Cassazione Civile, Ordinanza n. 02437/2025 del 01/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente riscossore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di addebito e di due cartelle esattoriali relativi a crediti contributivi. Il giudice di primo grado aveva rigettato l'opposizione e la corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo decisivi la definitività degli atti e il fatto che la prescrizione fosse stata dedotta solo con riferimento ai crediti iscritti a ruolo, non anche per la fase successiva alla notifica degli atti di riscossione. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione di norme sulla prescrizione dei crediti contributivi e sulla conversione del termine di prescrizione, sostenendo che la mancata opposizione tempestiva non rende intangibile la pretesa quanto alla prescrizione e che, trattandosi di crediti contributivi, si applica il termine quinquennale dell'art. 3, comma 9, lett. b), L. n. 335/1995, non essendo applicabile l'art. 2953 c.c. ai titoli come cartelle e avvisi di addebito. L'ente riscossore ha resistito con controricorso; l'INPS si è limitato a conferire procura.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte ha rilevato che la decisione d'appello non si fondava sull'applicazione del termine decennale ex art. 2953 c.c., bensì sull'irretrattabilità della pretesa derivante dalla mancata instaurazione di un giudizio di merito e sulla conseguente preclusione alle contestazioni della pretesa per fatti estintivi anteriori alla notifica degli atti. Inoltre, la deduzione della prescrizione maturata prima della notifica era stata formulata in modo generico e la diversa questione di una prescrizione maturata dopo gli atti non era stata ritualmente introdotta. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di Euro 2.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
norma invocata per denunciare violazione di legge e vizio di motivazione nel ricorso per cassazione
art. 2948, n. 4, c.c.
richiamato dal ricorrente come base del termine prescrizionale quinquennale per i crediti contributivi
art. 26, quinto comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato dal ricorrente in relazione agli atti di riscossione e ai loro effetti
art. 2953 c.c.
la Corte ribadisce che la conversione del termine di prescrizione opera per i titoli giudiziali definitivi, non per cartelle esattoriali e avvisi di addebito
art. 3, comma 9, lett. b), L. 8 agosto 1995, n. 335
richiamato dal ricorrente quale fonte della prescrizione quinquennale dei crediti contributivi
art. 24, comma 5, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
richiamato dal ricorrente nella disciplina della riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali
art. 8, comma 4, L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure sull'atto di riscossione
art. 91 c.p.c.
richiamato in relazione alle spese di lite, ma la Corte rileva che nel caso non vi è stata statuizione sulle spese
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma che regola la trattazione camerale e la definizione del giudizio secondo proposta
art. 96, terzo comma, c.p.c.
la Corte esclude la sua applicazione perché presuppone una pronuncia sulle spese ex art. 91 c.p.c.
art. 96, quarto comma, c.p.c.
la Corte la applica come sanzione per abuso del processo, anche in assenza di attività difensiva delle controparti
artt. 380-bis, terzo comma, e 96, quarto comma, c.p.c.
richiamati nel dispositivo per la condanna alla somma in favore della cassa delle ammende
art. 380-bis, terzo comma, c.p.c.
norma richiamata in relazione alla definizione del ricorso in conformità alla proposta e alla conseguente sanzione
art. 96, quarto comma, c.p.c. in combinato con l'art. 380-bis, terzo comma, c.p.c.
richiamato per sanzionare condotte defatigatorie e la richiesta di decisione in presenza di proposta di inammissibilità
art. 2697 c.c.
richiamato solo indirettamente nel contesto dell'onere di allegazione e prova della prescrizione, ma non oggetto di autonoma ratio decidendi
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre censure generiche o non decisive rispetto alla motivazione effettiva della decisione.
- In materia di crediti contributivi, la mancata opposizione tempestiva agli atti di riscossione non consente automaticamente di trasformare la pretesa in un titolo giudiziale definitivo ai fini dell'art. 2953 c.c.; la conversione del termine prescrizionale opera solo per i titoli aventi natura giudiziale definitiva.
- Quando la decisione di merito si fonda sull'irretrattabilità della pretesa per mancata instaurazione del giudizio di merito, il ricorrente deve censurare puntualmente tale passaggio argomentativo e non limitarsi a contestare il diverso tema del termine prescrizionale applicabile.
- La deduzione della prescrizione deve essere specifica e circostanziata, con allegazioni idonee a mostrare ex actis il momento di maturazione del termine; una deduzione generica non è sufficiente in cassazione.
- La prescrizione maturata dopo la notificazione degli atti di riscossione è questione autonoma e deve essere ritualmente introdotta nel thema decidendum, altrimenti non può essere esaminata.
- La definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. può giustificare l'applicazione della sanzione di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c. per abuso del processo, anche in assenza di difese svolte dalla controparte.
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