Sentenza del 08/02/2017 n. 3338 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche relativa a un avviso di accertamento Irpef per l’anno 1999, fondato su un processo verbale della Guardia di finanza. L’accertamento riguardava redditi di partecipazione attribuiti al ricorrente per l’attività di raccolta di scommesse su eventi sportivi svolta tramite un’agenzia Internet point. I motivi riguardavano: la presunta errata applicazione dell’accertamento unitario per le società; la ricostruzione del reddito sociale mediante le movimentazioni dei conti correnti dei soci; l’asserita estraneità delle operazioni bancarie rispetto alla determinazione del reddito ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In primo luogo, lo ha dichiarato inammissibile nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, non legittimato passivamente, poiché dal 10 gennaio 2001 la legittimazione spetta esclusivamente all’Agenzia delle Entrate. Inoltre, ha ritenuto inammissibili tutti e tre i motivi perché privi della necessaria specificità: non indicavano la specifica ipotesi dell’art. 360, comma 1, c.p.c. invocata e non contenevano il quesito di diritto richiesto dall’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 3.800 euro, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 366-bis c.p.c.
Nei casi previsti dall'art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto.
Per i ricorsi per cassazione soggetti temporalmente alla norma, ogni motivo doveva indicare con precisione la censura proposta e concludersi con un quesito di diritto; la mancata formulazione comportava l’inammissibilità del motivo.
Art. 360, comma 1, c.p.c.
I motivi di ricorso per cassazione devono essere ricondotti a una specifica ipotesi tra quelle previste dalla norma. La mancata indicazione della disposizione o del vizio denunciato rende il motivo non sufficientemente specifico.
Art. 32 del D.P.R. n. 600/1973
La norma era richiamata dal ricorrente in relazione all’utilizzo delle movimentazioni bancarie nell’accertamento del reddito; tuttavia la Corte non ha esaminato nel merito la questione, poiché i motivi sono stati dichiarati inammissibili per carenze formali.
Art. 58 della legge n. 69/2009
La disposizione transitoria ha consentito l’applicazione dell’art. 366-bis c.p.c. ai ricorsi riguardanti provvedimenti pubblicati nel periodo temporale individuato dalla disciplina, anche se la norma era stata successivamente abrogata.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è sufficiente contestare genericamente la decisione: ogni motivo deve indicare con precisione il vizio denunciato e la specifica norma processuale di riferimento.
- Quando il ricorso è soggetto all’art. 366-bis c.p.c., la mancanza del quesito di diritto, o dell’indicazione chiara del fatto controverso nei casi di vizio motivazionale, comporta l’inammissibilità senza esame del merito.
- Prima di proporre un ricorso è necessario verificare quale amministrazione abbia la legittimazione processuale: dopo l’istituzione dell’Agenzia delle Entrate, le controversie fiscali devono normalmente essere proposte nei confronti dell’Agenzia e non del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
- Una censura relativa alla ricostruzione presuntiva del reddito o all’utilizzo dei dati bancari non viene esaminata se il motivo è formulato in modo generico o non rispetta i requisiti formali del ricorso per cassazione.
- La soccombenza processuale derivante dall’inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
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