Ordinanza n. 281/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n.2481/2024 emessa dal Tribunale Napoli Nord.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione lavoro, della cui ottemperanza è chiesta l'esecuzione
Esito
La controversia
È stato proposto un ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 2481/2024 del Tribunale di Napoli Nord, Sezione lavoro, pubblicata il 15 maggio 2024. Il ricorso introduttivo è stato notificato direttamente presso la sede reale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, anziché presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, come previsto per gli atti giudiziali diretti contro le amministrazioni statali. Il Ministero non si è costituito. Il Tribunale ha inoltre rilevato la necessità che la parte ricorrente produca il certificato attestante il passaggio in giudicato della sentenza posta in esecuzione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che la notificazione eseguita presso la sede dell'Amministrazione non fosse inesistente, poiché effettuata in un luogo comunque collegato al destinatario, ma nulla. La nullità è sanabile mediante costituzione della parte intimata oppure mediante rinnovazione della notificazione. Ai sensi dell'art. 44 c.p.a., il Tribunale ha quindi ordinato alla parte ricorrente di rinnovare la notifica del ricorso nei confronti del Ministero presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, entro il termine perentorio del 16 febbraio 2026. La prosecuzione della trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 25 marzo 2026; entro il termine di rito la ricorrente dovrà anche depositare il certificato di passaggio in giudicato della sentenza n. 2481/2024. Non è stata ancora decisa la domanda di ottemperanza nel merito.
Norme richiamate
art. 11, comma 1, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente
Gli atti introduttivi dei giudizi amministrativi diretti contro un'amministrazione statale devono essere notificati presso l'ufficio distrettuale dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio.
art. 1, l. 25 marzo 1958, n. 260
Richiamato quale disposizione modificativa dell'art. 11, comma 1, r.d. n. 1611/1933.
art. 44 c.p.a.
La notificazione nulla, ma non inesistente, deve essere rinnovata su ordine del giudice entro il termine perentorio assegnato, quando non sia stata sanata dalla costituzione della parte destinataria.
Massime di principio
- La notificazione di un ricorso amministrativo diretto contro un'amministrazione statale deve essere eseguita presso l'Avvocatura dello Stato competente nel distretto dell'autorità giudiziaria adita.
- La notificazione è inesistente solo quando manchi del tutto oppure sia stata effettuata in un luogo o nei confronti di una persona totalmente privi di collegamento con il destinatario; se il collegamento esiste, il vizio integra nullità.
- La notificazione nulla è sanabile mediante costituzione della parte destinataria oppure mediante rinnovazione spontanea o disposta dal giudice ai sensi dell'art. 44 c.p.a.
Come è indicizzato
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