Sentenza del 29/03/2017 n. 8045 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, contestando l'accertamento analitico-induttivo con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato il maggior reddito d'impresa relativo al 2002, ai fini IVA, IRPEG e IRAP. Con il primo motivo ha denunciato omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, sostenendo che non fossero state adeguatamente dimostrate la gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi, né la rappresentatività del campione di fatture e prodotti utilizzato per calcolare le percentuali di ricarico. Ha inoltre contestato il mancato espletamento di una consulenza tecnica e l'uso dei dati contabili ritenuti inattendibili. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la contabilità fosse regolare, completa e coerente con gli studi di settore e che il solo scostamento delle percentuali di ricarico non fosse sufficiente a legittimare l'accertamento né a trasferire sul contribuente l'onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il profilo relativo alla contestata collaborazione della titolare dell'azienda e alla rappresentatività del campione, poiché la società non aveva trascritto integralmente gli atti processuali necessari a consentire il controllo della censura, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso. Ha inoltre ritenuto che la partecipazione alle verifiche senza contestazioni immediate potesse equivalere ad accettazione delle modalità operative e dei relativi risultati. Gli ulteriori profili del primo motivo sono stati assorbiti. Il secondo motivo è stato dichiarato infondato: il danneggiamento del sistema contabile informatico, tale da impedire la verifica completa delle operazioni, insieme alla rilevazione di ricarichi effettivi diversi da quelli dichiarati, rendeva legittimo l'accertamento analitico-induttivo e lo spostamento dell'onere della prova sul contribuente. L'importo del maggior reddito era già stato ridotto dalla CTR a Euro 224.593,00 per un errore nel calcolo del costo del venduto. Non sono state liquidate spese, per mancata costituzione dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
accertamento analitico-induttivo
La norma consente di ricostruire induttivamente il reddito d'impresa sulla base di presunzioni semplici, purché la contabilità risulti complessivamente inattendibile o i dati dichiarati siano incompatibili con elementi concreti e criteri di ragionevolezza. Nel caso esaminato, il danneggiamento del sistema contabile e lo scostamento tra i ricarichi effettivi e quelli dichiarati hanno legittimato il metodo.
Art. 2697 del codice civile
Una volta che l'Amministrazione fornisce elementi presuntivi idonei a mettere in dubbio la veridicità della contabilità o della dichiarazione, l'onere di dimostrare l'infondatezza della ricostruzione fiscale si trasferisce sul contribuente.
Art. 360, comma 1, n. 5, del codice di procedura civile
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
La censura in cassazione relativa alla motivazione deve essere specificamente documentata mediante la riproduzione degli atti rilevanti, in modo da consentire alla Corte di verificare direttamente la fondatezza della contestazione.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
Chi denuncia errori fondati sul contenuto di verbali, memorie o altri atti processuali deve riportarne nel ricorso le parti pertinenti; in mancanza, la censura può essere dichiarata inammissibile.
Principio giurisprudenziale sulla partecipazione alle operazioni di verifica
la partecipazione del contribuente alle operazioni di verifica senza contestazioni ... equivale sostanzialmente ad accettazione delle operazioni stesse e dei loro risultati
Il contribuente che assiste alle verifiche deve formulare tempestivamente le proprie contestazioni, soprattutto riguardo alla scelta del campione e ai criteri di calcolo. Il silenzio o la mancata opposizione immediata possono essere valutati come adesione sostanziale alle operazioni.
Massime di principio
- Una contabilità formalmente regolare non impedisce l'accertamento analitico-induttivo se emergono elementi concreti che ne mettono in dubbio l'attendibilità complessiva, come anomalie del sistema informatico, dati incompleti o comportamenti antieconomici.
- Lo scostamento tra i ricarichi risultanti dalle fatture esaminate e quelli dichiarati può costituire una presunzione idonea a giustificare la ricostruzione dei ricavi, soprattutto se accompagnato da ulteriori anomalie contabili.
- Il contribuente deve contestare immediatamente, durante le verifiche, la non rappresentatività del campione, le modalità di selezione dei prodotti e i criteri di calcolo; una contestazione tardiva o non documentata rischia di essere respinta.
- Nel ricorso per cassazione, le censure fondate su documenti o atti processuali devono riportare con precisione il contenuto rilevante degli atti stessi, altrimenti possono essere dichiarate inammissibili.
- Quando l'Amministrazione presenta presunzioni gravi, precise e concordanti, l'onere di provare l'erroneità della ricostruzione fiscale passa al contribuente, che deve fornire elementi specifici e non limitarsi a richiamare la regolarità formale della contabilità o la coerenza con gli studi di settore.
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