Ordinanza n. 5951/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la correzione della sentenza -OMISSIS-pronunciata da questa sezione sul ricorso r.g.n. 6570 del 2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del Consiglio di Stato che aveva accolto l’appello e condannato l’amministrazione alle spese di lite, omettendo la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (appellante)
Prevale il privato
La controversia
L’istanza, proposta dalla difensora dell’appellante, ha chiesto la correzione del dispositivo della sentenza di appello, che aveva condannato il Ministero della difesa-Comando generale dell’Arma dei carabinieri al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi, quantificate in euro 4.000 oltre oneri e accessori, senza disporne la distrazione in favore della difensora antistataria. Dopo l’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte appellante, è stata documentata l’esecuzione dell’ordinanza. La richiedente ha dedotto che l’omissione integrava un errore materiale correggibile e che nell’atto di appello era stata formulata la domanda di condanna alle spese con distrazione in favore del difensore, implicando anche la dichiarazione di anticipazione delle spese.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza ai sensi dell’art. 86, comma 2, c.p.a. Ha ritenuto esperibile il rimedio della correzione dell’errore materiale perché l’omessa distrazione delle spese costituisce una mancanza materiale, non un vizio di attività o di giudizio, e perché la relativa pronuncia è sostanzialmente obbligata e accessoria rispetto alla decisione principale. Ha inoltre rilevato che la domanda di distrazione era già contenuta nell’atto di appello e che in essa poteva ritenersi implicita la dichiarazione del difensore di avere anticipato le spese. Ha quindi disposto l’inserimento, nel dispositivo della sentenza, dopo le parole «oltre oneri e accessori come per legge», della formula «, con distrazione in favore della difensora antistataria». Ha ordinato alla segreteria le annotazioni previste dall’art. 86, comma 3, c.p.a. e disposto l’oscuramento dei dati identificativi dell’appellante e di quelli idonei a rivelarne lo stato di salute.
Norme richiamate
art. 86, comma 2, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa del procedimento di correzione dell’errore materiale.
L’omessa distrazione delle spese in favore del difensore antistatario è correggibile quando costituisce una mancanza materiale e la distrazione era stata domandata nel giudizio.
art. 86, comma 3, c.p.a.
Impone alla segreteria di effettuare le annotazioni conseguenti alla correzione del provvedimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla normativa europea e all’art. 2-septies d.lgs. 196/2003, il presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati relativi alla salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell’oscuramento in caso di diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore presupposto per l’oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- L’omessa distrazione delle spese processuali in favore del difensore antistatario è emendabile mediante il procedimento di correzione dell’errore materiale quando la distrazione sia stata richiesta nel giudizio e l’omissione non richieda una nuova valutazione dell’attività processuale o del merito.
- La domanda di condanna alle spese con distrazione in favore del difensore può comprendere implicitamente la dichiarazione del difensore di aver anticipato le spese, ai fini della pronuncia sulla distrazione.
- La distrazione delle spese è una statuizione accessoria ed essenzialmente obbligata rispetto alla condanna alle spese, sicché la sua omissione può essere corretta senza riaprire il giudizio sul decisum principale.
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