Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 16734/2026 - Roma, Sezione 3Q

Giustizia amministrativa202604901

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza del Ministero della Salute alla sentenza del TAR Lazio n. 1231/2023, definitiva e notificata il 13 marzo 2023, che aveva condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, nella qualità di avvocato antistatario, ha proposto ricorso per ottenere l’esecuzione della sentenza definitiva del TAR Lazio n. 1231/2023, non impugnata e notificata al Ministero, che aveva liquidato in suo favore le spese di lite. Ha dedotto la perdurante inottemperanza dell’Amministrazione, che non aveva pagato le somme dovute.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando documentalmente che il Ministero non aveva pagato le somme dovute in esecuzione del titolo giudiziale. Ha dichiarato l’obbligo di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato Commissario ad acta il Direttore generale ministeriale competente, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine e tenuto a eseguire l’incarico nei successivi 60 giorni; l’incarico è senza compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il dispositivo reca una discordanza testuale sull’importo in lettere (“ottocento/00”) rispetto alla cifra numerica indicata.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione non adempie a una sentenza definitiva che la condanna al pagamento di somme, il giudice dell’ottemperanza può dichiarare l’obbligo di esecuzione e fissare un termine per adempiere.
  • Per assicurare l’esecuzione del giudicato, il giudice può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, prevedendone l’intervento in caso di persistente inadempimento e subordinandone l’attivazione all’istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.