Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1325/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Ravenna n. 478/2024 depositata e resa pubblica il 03.12.2024.

Giustizia amministrativa202600275

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Ravenna n. 478/2024, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ravenna n. 478/2024. Il giudicato è stato attestato dalla cancelleria il 3 febbraio 2026 e la sentenza è stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito in giudizio. È stata inoltre richiesta una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso per la perdurante inottemperanza del Ministero e lo ha accolto in parte. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo le spese legali liquidate nel giudizio di ottemperanza. Per l'ulteriore inerzia, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario da questi delegato, da attivare su istanza della ricorrente e con termine di ulteriori sessanta giorni. La domanda di penalità di mora è stata respinta perché la sentenza del giudice ordinario aveva già riconosciuto interessi e rivalutazione, ritenuti misura equa anche ai fini dell'art. 114, comma 4, c.p.a. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 600 euro oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato e di adottare misure conseguenti all'inadempimento, compresa la nomina di un commissario ad acta e la valutazione di una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, c.p.a.

    La penalità di mora può essere negata quando il giudice ritenga che gli interessi e la rivalutazione già riconosciuti nel titolo giudiziale costituiscano una misura equa e sufficiente.

Massime di principio

  • Quando una sentenza del giudice ordinario è passata in giudicato, è stata notificata per l'esecuzione ed è decorso il termine dilatorio previsto dalla legge, la perdurante inerzia dell'amministrazione legittima l'azione di ottemperanza e l'ordine giudiziale di esecuzione del titolo.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato, disponendo che siano detratti gli importi eventualmente già corrisposti e che siano comprese le spese riconosciute dal giudizio di ottemperanza.
  • In caso di ulteriore inadempimento, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, da attivare su istanza della parte vittoriosa, per l'esecuzione sostitutiva delle operazioni necessarie.
  • La penalità di mora non deve essere riconosciuta quando il titolo da eseguire preveda già interessi e rivalutazione e tali poste siano ritenute una misura equa ai fini dell'art. 114, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.