Sentenza n. 1325/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Ravenna n. 478/2024 depositata e resa pubblica il 03.12.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Ravenna n. 478/2024, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ravenna n. 478/2024. Il giudicato è stato attestato dalla cancelleria il 3 febbraio 2026 e la sentenza è stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito in giudizio. È stata inoltre richiesta una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso per la perdurante inottemperanza del Ministero e lo ha accolto in parte. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo le spese legali liquidate nel giudizio di ottemperanza. Per l'ulteriore inerzia, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario da questi delegato, da attivare su istanza della ricorrente e con termine di ulteriori sessanta giorni. La domanda di penalità di mora è stata respinta perché la sentenza del giudice ordinario aveva già riconosciuto interessi e rivalutazione, ritenuti misura equa anche ai fini dell'art. 114, comma 4, c.p.a. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 600 euro oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato e di adottare misure conseguenti all'inadempimento, compresa la nomina di un commissario ad acta e la valutazione di una penalità di mora.
art. 114, comma 4, c.p.a.
La penalità di mora può essere negata quando il giudice ritenga che gli interessi e la rivalutazione già riconosciuti nel titolo giudiziale costituiscano una misura equa e sufficiente.
Massime di principio
- Quando una sentenza del giudice ordinario è passata in giudicato, è stata notificata per l'esecuzione ed è decorso il termine dilatorio previsto dalla legge, la perdurante inerzia dell'amministrazione legittima l'azione di ottemperanza e l'ordine giudiziale di esecuzione del titolo.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato, disponendo che siano detratti gli importi eventualmente già corrisposti e che siano comprese le spese riconosciute dal giudizio di ottemperanza.
- In caso di ulteriore inadempimento, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, da attivare su istanza della parte vittoriosa, per l'esecuzione sostitutiva delle operazioni necessarie.
- La penalità di mora non deve essere riconosciuta quando il titolo da eseguire preveda già interessi e rivalutazione e tali poste siano ritenute una misura equa ai fini dell'art. 114, comma 4, c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1536/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1537/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1539/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1598/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1599/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1600/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →