Cassazione Penale, Ordinanza n. 01358/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del tribunale emessa ex art. 666, comma 2, c.p.p., con cui era stata dichiarata inammissibile la sua istanza diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in executivis. La domanda era stata ritenuta non proponibile perché riproponeva, in forma oppositiva, una precedente istanza già decisa con ordinanza del 15 marzo 2023; tale decisione era stata a sua volta oggetto di ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile con ordinanza del 3 luglio 2023. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato manifesta illogicità della motivazione e inosservanza dell'art. 666, commi 2 e 4, c.p.p., sostenendo che mancassero le condizioni per la declaratoria di inammissibilità. Con i successivi motivi ha contestato nel merito il contenuto della precedente decisione esecutiva, senza però indicare elementi nuovi di fatto o nuove questioni giuridiche idonee a superare il precedente giudicato esecutivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha osservato che i provvedimenti del giudice dell'esecuzione divenuti irrevocabili precludono una nuova decisione sul medesimo petitum, salvo la prospettazione di elementi realmente nuovi, sopravvenuti o preesistenti ma non già valutati. Nel caso concreto, le censure non individuavano alcun novum sostanziale, ma si limitavano a contestare le ragioni processuali dell'inammissibilità del precedente ricorso e a criticare il merito della decisione esecutiva già definita. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 666, comma 2, c.p.p.
preclude una nuova pronuncia sul medesimo petitum in sede esecutiva quando esista un provvedimento formalmente irrevocabile, salvo che siano dedotti nuovi elementi di fatto o nuove questioni giuridiche non già esaminate
art. 666, comma 4, c.p.p.
richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto violato dalla Corte; le censure non hanno mostrato l'illegittimità della declaratoria di inammissibilità
art. 666 c.p.p.
disciplina la procedura esecutiva e i limiti alla riproposizione di istanze già decise
art. 620 c.p.p.
non citato espressamente nel testo, non indicato
Massime di principio
- In sede esecutiva, il giudicato formatosi su un provvedimento del giudice dell'esecuzione impedisce la riproposizione dello stesso petitum, salvo che l'istante alleghi elementi nuovi, sostanzialmente rilevanti e non già valutati in precedenza.
- La novità non può essere solo formale o apparente: ciò che conta è il contenuto sostanziale delle allegazioni, che deve introdurre una questione giuridica diversa o un fatto nuovo, sopravvenuto o preesistente ma non esaminato prima.
- Il ricorso per cassazione contro l'ordinanza di inammissibilità dell'istanza esecutiva è inammissibile quando si limita a criticare la precedente decisione o a riproporre censure già assorbite dal giudicato, senza confrontarsi con il reale fondamento della declaratoria di inammissibilità.
- La mera contestazione delle ragioni processuali dell'inammissibilità di un precedente ricorso non è sufficiente a superare la preclusione derivante dalla precedente decisione irrevocabile sul medesimo oggetto.
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