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Sentenza

Sentenza n. 1427/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento: a) del Decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato prot. 0029445 del 20 settembre 2022, notificato in data 14 ottobre 2022, con cui il ricorrente è stato escluso dal concorso pubblico, per esame e titoli, per l’assunzione di n. 1381 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 16 maggio 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie speciale – “Concorsi ed esami” del 20 maggio 2022, “perché non in possesso del requisito dell’età”; b) dei verbali della commissione giudicatrice del concorso de quo, “ancorché non conosciuti”, laddove il ricorrente viene valutato come non in possesso del requisito dell’età per la partecipazione alla selezione concorsuale; c) del Decreto di approvazione della graduatoria di merito e della dichiarazione dei vincitori del Concorso pubblico, per esame e titoli, per l’assunzione di 1381 allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno n. 1/39 ter del 4 novembre 2022 con avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a Serie speciale “Concorsi ed Esami” in pari data; d) di tutti i successivi ed eventuali scorrimenti della medesima graduatoria di merito, “ancorché non eseguiti e non conosciuti”; e) ove lesivo e per quanto di ragione, del bando del Concorso pubblico, per esame e titoli, per l’assunzione di n. 1381 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, del 16 maggio 2022 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie speciale – “Concorso ed esami” del 20 maggio 2022, nella parte in cui, all’art. 3, rubricato “requisiti di partecipazione e cause di esclusione”, non specifica quali siano i criteri di calcolo dell’elevazione del limite d’età; f) di tutti gli ulteriori atti, verbali e provvedimenti della suddetta procedura concorsuale, “ancorché non conosciuti”, nonché di quelli presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi, ivi compresa la comunicazione di preavviso inoltrata a mezzo p.e.c. al ricorrente in data 9 agosto 2022; nonché, per l'accertamento del diritto del ricorrente alla prosecuzione delle prove del concorso in oggetto e all’eventuale utile inserimento nella graduatoria di merito o, in subordine, per il diritto al risarcimento per perdita di chance.

Giustizia amministrativa202214209

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso per allievi agenti della Polizia di Stato per mancanza del requisito dell'età, con impugnazione degli atti connessi della procedura concorsuale

Esito

ESTINZIONE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui è stato escluso dal concorso pubblico per l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato, nonché i verbali della commissione, la graduatoria di merito, gli eventuali scorrimenti, il bando nella parte relativa al requisito dell'età e gli ulteriori atti della procedura. Ha dedotto, in particolare, l'illegittimità dell'esclusione per non avere l'amministrazione specificato nel bando i criteri di calcolo dell'elevazione del limite massimo di età. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto alla prosecuzione delle prove e all'eventuale inserimento in graduatoria, oppure, in subordine, il risarcimento del danno da perdita di chance. Nel corso del giudizio il ricorrente ha rinunciato al ricorso; l'atto di rinuncia è stato notificato alle altre parti e il Ministero resistente vi ha aderito con spese compensate.

La decisione

Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85 c.p.a. Non sono state esaminate le censure relative al requisito anagrafico, al bando, all'esclusione, alla graduatoria o alla domanda risarcitoria, poiché la rinuncia ha impedito una decisione sul merito. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, anche in considerazione dell'adesione del Ministero alla rinuncia a spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La rinuncia al ricorso, verificati i relativi presupposti processuali, conduce alla definizione del giudizio mediante estinzione.

  • art. 84 c.p.a.

    Disciplina la rinuncia al ricorso e i suoi effetti nel processo amministrativo.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato dal giudice ai fini della dichiarazione di estinzione del giudizio per rinuncia.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato svolta da remoto.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, quando ritualmente notificata alle altre parti e recepita dal giudice, determina l'estinzione del processo amministrativo senza esame delle censure e delle domande sostanziali dedotte.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoForze armate e forze di polizia
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso

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