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Sentenza

Sentenza del 24/07/2017 n. 5052 - Comm. Trib. Prov. Milano

Accertamento - Ritenute alla fonte - Interessi infragruppo - Beneficiario effettivo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'applicazione della ritenuta alla fonte sugli interessi corrisposti da una società italiana alla propria controllante estera. L'Ufficio sosteneva, in sostanza, che la controllante non fosse il beneficiario effettivo degli interessi e che costituisse una mera conduit company, ossia una società interposta destinata a trasferire i proventi ad altri soggetti. Secondo il principio affermato, tuttavia, non è sufficiente richiamare la struttura infragruppo o la mera esistenza di ulteriori soggetti potenzialmente beneficiari: l'Amministrazione deve dimostrare concretamente, anche alla luce delle indicazioni OCSE, che la holding non sia una società operativa reale e che non disponga effettivamente degli interessi ricevuti.

La decisione

La pretesa dell'Ufficio non è stata ritenuta adeguatamente provata. In assenza della dimostrazione che la controllante estera fosse una mera società veicolo e non il beneficiario effettivo degli interessi, la contestazione relativa alla ritenuta alla fonte non può essere mantenuta. La decisione, pertanto, si è conclusa in favore della società contribuente, con conseguente annullamento o rigetto della pretesa impositiva nei limiti indicati dal principio enunciato.

Norme richiamate

  • Normativa interna sulle ritenute alla fonte sugli interessi

    L'obbligo di applicare la ritenuta sugli interessi transfrontalieri deve essere valutato anche in relazione all'effettiva titolarità economica dei proventi e all'eventuale applicazione dei benefici convenzionali.

  • Convenzioni contro le doppie imposizioni e principio del beneficiario effettivo

    I benefici previsti per gli interessi corrisposti a un soggetto estero spettano quando tale soggetto è il beneficiario effettivo. La qualifica non può essere negata sulla sola base dell'appartenenza a un gruppo o della successiva distribuzione dei proventi.

  • Indicazioni OCSE sul beneficiario effettivo e sulle conduit companies

    Per qualificare una holding come mera conduit company occorre verificare in concreto se essa abbia poteri effettivi di utilizzo e disposizione degli interessi, nonché una reale autonomia e operatività. L'onere della prova della natura meramente interposta grava sull'Amministrazione finanziaria.

Massime di principio

  • Nei pagamenti di interessi infragruppo a una controllante estera, l'appartenenza a un gruppo societario o la successiva distribuzione degli interessi non dimostrano automaticamente che la controllante non sia il beneficiario effettivo.
  • L'Amministrazione finanziaria deve provare concretamente la natura di società veicolo, indicando elementi come l'assenza di autonomia decisionale, l'obbligo giuridico o di fatto di riversare i proventi, la mancanza di attività reale o la sostanziale interposizione rispetto ad altri beneficiari.
  • La società che applica il regime convenzionale dovrebbe conservare documentazione sulla residenza fiscale, sull'organizzazione, sull'attività effettiva, sulla gestione finanziaria e sulla libertà della controllante di disporre degli interessi.
  • La verifica del beneficiario effettivo deve essere sostanziale e non meramente formale: la titolarità giuridica del pagamento costituisce un elemento importante, ma deve essere accompagnata dall'effettiva disponibilità economica del reddito.
  • In caso di contestazione, la ripartizione dell'onere probatorio è centrale: il contribuente deve dimostrare i presupposti del trattamento applicato, mentre l'Ufficio deve provare gli elementi specifici dai quali desumere l'interposizione o l'abuso.

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