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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35943/2022 del 23/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 13/01/2021 che aveva confermato l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Monza. I ricorrenti deducono inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 56 e 640 c.p., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e travisamento di prova decisiva. Sostengono che l'imputata avrebbe utilizzato artifici idonei a trarre in inganno non solo il giudice civile ma anche gli eredi, notificando il decreto ingiuntivo prima al de cuius e poi agli eredi e attivando successivamente procedure esecutive; per i ricorrenti la consumazione della truffa sarebbe stata impedita solo da circostanze fortuite (conoscenza di un precedente pagamento).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il motivo meramente reiterativo delle stesse doglianze già proposte in appello e, sul merito, ha confermato il principio giuridico secondo cui non integra il reato di truffa il fatto di indurre in errore il giudice civile al fine di ottenere un provvedimento favorevole (es. decreto ingiuntivo), poiché manca l'elemento essenziale dell'atto di disposizione patrimoniale volontario da parte della persona offesa. Le successive attività esecutive eseguite in base al provvedimento giurisdizionale non trasformano tale provvedimento in un atto di autonomia privata idoneo a configurare la truffa. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    Il reato di truffa richiede artifici o raggiri e, come elemento essenziale, la determinazione della persona offesa a compiere un atto di disposizione patrimoniale volontario che causi il danno. La Corte ha ritenuto che l'ottenimento di un provvedimento giudiziale mediante inganno del giudice non integri la truffa per difetto dell'atto di disposizione volontario da parte della vittima.

  • art. 56 c.p.

    Norma relativa al tentativo; richiamata insieme all'art. 640 c.p. dai ricorrenti. La decisione di merito non ha ritenuto realizzata la fattispecie di truffa nella forma consumata o nel tentativo, per le ragioni sul mancato elemento dell'atto di disposizione volontario.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Correttezza formale: sono i motivi di impugnazione invocati in cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione/travisamento della prova). La Corte ha osservato che il ricorso è stato mero rinvio dell'appello senza specifica critica argomentata alle ragioni della pronuncia impugnata, determinando l'inammissibilità della deduzione nella parte in cui si limitava a riprodurre le stesse doglianze.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna alle spese di procedimento in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principio consolidato)

    Sez. 2, n. 39314 del 09/07/2009; Sez. U, n. 155 del 29/09/2011; Sez. 2, n. 52730 del 09/12/2014

    Costante principio secondo cui la truffa processuale non si configura quando l'agente ottiene una decisione favorevole del giudice mediante artifici o raggiri, poiché l'emissione del provvedimento giurisdizionale non equivale a un atto di disposizione patrimoniale volontario della parte offesa; le attività esecutive successive, eseguite in base a un provvedimento esistente, non acquisiscono natura fraudolenta tale da integrare la truffa.

Massime di principio

  • Per configurare la truffa è necessario dimostrare che la persona offesa, a causa dell'errore procuratole, abbia volontariamente compiuto un atto di disposizione patrimoniale che abbia causato il danno; il semplice inganno del giudice e l'ottenimento di un provvedimento giurisdizionale favorevole non sono di per sé sufficienti.
  • Le attività esecutive svolte in base a un provvedimento giudiziale validamente emesso, anche se ottenuto mediante raggiri, non costituiscono automaticamente la prova dell'esistenza della truffa: occorre provare che le vittime abbiano compiuto atti patrimoniali volontari indotti dall'inganno.
  • In casi analoghi valutare l'esistenza di altri reati (es. falso processuale, abuso del processo) o di illeciti civili, quando manchi l'elemento dell'atto di disposizione patrimoniale volontario.
  • Nella fase di impugnazione in Cassazione è essenziale formulare una critica argomentata e specifica rispetto alla motivazione della decisione impugnata; la mera ripetizione delle argomentazioni già svolte in appello è inammissibile e conduce al rigetto.
  • La prova documentale e testimoniale circa la conoscenza o l'ignoranza della vicenda da parte delle presunte vittime (es. notifiche, movimenti patrimoniali, comunicazioni tra eredi) è determinante per dimostrare che gli stessi abbiano o meno posto in essere atti volontari conseguenti all'inganno.

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