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Sentenza

Sentenza n. 2096/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento a) del provvedimento prot. -OMISSIS-, notificato a mezzo pec in pari data, emesso dal -OMISSIS-, di esclusione della ricorrente società dal Registro dei Realizzatori di cui all’art. 8, comma 2, del DM -OMISSIS-, per “… impossibilità da parte della scrivente società, visto il provvedimento interdittivo, di <<rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni>> di propria competenza, in conformità a quanto previsto dall’art. 94 del D. Lgs. n. 159/2011”, con conseguente revoca/risoluzione di diritto delle istanze volte al conseguimento del beneficio di cui al DM REN per “altrettanti Soggetti Beneficiari”, con “conseguente venir meno degli effetti eventualmente realizzati tra le parti”; b) nonché di tutti gli atti presupposti, contestuali e successivi, comunque lesivi dei diritti e degli interessi della ricorrente società.

Giustizia amministrativa202502967

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di esclusione della società dal Registro dei Realizzatori, con revoca o risoluzione delle istanze di beneficio collegate

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni e società)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui è stata esclusa dal Registro dei Realizzatori previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale richiamato nell'atto, in ragione dell'impossibilità di rilasciare o consentire concessioni ed erogazioni di propria competenza a causa di un provvedimento interdittivo e in conformità all'art. 94 del d.lgs. n. 159/2011. L'esclusione comportava anche la revoca o risoluzione di diritto delle istanze dirette al conseguimento del beneficio previsto dal DM REN per soggetti beneficiari, nonché il venir meno degli effetti eventualmente realizzati tra le parti. La ricorrente ha dedotto plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere. Prima dell'udienza pubblica, tuttavia, ha dichiarato che, essendo stata decisa la messa in liquidazione della società, era sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito i vizi dedotti. Il giudice ha rilevato che il processo amministrativo è retto dal principio dispositivo e che la dichiarazione della parte di non avere più interesse alla pronuncia impone una decisione conforme, non potendo il giudice procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra tutte le parti, in considerazione degli interessi incisi dall'azione amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 2, DM richiamato nel provvedimento

    Registro dei Realizzatori

    Prevede il Registro dei Realizzatori dal quale la società è stata esclusa; il testo non indica gli estremi completi del decreto ministeriale.

  • art. 94 d.lgs. 159/2011

    rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni

    È richiamato dall'amministrazione quale base della ritenuta impossibilità di rilasciare o consentire concessioni ed erogazioni in presenza del provvedimento interdittivo.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Richiamato nella sentenza tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio; la decisione dichiara l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nella sentenza tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati in relazione alla tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la sopravvenuta dichiarazione della parte di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, quando la dichiarazione sia inequivoca e riferibile alla domanda proposta.
  • Il principio dispositivo impedisce al giudice amministrativo di procedere d'ufficio all'esame del merito o di sostituirsi alla parte nella valutazione della persistenza dell'interesse ad agire; il giudice deve adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta messa in liquidazione della società ricorrente può determinare il venir meno dell'interesse alla decisione della controversia, ove la società stessa lo rappresenti espressamente in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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