Cassazione Civile, Ordinanza n. 18901/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (beneficiario)
La controversia
La controversia riguardava il pagamento della "Domanda Unica" per l’anno 2011 relativa a titoli ordinari definitivi per aiuti agricoli. La Corte d’appello aveva riformato la decisione di primo grado e condannato l’AGEA al pagamento di euro 25.462,18, ritenendo non provati i fatti estintivi allegati dall’ente: in particolare, la destinazione di parte dei titoli alla Riserva Nazionale, la restituzione di altri titoli, la riduzione del valore di due titoli per taglio lineare e il recupero di somme per asserito indebito percepimento. Con il ricorso per cassazione l’AGEA deduceva, da un lato, violazione degli artt. 115 e 2697 c.c. per erronea applicazione del principio di non contestazione, sostenendo che la Corte territoriale lo aveva riferito al diritto anziché al fatto; dall’altro, violazione degli artt. 115, 183 e 345 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e del regolamento CEE n. 3508/1992, assumendo che la controparte non avesse contestato le allegazioni dell’ente circa la destinazione dei titoli a Riserva Nazionale e che ciò avesse reso pacifico il fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che il principio di non contestazione opera sui fatti storici posti a fondamento della domanda o dell’eccezione e che, nel caso concreto, la Corte d’appello aveva correttamente riferito la non contestazione al fatto dell’estensione dell’area e non alla sussistenza astratta del diritto. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la destinazione dei titoli alla Riserva Nazionale era un’operazione compiuta dall’amministrazione e non dal beneficiario, senza prova che questi ne fosse a conoscenza; perciò mancava il presupposto della conoscenza del fatto da parte del soggetto onerato della contestazione. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata difesa dell’intimato, ed è stato dato atto del raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
il principio di non contestazione riguarda i fatti storici allegati e non può essere invocato per trasformare in pacifico un diritto in astratto; opera solo sui fatti non specificamente contestati e conoscibili dalla parte onerata
art. 2697 c.c.
l’onere della prova dei fatti estintivi o impeditivi resta a carico di chi li allega; la mancata contestazione rileva solo se riguarda fatti noti alla controparte
art. 183 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in relazione al thema decidendum e alla mancata replica della controparte
art. 345 c.p.c.
richiamato dal ricorrente, ma non decisivo, nel contesto delle allegazioni e contestazioni in appello
Regolamento CEE n. 3508/1992
menzionato dal ricorrente come disciplina di riferimento per la domanda unica e i titoli agricoli
art. 370 c.p.c.
la memoria depositata dalla parte intimata oltre il termine e non notificata non può valere come controricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Il principio di non contestazione opera sui fatti storici costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa, non sul mero diritto in astratto.
- La non contestazione può formarsi solo su fatti conosciuti dalla parte onerata della contestazione; se il fatto è ignoto, l’omessa replica non lo rende pacifico.
- Chi allega fatti estintivi o riduttivi della pretesa deve provarli, salvo che la controparte li abbia specificamente e validamente non contestati.
- Nel ricorso per cassazione la censura di violazione dell’art. 115 c.p.c. deve confrontarsi con la concreta ratio della decisione di merito, non limitarsi a una diversa qualificazione astratta del thema decidendum.
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