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Sentenza

Sentenza n. 208/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202201145

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione di ricalcolo del prelievo supplementare per la campagna lattiera 2001/2002 e connesso aggiornamento del Registro nazionale dei debiti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (agenzia pubblica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la comunicazione di Agea del 12 ottobre 2022, notificata il 14 ottobre 2022, con cui, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3583 del 9 maggio 2022, erano stati ricalcolati in euro 272.150,13 gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare per la campagna lattiera 2001/2002, in luogo degli euro 298.472,51 originariamente imputati. L'impugnazione riguardava anche ogni atto connesso, presupposto o conseguente, compreso l'aggiornamento del Registro nazionale dei debiti presso Agea ai sensi dell'art. 8-ter d.l. 5/2009, convertito dalla l. 33/2009. Nel corso del giudizio è sopravvenuto l'art. 10-bis d.l. 69/2023, inserito dalla l. 103/2023, che ha disciplinato il ricalcolo del prelievo supplementare nei confronti dei produttori destinatari di sentenze definitive di annullamento dell'imputazione e ha stabilito che tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate da Agea prima dell'entrata in vigore della legge di conversione sono prive di effetto e sostituite da quelle adottate secondo la nuova disciplina.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La comunicazione impugnata, essendo stata notificata il 12 ottobre 2022, è divenuta priva di effetto ope legis dall'11 agosto 2023, data di entrata in vigore della l. 103/2023 di conversione del d.l. 69/2023. Poiché l'atto non era più idoneo a produrre effetti lesivi ed era destinato a essere sostituito da una nuova comunicazione conforme ai commi precedenti dell'art. 10-bis, la ricorrente non conservava un interesse concreto e attuale al suo annullamento. Il giudice ha applicato gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda e della sopravvenienza legislativa.

Norme richiamate

  • art. 10-bis d.l. 69/2023, inserito dalla l. 103/2023

    Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti

    La disposizione rende inefficaci ope legis le comunicazioni di ricalcolo notificate da Agea prima dell'11 agosto 2023 e ne impone la sostituzione con nuove comunicazioni adottate secondo la disciplina sopravvenuta.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso è improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale per la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 8-ter d.l. 5/2009, convertito dalla l. 33/2009

    È richiamato quale fondamento dell'aggiornamento del Registro nazionale dei debiti presso Agea.

  • art. 3 regolamento (CEE) n. 536/1993

    È richiamato dall'art. 10-bis d.l. 69/2023 quale disciplina degli interessi da rideterminare in sede di nuovo ricalcolo.

  • art. 8, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 1392/2001

    È richiamato dall'art. 10-bis d.l. 69/2023 quale disciplina degli interessi da rideterminare in sede di nuovo ricalcolo.

  • art. 15, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 595/2004

    È richiamato dall'art. 10-bis d.l. 69/2023 quale disciplina degli interessi da rideterminare in sede di nuovo ricalcolo.

Massime di principio

  • Quando una disposizione legislativa sopravvenuta dichiara prive di effetto determinate comunicazioni amministrative già adottate e ne prevede la sostituzione con nuovi atti, l'impugnazione degli atti originari diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, non essendo più necessario il loro annullamento.
  • La sopravvenuta inefficacia ope legis dell'atto impugnato elimina l'interesse concreto e attuale alla decisione di annullamento, anche se l'atto aveva originariamente prodotto effetti lesivi.
  • La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse è applicabile quando l'amministrazione è tenuta, in forza della disciplina sopravvenuta, a rinnovare l'atto secondo modalità diverse.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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