Cassazione Civile, Ordinanza n. 39301/2021 del 10/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della domanda di definizione agevolata, della documentazione attestante il perfezionamento della procedura e del fatto che, entro il 31 dicembre 2020, nessuna parte aveva chiesto la trattazione del processo né risultava un diniego della definizione. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia originava dall'impugnazione di un avviso di accertamento per maggiori IRPEF, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2001, emesso a seguito di ricostruzione induttiva del reddito ex art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo legittimo l'accertamento, non fondato sugli studi di settore ma su irregolarità contabili tali da rendere inattendibile la contabilità. In Cassazione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi contro tale sentenza. Successivamente ha chiesto la sospensione del processo per aderire alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119/2018, e ha poi depositato documentazione attestante la presentazione della domanda e il pagamento dell'importo dovuto, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso ma non ha svolto osservazioni sulla documentazione depositata.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
richiamato come base normativa della ricostruzione induttiva del reddito posta a fondamento dell'accertamento fiscale
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
richiamato per la fissazione del ricorso in camera di consiglio
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il procedimento camerale in Cassazione
art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018, conv. in l. n. 136/2019
consente la sospensione del processo al fine di avvalersi della definizione agevolata
art. 6, commi 8, 9 e 10, d.l. n. 119/2018, conv. in l. n. 136/2019
disciplinano presentazione della domanda e pagamento necessari al perfezionamento della definizione agevolata
art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018, conv. in l. n. 136/2019
prevede l'estinzione del processo in mancanza di istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 e regola le spese del processo estinto
art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
richiamato quale fondamento dell'estinzione per decorso del termine senza istanza di trattazione
art. 6, comma 13, d.l. n. 118/2018, conv. in l. n. 132/2018
citato nell'istanza del ricorrente per chiedere la declaratoria di estinzione
d.l. n. 119/2018
quadro normativo della definizione agevolata dei processi tributari
d.l. n. 148/2017, art. 1, conv. in l. n. 172/2017
richiamato in un precedente della Corte sulla mancata notificazione dei documenti prodotti in tema di definizione agevolata
d.l. n. 193/2016, conv. in l. n. 225/2016
richiamato nel precedente citato come disciplina base della procedura di definizione agevolata
Massime di principio
- Quando il contribuente documenta di avere presentato domanda di definizione agevolata e di avere versato quanto dovuto per il perfezionamento della procedura, il giudizio tributario può essere dichiarato estinto se non sia stata chiesta la trattazione entro il termine previsto dalla legge e non risulti un diniego della definizione.
- Ai fini dell'estinzione del processo per definizione agevolata, è decisiva la verifica del perfezionamento della procedura e del decorso del termine finale fissato dalla norma, più che il merito originario della pretesa tributaria.
- In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.
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