Cassazione Penale, Sentenza n. 37718/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per il delitto di furto (lettino da mare sottratto in supermercato) con quattro motivi: 1) vizio di motivazione sulla prova dell'elemento soggettivo (dolo); 2) contestazione della qualificazione del reato come aggravato per esposizione alla pubblica fede in presenza di sistema di videosorveglianza (sarebbe furto semplice); 3) richiesta di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (termine indicato 25/01/2023); 4) dedotta improcedibilità alla luce della riforma (d.lgs. n.153/2022) nella parte in cui il reato sarebbe procedibile a querela della persona offesa.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. Il quarto motivo è stato preliminarmente ritenuto inammissibile perché agli atti è stata acquisita la denuncia-querela del gestore dell'esercizio, con espressa volontà di perseguire l'autore; il primo e il secondo motivo sono stati riconosciuti manifestamente infondati (la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione sulla consapevolezza e volontà dell'imputato, nonché sul fatto che la sola presenza di videosorveglianza non esclude automaticamente l'aggravante); il terzo motivo (prescrizione) è stato ritenuto manifestamente infondato e, comunque, non valutabile in presenza dell'inammissibilità del ricorso. Per effetto della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173 disposizioni attuative codice di procedura penale
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamo ai limiti di enunciazione dei motivi di ricorso (formalità nella esposizione delle censure) e alla valutazione di ammissibilità formale del ricorso
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma richiamata dalla difesa per chiedere la trattazione orale del ricorso; la richiesta è stata esaminata ma non ha inciso sull'esito dell'ammissibilità
art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.
art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.
La Corte ha interpretato l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede come non automaticamente esclusa dalla presenza di un sistema di videosorveglianza; soltanto una sorveglianza concretamente e specificamente efficace nell'impedire la sottrazione può escludere l'aggravante
d.lgs. n. 153/2022 (c.d. riforma Cartabia)
La difesa ha invocato la riforma per sostenere la procedibilità a querela; la Corte ha rilevato che tale motivo è inammissibile perché è stata acquisita la querela-denuncia con volontà di perseguire
art. 129 cod. proc. pen.
Richiama il principio per cui il giudice non può rilevare d'ufficio cause di non punibilità (es. prescrizione) quando l'impugnazione è inammissibile e quindi paralizza i poteri decisori sul merito
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso in Cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- La presenza di un sistema di videosorveglianza non esclude automaticamente la sussistenza dell'aggravante per esposizione alla pubblica fede: occorre valutare se la sorveglianza fosse effettivamente idonea e attiva a impedire la sottrazione al momento del fatto
- Per eccepire la mancanza del dolo o vizi di motivazione in Cassazione sono richieste censure specifiche e argomentate; ricorsi generici o basati su riproposizione di questioni già decise in appello sono frequentemente dichiarati inammissibili
- Se è stata depositata una querela-denuncia con espressa volontà di perseguire, non può essere invocata l'improcedibilità per mutamento legislativo che renda il reato procedibile a querela: la presenza della querela rende il motivo inammissibile
- L'inammissibilità dell'impugnazione paralizza l'esame di questioni di merito quali la prescrizione: il giudice di legittimità non è abilitato a valutare cause di non punibilità una volta dichiarata l'inammissibilità
- Chi impugna in Cassazione rischia di essere condannato alle spese processuali e a somme alla Cassa delle ammende se il ricorso è dichiarato inammissibile; pertanto, è importante verificare la fondatezza e la specificità delle censure prima di proporre ricorso
- Per contestare la qualificazione di un reato (es. aggravato vs semplice) è utile produrre elementi fattuali concreti che dimostrino l'effettiva inefficacia della vigilanza presente sul luogo del reato
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