Sentenza n. 707/2026 - Catania, Sezione 1
per l'annullamento - della nota Prot. Gen. n.-OMISSIS- del Responsabile del III Settore - Servizi Territoriali e Urbanistici - Servizio 1 Pianificazione Urbana e Edilizia Privata con cui è stata rigettata la SCIA in sanatoria n.-OMISSIS-del 13.02.2023; - di ogni altro atto prodromico, consequenziale e, comunque, connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego comunale di una SCIA in sanatoria relativa alla divisione con tramezzatura di un'area parcheggio condominiale e alla regolarizzazione di un soppalco
Esito
Favorevole al ricorrente (responsabile dell'abuso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego della SCIA in sanatoria presentata ai sensi dell'art. 37 d.P.R. n. 380/2001 per opere edilizie prive di titolo abilitativo. Ha dedotto la violazione degli artt. 11, 23 e 37 d.P.R. n. 380/2001, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di motivazione. In particolare, ha sostenuto che la legittimazione a presentare la SCIA in sanatoria non spetta soltanto al proprietario, ma anche al responsabile dell'abuso o a chi disponga legittimamente della disponibilità materiale dell'immobile. Ha inoltre contestato che l'amministrazione potesse subordinare la sanatoria alla produzione di un titolo di proprietà e all'esatta identificazione catastale della singola unità abusiva. Secondo la ricorrente, la domanda indicava comunque gli estremi catastali dell'area di parcheggio e conteneva planimetrie e descrizioni tecniche idonee a individuare senza equivoci le opere. Il Comune ha sostenuto che la ricorrente fosse priva di idoneo titolo, anche ai fini della legittimazione processuale, e che l'opera avesse alterato la destinazione a parcheggio; ha inoltre dedotto l'impossibilità di individuare la porzione occupata in assenza di uno specifico subalterno catastale e ha formulato ulteriori rilievi sull'usucapione e sulle eventuali falsità della SCIA. Il Collegio ha precisato che le sopravvenienze costituite dall'accertamento giudiziale dell'usucapione e dal successivo frazionamento catastale non incidono sulla legittimità del diniego, da valutare secondo il principio tempus regit actum.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e il diniego è stato annullato. Quanto alla legittimazione, il TAR ha ritenuto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11, 20, 27 e 37 d.P.R. n. 380/2001, il Comune debba verificare la legittimazione del richiedente, ma senza svolgere complessi accertamenti civilistici o sostituirsi al giudice ordinario in presenza di contestazioni non immediatamente evidenti. La legittimazione alla sanatoria spetta non soltanto al proprietario, ma anche al responsabile dell'abuso, inteso come esecutore materiale dell'opera o soggetto che abbia la disponibilità del bene e possa farsi carico della sua regolarizzazione o rimozione. La ricorrente, titolare di un diritto di posteggio e avente la piena disponibilità materiale del bene, era pertanto legittimata a presentare la SCIA in sanatoria; nel procedimento non erano emerse opposizioni o posizioni di controinteresse idonee a paralizzarne la procedibilità. Quanto all'identificazione catastale, il TAR ha rilevato che la SCIA indicava il foglio catastale dell'area e includeva elementi tecnici e descrittivi sufficienti a individuare ubicazione e consistenza delle opere, già note al Comune anche per effetto dell'ordinanza di demolizione. La normativa sull'accertamento di conformità non impone il previo aggiornamento catastale quale condizione per la sanatoria; tale obbligo è previsto per il condono edilizio, non per la procedura in esame. Pretendere il previo frazionamento o aggiornamento catastale avrebbe introdotto un onere non previsto dalla legge e potenzialmente inutilmente gravoso, soprattutto nel caso di successivo rigetto della sanatoria. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 37 d.P.R. n. 380/2001
«ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, […]»
La disposizione riconosce la legittimazione a presentare la SCIA in sanatoria sia al proprietario sia al responsabile dell'abuso, categoria che comprende il soggetto avente la disponibilità materiale del bene e tenuto alla sua regolarizzazione o rimozione.
art. 11 d.P.R. n. 380/2001
La legittimazione al titolo edilizio non richiede necessariamente la proprietà, essendo sufficiente una relazione qualificata con il bene e, secondo il TAR, la disponibilità materiale dell'immobile in assenza di contestazioni di terzi basate su elementi di immediata evidenza.
art. 36 d.P.R. n. 380/2001
I criteri di legittimazione alla sanatoria ordinaria sono omogenei e trasponibili alla SCIA in sanatoria, consentendo la presentazione anche al responsabile dell'abuso.
art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001
La formulazione vigente conferma, secondo il TAR, la legittimazione del responsabile dell'abuso oltre che del proprietario, sebbene la controversia fosse regolata ratione temporis dall'art. 37.
art. 20 d.P.R. n. 380/2001
Rileva nel quadro dei poteri comunali di verifica della legittimazione del richiedente, senza imporre complessi accertamenti civilistici.
art. 27 d.P.R. n. 380/2001
Richiamato tra le disposizioni che fondano il potere-dovere comunale di verifica della legittimazione e della situazione edilizia.
art. 73, comma 1, c.p.a.
La documentazione prodotta dalla ricorrente è stata ritenuta tardiva, ma non decisiva ai fini della controversia, che doveva essere valutata con riferimento alla situazione esistente al momento dell'adozione dell'atto.
art. 54 c.p.a.
Non è stata ritenuta necessaria un'autorizzazione alla produzione né l'espunzione della documentazione tardiva, poiché irrilevante per la decisione.
art. 39 l. n. 724/1994
Richiamato per evidenziare che, diversamente dalla sanatoria ordinaria, la disciplina del condono edilizio prevede la preventiva denuncia catastale quale prerequisito.
art. 32, comma 37, d.l. n. 269/2003
Richiamato, insieme all'art. 39 l. n. 724/1994, per distinguere il condono edilizio dalla sanatoria ordinaria quanto all'obbligo di previo aggiornamento catastale.
Massime di principio
- La legittimazione a presentare una SCIA in sanatoria ai sensi dell'art. 37 d.P.R. n. 380/2001 spetta non soltanto al proprietario, ma anche al responsabile dell'abuso, inteso come esecutore materiale dell'opera o soggetto che abbia la disponibilità materiale del bene e possa farsi carico della sua regolarizzazione o rimozione.
- Nella verifica della legittimazione al titolo edilizio, l'amministrazione deve accertare la disponibilità qualificata del bene, ma non è tenuta a svolgere complessi accertamenti civilistici né può sostituirsi al giudice ordinario, salvo che emergano contestazioni di terzi fondate su elementi di immediata evidenza.
- L'assenza di un titolo formale di proprietà non giustifica il diniego della sanatoria quando il richiedente dimostri una relazione qualificata e la disponibilità materiale dell'immobile e non risultino concreti controinteressi di terzi incompatibili con l'intervento.
- La normativa sull'accertamento di conformità edilizia non subordina la presentazione o il rilascio della sanatoria al previo frazionamento o aggiornamento catastale della singola unità abusiva, purché l'opera sia comunque individuata in modo univoco mediante gli elementi catastali disponibili e la documentazione tecnica.
- Il previo aggiornamento catastale richiesto dalla disciplina del condono edilizio non può essere esteso, in assenza di una specifica previsione normativa, alla sanatoria ordinaria o alla SCIA in sanatoria.
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