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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18901/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (beneficiario)

La controversia

La controversia riguardava il pagamento della "Domanda Unica" per l’anno 2011 relativa a titoli ordinari definitivi per aiuti agricoli. La Corte d’appello aveva riformato la decisione di primo grado e condannato l’AGEA al pagamento di euro 25.462,18, ritenendo non provati i fatti estintivi allegati dall’ente: in particolare, la destinazione di parte dei titoli alla Riserva Nazionale, la restituzione di altri titoli, la riduzione del valore di due titoli per taglio lineare e il recupero di somme per asserito indebito percepimento. Con il ricorso per cassazione l’AGEA deduceva, da un lato, violazione degli artt. 115 e 2697 c.c. per erronea applicazione del principio di non contestazione, sostenendo che la Corte territoriale lo aveva riferito al diritto anziché al fatto; dall’altro, violazione degli artt. 115, 183 e 345 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e del regolamento CEE n. 3508/1992, assumendo che la controparte non avesse contestato le allegazioni dell’ente circa la destinazione dei titoli a Riserva Nazionale e che ciò avesse reso pacifico il fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che il principio di non contestazione opera sui fatti storici posti a fondamento della domanda o dell’eccezione e che, nel caso concreto, la Corte d’appello aveva correttamente riferito la non contestazione al fatto dell’estensione dell’area e non alla sussistenza astratta del diritto. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la destinazione dei titoli alla Riserva Nazionale era un’operazione compiuta dall’amministrazione e non dal beneficiario, senza prova che questi ne fosse a conoscenza; perciò mancava il presupposto della conoscenza del fatto da parte del soggetto onerato della contestazione. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata difesa dell’intimato, ed è stato dato atto del raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    il principio di non contestazione riguarda i fatti storici allegati e non può essere invocato per trasformare in pacifico un diritto in astratto; opera solo sui fatti non specificamente contestati e conoscibili dalla parte onerata

  • art. 2697 c.c.

    l’onere della prova dei fatti estintivi o impeditivi resta a carico di chi li allega; la mancata contestazione rileva solo se riguarda fatti noti alla controparte

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione al thema decidendum e alla mancata replica della controparte

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente, ma non decisivo, nel contesto delle allegazioni e contestazioni in appello

  • Regolamento CEE n. 3508/1992

    menzionato dal ricorrente come disciplina di riferimento per la domanda unica e i titoli agricoli

  • art. 370 c.p.c.

    la memoria depositata dalla parte intimata oltre il termine e non notificata non può valere come controricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Il principio di non contestazione opera sui fatti storici costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa, non sul mero diritto in astratto.
  • La non contestazione può formarsi solo su fatti conosciuti dalla parte onerata della contestazione; se il fatto è ignoto, l’omessa replica non lo rende pacifico.
  • Chi allega fatti estintivi o riduttivi della pretesa deve provarli, salvo che la controparte li abbia specificamente e validamente non contestati.
  • Nel ricorso per cassazione la censura di violazione dell’art. 115 c.p.c. deve confrontarsi con la concreta ratio della decisione di merito, non limitarsi a una diversa qualificazione astratta del thema decidendum.

Come è indicizzato

MaterieProveContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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