Sentenza del 30/03/2017 n. 1761 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario -Cartella di pagamento - Ricorso - Accoglimento - Successivo sgravio ente impositore - Illegittimità - Sussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto illegittimo l’esercizio del potere di autotutela da parte dell’ente impositore, poiché intervenuto quando ormai si era formato il giudicato sull’impugnazione dell’atto tributario. L’amministrazione non può utilizzare l’autotutela per modificare o eludere gli effetti di una decisione giudiziale definitiva.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dello sgravio adottato dall’ente impositore dopo che il giudice tributario aveva accolto il ricorso contro la cartella di pagamento e la relativa decisione era divenuta definitiva. La questione riguardava l’esercizio dell’autotutela in presenza di un giudicato già formatosi sull’atto tributario.
Norme richiamate
Principio del giudicato nel processo tributario
Una volta divenuta definitiva la pronuncia sull’impugnazione dell’atto tributario, l’amministrazione deve rispettarne gli effetti e non può adottare atti di autotutela incompatibili con quanto deciso dal giudice.
Autotutela tributaria
Il potere di autotutela consente all’ente impositore di correggere o annullare propri atti illegittimi, ma non può essere esercitato per superare, modificare o aggirare un giudicato già formatosi.
Massime di principio
- L’autotutela amministrativa non può prevalere sull’autorità di una sentenza tributaria definitiva.
- Dopo la formazione del giudicato, l’amministrazione deve conformarsi alla decisione e non può adottare provvedimenti incompatibili con essa.
- Lo sgravio o altri atti successivi dell’ente impositore non possono eludere gli effetti sostanziali e processuali del giudicato.
- In situazioni analoghe occorre verificare prima di tutto se la decisione giudiziale sia divenuta definitiva; in caso affermativo, ogni successivo intervento amministrativo deve essere valutato alla luce del divieto di contrasto con il giudicato.
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