Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 604/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento del decreto della Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con la Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio del Ministero della cultura individuato con il n. R. 0000455 del 3 ottobre 2023, avente ad oggetto la proroga di cinque anni, sino al 27 aprile 2028, del provvedimento di valutazione di impatto ambientale DEC-VIA-54 del 20 marzo 2013, pubblicato nella G.U.R.I. del 27 aprile 2013, relativo al progetto “variante alla S.S. 16 Adriatica nel tratto compreso tra il Comune di Bellaria e il Comune di Misano Adriatico”; dei presupposti pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 463 del 29 maggio 2023 e della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio prot. 25443-P del 24 luglio 2023, e per il conseguente accertamento dell'inefficacia della DEC-VIA-54 del 20 marzo 2013, nonché per l’annullamento di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, nessuno escluso.

Giustizia amministrativa202300861

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di proroga quinquennale della valutazione di impatto ambientale relativa alla variante alla S.S. 16 Adriatica, unitamente ai pareri presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietari viciniori)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la seconda proroga, sino al 27 aprile 2028, della VIA originaria relativa alla variante alla S.S. 16 Adriatica tra i Comuni di Bellaria-Igea Marina e Misano Adriatico. Hanno dedotto, in particolare, la violazione dell’art. 25, comma 5, d.lgs. 152/2006 per omessa considerazione delle sopravvenienze fattuali incidenti sul contesto ambientale e per mancata rinnovazione della VIA; difetto di istruttoria e di motivazione, poiché l’Amministrazione avrebbe recepito senza autonoma verifica i dati forniti da Anas; illegittimità della proroga perché diretta a sanare il ritardo del proponente nella realizzazione dell’opera; violazione degli obblighi di motivazione e partecipazione procedimentale, con riguardo alle ragioni di interesse pubblico e alla mancata comunicazione di avvio; insufficiente esame degli effetti socio-economici e territoriali della localizzazione e omessa analisi del patrimonio agroalimentare. Anas ha eccepito il difetto di legittimazione e interesse di alcuni ricorrenti, l’inammissibilità del ricorso collettivo per asserita eterogeneità delle posizioni e la tardività delle censure riferibili alla prima proroga.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari. Ha ritenuto ammissibile il ricorso collettivo, poiché tutti i ricorrenti hanno dedotto interessi omogenei collegati ai pregiudizi ambientali e alla vicinanza al tracciato; la vicinitas è stata considerata sufficiente a radicare legittimazione e interesse, senza necessità di provare un danno certo. Ha inoltre escluso la tardività, osservando che era stata impugnata la seconda proroga e non la prima. Nel merito, ha accolto i primi tre motivi. La proroga prevista dall’art. 25, comma 5, d.lgs. 152/2006 non comporta una rinnovazione integrale della VIA, ma richiede una relazione aggiornata sul contesto ambientale e la verifica dell’assenza di mutamenti sostanziali del quadro fattuale e giuridico. Nel caso concreto, il decorso di oltre dieci anni, il quasi raddoppio degli edifici nella fascia interessata, il rilevante consumo di suolo, i nuovi strumenti urbanistici, la sopravvenuta vulnerabilità idrologica, i nuovi vincoli paesaggistici e gli aggiornamenti delle opere di mitigazione costituivano una pluralità di modifiche rilevanti. La Commissione VIA non le ha valutate unitariamente, ma ha frazionato l’analisi per singole matrici ambientali, senza una sintesi complessiva sull’attualità della VIA originaria. È stato ravvisato anche un difetto di istruttoria e di motivazione, perché l’Amministrazione si è sostanzialmente limitata a recepire le informazioni e valutazioni di Anas senza effettuare una verifica tecnica autonoma e adeguatamente motivata. Le ragioni addotte per il ritardo del proponente, consistenti nel ritardo ministeriale nel rilascio della prima proroga e nelle difficoltà connesse alla pandemia, non sono state ritenute idonee a giustificare il mancato avvio dell’opera. Il quarto motivo è stato respinto: la proroga non richiede una specifica motivazione sulle ragioni di interesse pubblico, essendo sufficiente la verifica dei presupposti dell’art. 25, comma 5, e tale procedimento non prevede un contraddittorio con controinteressati formali. Il quinto motivo è stato respinto perché le peculiarità agricole e agroalimentari dedotte erano già esistenti al momento della VIA originaria e della prima proroga, pur dovendo essere considerate nella nuova valutazione ambientale. Il decreto di proroga è stato annullato, con salvezza delle rideterminazioni amministrative conformi alla sentenza. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 5, d.lgs. 152/2006

