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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24131/2023 del 05/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma di condanna per i reati di truffa (art. 640 c.p.) e sostituzione di persona (art. 494 c.p.). Le censure principali erano: violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e carenza/illogicità della motivazione, con la tesi che i giudici avrebbero illegittimamente dato peso esclusivo alla dichiarazione della persona offesa trascurando la documentazione difensiva; contestazione che il contratto cartaceo fosse stato compilato/inoltrato erroneamente dalla ricorrente e che la persona offesa non avesse mai prestato il consenso né versato acconti (pertanto nessun danno patrimoniale materiale e nessun atto di disposizione); contestazione della configurabilità della sostituzione di persona per mancanza di prova del dolo specifico e per presunta inesistenza giuridica del contratto a firma apocrifa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze riproducessero contestazioni già esaminate e respinte in sede di merito e che non fossero fondate su profili di diritto tali da giustificare la cassazione. I giudici di merito avevano ricostruito i fatti basandosi sulla testimonianza della persona offesa e sulla documentazione (contratto con IMEI, uso del telefono collegabile alla rete di rapporti della ricorrente), individuando condotte ingannevoli della prevenuta e l'uso delle generalità e del codice fiscale della Titone per attivare il contratto. La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione dei giudici di merito e ha escluso che le doglianze richiedessero una rivalutazione non consentita delle prove. Esito finale: ricorso dichiarato inammissibile; la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    richiamato per segnalare che la trattazione si è svolta con contraddittorio cartolare; la norma ammette procedimenti svolti senza udienza pubblica in particolari condizioni emergenziali e qui giustifica il rito adottato

  • art. 8, D.L. n. 198/2022

    richiamato insieme all'art. 23 D.L. 137/2020 per confermare la possibilità di trattazione cartolare; la Corte ha dato atto della regolarità del procedimento secondo tali disposizioni

  • art. 192 cod. proc. pen.

    invocato dalla difesa rispetto alla motivazione; la Cassazione ha ritenuto che i giudici di merito abbiano fornito motivazione sufficiente, logica e completa, quindi non sussiste violazione dell'art. 192 che disciplina l'obbligo di motivazione dell'apprezzamento probatorio

  • art. 640 cod. pen.

    norma sulla truffa: richiede artifici o raggiri che inducano in errore la vittima e determinino un danno patrimoniale. La Corte ha ritenuto che l'attivazione di un contratto apocrifo a nome della Titone, l'indicazione dell'IMEI del telefono e l'uso del telefono configurino l'induzione in errore e il pregiudizio patrimoniale anche in assenza di versamento di un acconto

  • art. 494 cod. pen.

    norma sulla sostituzione di persona: richiede l'uso delle generalità altrui con il fine di trarne vantaggio o di arrecare danno. La Corte ha ritenuto provato che la ricorrente abbia usato i dati della Titone per confezionare il contratto trasmesso alla società telefonica, con evidenza di dolo specifico desumibile dal comportamento e dall'uso del telefono acquisito

Massime di principio

  • In sede di cassazione non è consentita una rivalutazione globale delle prove: le doglianze devono riguardare vizi di diritto o motivazione insufficiente manifeste e non il mero dissenso sulla valutazione probatoria operata dai giudici di merito
  • La testimonianza della persona offesa, se corroborata da documentazione (contratti, IMEI, flussi contrattuali, uso del bene), può essere sufficiente per affermare la sussistenza della truffa anche se non è stato versato un acconto, quando il comportamento dell'imputato abbia comunque prodotto un illecito vantaggio o un obbligo a carico della vittima
  • Per la fattispecie di sostituzione di persona è rilevante l'uso delle generalità e dei dati identificativi altrui per creare effetti giuridici o procurare beni: il dolo specifico può essere desunto da circostanze di fatto (compilazione/invio del contratto, uso del bene, collegamenti con la controparte commerciale)
  • Se il difensore sostiene la falsità o l'apocrifia di un documento contrattuale, è necessario produrre elementi probatori specifici e nuovi non già esaminati in grado di mettere in crisi la credibilità della ricostruzione processuale, altrimenti le censure saranno considerate reiterative
  • Nelle ipotesi in cui la parte offesa non abbia materialmente pagato somme, il danno patrimoniale può comunque consistere nell'attivazione di oneri, nella perdita di disponibilità o nell'utilizzo indebito di un bene collegato a obbligazioni contrattuali

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