di una prestazione accessoria (esecuzione/condizione della sospensione). La Corte ha ritenuto che la subordinazione alla prestazione fosse frutto di accordo tra le parti e che le questioni riguardanti la durata della prestazione siano deducibili in sede esecutiva. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.

    Limita i motivi deducibili in cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena alla "illegalita' della pena"; la Corte interpreta tale nozione come esclusiva delle questioni attinenti alla quantita' della pena e ai limiti edittali, non comprendendo profili di esecuzione/condizione.

  • art. 165 cod. pen.

    Consente la sospensione condizionale della pena e la subordinazione del beneficio all'adempimento di obblighi (tra cui attivita' per la collettivita'); la Corte osserva che la subordinazione, se concordata dalle parti, costituisce una condizione esecutiva che non incide sulla illegalita' della pena.

  • d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 art. 54 comma 2

    Disposizione normativa richiamata dal ricorrente per sostenere il limite di sei mesi alla durata della prestazione; la Corte non decide nel merito sulla presunta violazione, ritenendo la questione di natura esecutiva.

  • art. 589-bis cod. pen.

    Norma che disciplina l'omicidio stradale: la pena applicata (due anni) rientra nella forchetta edittale prevista; la Corte rileva la legittimita' della quantificazione della pena e della riduzione per il rito.

  • art. 18-bis disp. coord. trans. cod. pen.

    Richiamato nell'ambito dei limiti alla durata delle misure di lavoro a favore della collettivita'; la Corte non ha pronunciato sulla sua violazione, ritenendo la questione esecutiva.

  • artt. 23 e ss., 65, 71 e ss. cod. pen.

    Riferiti dalla Corte per definire la nozione di limiti edittali e di illegalita' della pena ai fini dell'art. 448 comma 2-bis: l'illegalita' riguarda il superamento dei limiti edittali.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna, in caso di inammissibilita', al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende; la Corte ha applicato tale sanzione (euro 3.000).

  • Giurisprudenza - Sez. U, n.23400 del 27/01/2022 (Boccardo)

    Sez. U, n.23400 del 27/01/2022

    Citando orientamento delle Sezioni Unite relativo al limite della durata della prestazione; utilizzo da parte del ricorrente per sostenere il limite di sei mesi.

  • Giurisprudenza - Sez. 3 n.35485 del 23/04/2021; Sez.6 n.35627 del 13/06/2022; Sez.6 n.36772 del 12/09/2022

    Decisioni richiamate dalla Corte che affermano l'inammissibilita' in Cassazione delle questioni attinenti al riconoscimento/condizioni della sospensione condizionale, non configurando illegalita' della pena.

  • Giurisprudenza - Sez.5 n.27587 del 19/04/2023 (Pilla) e Sez.6 n.29950 del 23/06/2022 (PG/Sotgiu)

    Casi con orientamenti divergenti sulla ammissibilita' del ricorso; le Sezioni Unite sono state investite per dirimere il contrasto e la Corte, nel caso in esame, conferma l'orientamento restrittivo sull'ammissibilita'.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione ex art. 448 comma 2-bis c.p.p. e' ammesso solo per questioni che attengono all'illegalita' della pena intesa come violazione dei limiti edittali o altre illegita' proprie della quantificazione della pena; questioni di esecuzione o condizioni accessorie (es. durata del lavoro per la collettivita') sono in linea di massima non deducibili con tale rimedio.
  • Se la durata della prestazione a favore della collettivita' e' stata concordata tra le parti nel patto di pena, il giudice puo' ratificare tale condizione purché la pena materiale rientri nei limiti edittali; eventuali profili di illegittimita' della condizione vanno prospettati in sede esecutiva.
  • Quando si ritiene che una condizione accessoria ecceda limiti normativi (es. presunto limite di sei mesi), il percorso corretto per ottenere correzione e' l'impugnazione o l'azione in sede di esecuzione della pena (esecuzione penale), non il ricorso per cassazione basato sull'art. 448 comma 2-bis.
  • Nella negoziazione del patteggiamento conviene verificare preventivamente la compatibilita' delle condizioni accessorie con limiti normativi e giurisprudenziali per evitare contestazioni successive che potrebbero essere escluse dalla cassazione e richiedere un procedimento esecutivo separato.
  • Se l'obiettivo e' contestare la misura della pena (quantum) o il suo superamento dei limiti edittali, il rimedio in Cassazione resta possibile; bisogna strutturare il motivo di impugnazione in termini di illegita' della pena e non di profili esecutivi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.