Sentenza n. 673/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determina del 31.3.2025, comunicata in pari data, con cui ANAS S.p.A. ha disposto l’aggiudicazione del Lotto 8 della gara per l’affidamento di un “Accordo quadro triennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione programmata della pavimentazione Area Gestione Rete” (Lombardia - CIG: B2449B90CB), in favore dell’RTI costituendo tra Colombo Severo & c. S.r.l. e le mandanti Favini Costruzioni S.r.l. e Cogeis S.p.A.; - della nota di ANAS S.p.A. prot. n. 287497 del 31.3.2025, con cui è stata comunicata l’aggiudicazione definitiva ed efficace del Lotto 8 della gara anzidetta; - della proposta di aggiudicazione, formulata dal Seggio di gara con verbale della 13^ seduta riservata del 20.3.2025, REP. 15771; - della graduatoria finale di gara; - di tutti i verbali delle sedute pubbliche e riservate di gara, con particolare, seppur non esclusivo, riguardo al 7^ verbale della seduta riservata della Commissione del 4.12.2024, REP. 15583 ed all’8^ verbale della seduta riservata della Commissione del 17.12.2024, REP. 15626, relativi alla verifica della documentazione delle offerte tecniche dei partecipanti al Lotto 8, nella parte in cui è stata valutata l’offerta tecnica dell’RTI costituendo tra Colombo Severo & c. S.r.l. e le mandanti Favini Costruzioni S.r.l. e Cogeis S.p.A., assegnandogli i relativi punteggi; - del silenzio serbato da ANAS S.p.A. sull’istanza di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione anzidetta, trasmessa dalla ricorrente in data 16.4.2025; - di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, conseguente, e/o comunque connesso, anche di estremi e contenuti ignoti, nonché per il risarcimento del danno in forma specifica, con declaratoria, ai sensi degli articoli 121 e 122 c.p.a., di inefficacia dell’Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi, ove nelle more stipulati, con diritto al subentro negli stessi da parte della ricorrente, e con riserva di esperire tutte le relative azioni di risarcimento per equivalente e/o indennitarie da formulare ex post con separato giudizio; Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dalla Colomo Severo & Co. s.r.l. il 19/5/2025: - del disciplinare di gara, in parte qua, per come meglio specificato nel corpo dell’atto; - della Determina del 31.3.2025, comunicata in pari data, con cui ANAS S.p.A. ha disposto l’aggiudicazione del Lotto 8 della gara per l’affidamento di un “Accordo quadro triennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione programmata della pavimentazione Area Gestione Rete” (Lombardia - CIG: B2449B90CB), in favore dell’RTI costituendo tra Colombo Severo & c. S.r.l. e le mandanti Favini Costruzioni S.r.l. e Cogeis S.p.A., in parte qua, laddove conferma il punteggio attribuito alla Civelli Costruzioni per il criterio B.7 – caratteristiche delle Vibrofinitrici, e della connessa nota di ANAS S.p.A. prot. n. 287497 del 31.3.2025, con cui è stata comunicata l’aggiudicazione definitiva ed efficace del Lotto 8 della gara anzidetta; - della proposta di aggiudicazione, formulata dal Seggio di gara con verbale della 13^ seduta riservata del 20.3.2025, REP. 15771 in parte qua, laddove conferma il punteggio attribuito alla Civelli Costruzioni per il criterio B.7; - della graduatoria finale di gara, in parte qua, laddove conferma il punteggio attribuito alla Civelli Costruzioni per il criterio B.7; - di tutti i verbali delle sedute pubbliche e riservate di gara, con particolare, seppur non esclusivo, riguardo al 7^ verbale della seduta riservata della Commissione del 4.12.2024, REP. 15583 ed all’8^ verbale della seduta riservata della Commissione del 17.12.2024, REP. 15626, relativi alla verifica della documentazione delle offerte tecniche dei partecipanti al Lotto 8, nella parte in cui è stata valutata l’offerta tecnica della ricorrente Civelli Costruzioni S.r.l. assegnandogli i relativi punteggi; - di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, conseguente, e/o comunque connesso, anche di estremi e contenuti ignoti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione del Lotto 8 di una procedura aperta ANAS per un accordo quadro triennale di lavori di manutenzione programmata della pavimentazione stradale
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, seconda classificata con 80,7 punti, ha impugnato l’aggiudicazione del Lotto 8, disposta in favore del RTI risultato primo classificato con 84,247 punti, deducendo due motivi. Con il primo ha contestato l’attribuzione al RTI aggiudicatario dei punteggi massimi per i criteri B.4.1, esperienza specifica, e B.4.2, esperienze pregresse. Secondo la ricorrente, l’importo considerato dalla commissione per un contratto relativo alla riqualificazione e ampliamento di una strada provinciale avrebbe dovuto essere depurato dagli importi riferibili a scavi, movimenti terra, rotatoria, barriere di sicurezza, segnaletica e pista ciclabile, così da considerare soltanto i lavori di pavimentazione in senso stretto. Ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 18.1 del disciplinare, violazione dell’autovincolo, difetto di istruttoria, illogicità e ingiustizia manifesta. Con il secondo motivo ha contestato il punteggio di 6,5 anziché 7,5 attribuito alla propria offerta tecnica per il criterio B.7, relativo alle caratteristiche delle vibrofinitrici, deducendo violazione dell’art. 18.1 del disciplinare, difetto di istruttoria, illogicità e ingiustizia manifesta. La controinteressata aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale, contestando a sua volta il punteggio attribuito all’offerta della ricorrente per il criterio B.7 e, in via condizionata, il criterio B.4.1, oltre a impugnare in parte qua il disciplinare e gli atti di gara.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale. Quanto al primo motivo, ha ritenuto corretta l’interpretazione dell’art. 18.1 del disciplinare seguita dalla stazione appaltante. La lex specialis richiedeva di valorizzare l’esperienza nella realizzazione o manutenzione di pavimentazioni, ma non imponeva di scorporare dal valore del contratto le lavorazioni preliminari o accessorie, né richiedeva la produzione di computi metrici a tale scopo. Le clausole relative alla necessità che risultassero oggettivamente l’esecuzione e l’importo dei lavori di pavimentazione riguardavano soprattutto l’imputabilità dell’esperienza al singolo componente del RTI o consorzio e la documentazione dell’importo contrattuale, non l’obbligo di separare ogni singola lavorazione. È stato quindi ritenuto legittimo considerare l’intero importo del contratto, comprendendo scavi e movimenti terra quali opere propedeutiche, nonché barriere e segnaletica quali opere accessorie. Anche rotatoria e pista ciclabile sono state ritenute riconducibili ai lavori stradali oggetto del criterio. Il secondo motivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: anche l’eventuale attribuzione del punto aggiuntivo non avrebbe consentito alla ricorrente di colmare il divario di 3,547 punti rispetto all’aggiudicataria. Conseguentemente sono state respinte anche la domanda di subentro, la richiesta di declaratoria di inefficacia del contratto e la domanda risarcitoria. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile, poiché l’aggiudicataria, conservando l’aggiudicazione, non avrebbe conseguito alcuna utilità ulteriore dal suo eventuale accoglimento. La ricorrente principale è stata condannata alle spese, liquidate in euro 6.000 complessivi, euro 3.000 in favore di ANAS ed euro 3.000 in favore della controinteressata.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
La procedura di gara è stata indetta come procedura aperta ai sensi di tale disposizione.
art. 18.1 del disciplinare di gara
“Nel caso in cui non si evinca in modo oggettivo l’effettiva esecuzione ed il relativo importo dell’intervento di realizzazione/manutenzione di pavimentazioni da parte dell’impresa concorrente [...] l’intervento stesso non sarà valorizzato ai fini del punteggio”; “Nel caso in cui non si evinca in modo oggettivo l’importo del contratto dei lavori di pavimentazione verrà assegnato un punteggio pari a zero”.
La clausola non imponeva di scorporare dal valore complessivo del contratto le lavorazioni preliminari o accessorie alla pavimentazione; era diretta a garantire l’oggettiva dimostrazione dell’esperienza del concorrente, anche quando maturata da un componente di RTI o consorzio, e dell’importo del contratto di pavimentazione.
art. 3, comma 1, n. 39, d.lgs. 285/1992
“quella parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata e riservata alla circolazione dei velocipedi”
La definizione normativa di pista ciclabile conferma la riconducibilità della relativa opera ai lavori stradali e, nel caso concreto, all’esperienza richiesta dalla lex specialis.
artt. 121 e 122 c.p.a.
Le domande di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro sono state respinte quale conseguenza del rigetto dell’impugnazione dell’aggiudicazione.
Massime di principio
- Quando la lex specialis valorizza l’esperienza nella realizzazione o manutenzione di pavimentazioni stradali e non impone espressamente lo scorporo delle singole lavorazioni, la stazione appaltante può considerare l’importo complessivo di un contratto avente a oggetto lavori stradali, comprendendo le opere preliminari e strettamente accessorie alla pavimentazione.
- Le clausole che subordinano l’attribuzione del punteggio alla dimostrazione oggettiva dell’esecuzione e dell’importo dei lavori devono essere interpretate, in assenza di diversa previsione, come dirette a verificare l’effettiva imputabilità dell’esperienza al concorrente e la consistenza del contratto, non come imposizione di un onere di produrre documentazione contabile o progettuale per lo scorporo di ogni lavorazione accessoria.
- Un motivo volto a ottenere un incremento di punteggio è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, anche in caso di accoglimento, il concorrente non potrebbe colmare il divario rispetto all’aggiudicatario e conseguire l’utilità finale perseguita.
- Il ricorso incidentale proposto dall’aggiudicatario è improcedibile quando, avendo egli conservato l’aggiudicazione per effetto del rigetto del ricorso principale, dall’eventuale accoglimento delle censure incidentali non potrebbe derivargli alcuna utilità ulteriore.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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