    Il provvedimento di VIA è immediatamente pubblicato sul sito web dell'autorità competente e ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di VIA. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente.

    La proroga è distinta dalla rinnovazione della VIA: richiede una relazione aggiornata e la verifica dell’assenza di mutamenti sostanziali del contesto ambientale e giuridico, senza comportare necessariamente un nuovo scrutinio integrale. In presenza di mutamenti essenziali, la proroga non è legittima e occorre una nuova valutazione ambientale.

  • art. 7 l. 241/1990

    La censura relativa alla mancata comunicazione di avvio è stata respinta, poiché il procedimento di proroga della VIA non contempla uno specifico contraddittorio procedimentale e non individua controinteressati formali.

  • art. 136 d.lgs. 42/2004

    La sopravvenuta sottoposizione di nuove aree a vincolo paesaggistico è stata considerata tra gli elementi modificativi del contesto territoriale e ambientale rilevanti ai fini della verifica dell’attualità della VIA.

  • Allegato VII, comma 4, d.lgs. 152/2006

    Le censure relative al patrimonio agroalimentare e agli effetti socio-economici e territoriali sono state respinte in quanto riferite a caratteristiche già esistenti al momento della VIA originaria; tali elementi devono comunque essere esaminati nell’eventuale nuova valutazione ambientale.

Massime di principio

  • La proroga dell’efficacia temporale di una VIA, distinta dalla rinnovazione del procedimento di valutazione, è legittima solo se l’istanza è corredata da una relazione aggiornata sul contesto ambientale e l’Amministrazione verifica l’assenza di mutamenti sostanziali del quadro ambientale, territoriale, normativo e pianificatorio di riferimento.
  • Quando, nel periodo trascorso dalla VIA originaria, si siano verificati mutamenti rilevanti e plurimi del territorio — quali significativo sviluppo edilizio, consumo di suolo, nuovi strumenti urbanistici, sopravvenuti vincoli paesaggistici o modifiche della vulnerabilità idrologica — l’Amministrazione deve svolgere una valutazione complessiva e di sintesi sull’attualità dell’impatto ambientale; non è sufficiente un esame frammentario delle singole matrici.
  • L’Amministrazione non può fondare la proroga della VIA sul mero recepimento della relazione del proponente, ma deve svolgere una verifica tecnica autonoma dei dati, delle sopravvenienze e delle conseguenze ambientali, fornendo una motivazione adeguata e coerente con gli esiti dell’istruttoria.
  • Il notevole ritardo del proponente nella realizzazione dell’opera non può essere giustificato, ai fini della proroga della VIA, dal solo ritardo dell’Amministrazione nel decidere una precedente istanza o dal richiamo generico alle difficoltà della pandemia, se non è dimostrata la concreta incidenza di tali circostanze sull’attuazione dell’opera.
  • In materia ambientale, la vicinitas rispetto al sito dell’intervento costituisce elemento qualificante dell’interesse a ricorrere e, in presenza di interessi omogenei e assenza di conflitti, consente la proposizione di un ricorso collettivo da parte di proprietari e residenti anche non direttamente destinatari degli atti espropriativi.
  • Il procedimento di proroga della VIA non richiede una specifica motivazione autonoma sulle ragioni di interesse pubblico né, secondo la disciplina applicata, la comunicazione di avvio ai soggetti potenzialmente incisi, essendo sufficiente la verifica dei presupposti sostanziali previsti dall’art. 25, comma 5, d.lgs. 152/2006.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàVincoli e piani paesaggisticiLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAmbienteBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.