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Sentenza

Sentenza del 27/07/2016 n. 15596 - Corte di Cassazione

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - BASE IMPONIBILE - Attività di prostituzione svolta autonomamente - Proventi - Imponibilità quale reddito di lavoro autonomo o reddito diverso - Distinzione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Guardia di Finanza aveva rilevato numerosi beni, rapporti bancari e versamenti sui conti correnti incompatibili con i redditi dichiarati. L’Agenzia delle Entrate aveva quindi accertato per il 2004 un maggior reddito imponibile IRPEF di 29.240 euro. La contribuente sosteneva che le somme derivassero dall’attività autonoma di prostituzione e che, proprio per tale origine, non fossero tassabili. Contestava inoltre la qualificazione reddituale, il metodo presuntivo utilizzato e l’omessa valutazione dell’eventuale occasionalità dell’attività.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la tassabilità dei proventi dell’attività di prostituzione esercitata autonomamente. Tali proventi costituiscono reddito di lavoro autonomo se l’attività è abituale e reddito diverso se è occasionale. È stata ritenuta legittima la rettifica effettuata mediante accertamento sintetico/analitico-presuntivo fondato sui versamenti bancari, qualificati come presunzione legale relativa di maggior reddito. La ricorrente è stata inoltre condannata al rimborso delle spese processuali in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in 1.500 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6

    Il reddito derivante dall’attività di prostituzione autonoma rientra in una categoria reddituale prevista dal TUIR: nel caso di abitualità è assimilabile al lavoro autonomo; nel caso di occasionalità rientra nei redditi diversi.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67, lett. l

    Le prestazioni autonome occasionali, comprese quelle di natura sessuale svolte autonomamente, sono riconducibili alla categoria dei redditi diversi e sono imponibili ai fini IRPEF.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38

    Consente l’accertamento del maggior reddito della persona fisica sulla base degli elementi di spesa e dei dati finanziari disponibili, anche quando il reddito non sia stato dichiarato.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39

    È richiamato per la metodologia presuntiva di accertamento; non implica necessariamente la contestazione di un reddito d’impresa.

  • Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4

    Prevede la tassabilità dei proventi derivanti da illeciti civili, penali o amministrativi, purché riconducibili a una delle categorie reddituali previste dalla legge e non già confiscati.

  • D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 34-bis, convertito nella Legge n. 248 del 2006

    Ha stabilito, con norma interpretativa, che i proventi illeciti sono comunque considerati redditi diversi; la Corte ne ricava, a maggior ragione, la natura reddituale dei proventi di un’attività autonoma di prostituzione, che non è di per sé illecita.

  • Legge 20 febbraio 1958, n. 75, art. 3

    Distingue l’attività individuale di prostituzione, non di per sé penalmente illecita, dalle condotte di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione altrui, che costituiscono reato.

  • Codice civile, art. 2035

    La prestazione sessuale remunerata è ricondotta all’obbligazione naturale: il pagamento non è azionabile, ma le somme ricevute possono essere legittimamente trattenute.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 5

    L’abitualità dell’attività rileva ai fini dell’eventuale assoggettamento all’IVA, profilo distinto dalla tassazione IRPEF, che sussiste anche in caso di attività occasionale.

  • Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza 20 novembre 2001, causa C-268/99

    "La prostituzione costituisce una prestazione di servizi retribuita la quale rientra nella nozione di attività economiche"

    La prostituzione esercitata autonomamente può costituire un’attività economica e una prestazione di servizi, purché sia svolta liberamente e al di fuori di induzione, costrizione o sfruttamento.

Massime di principio

  • I proventi di un’attività economicamente remunerata sono imponibili anche se l’attività presenta connotazioni socialmente controverse, purché sia riconducibile a una categoria reddituale prevista dalla legge.
  • Per qualificare fiscalmente un’attività autonoma occorre distinguere tra esercizio abituale, normalmente riconducibile al lavoro autonomo, ed esercizio occasionale, classificabile tra i redditi diversi.
  • L’occasionalità non elimina l’imponibilità IRPEF; può invece incidere su altri tributi, come l’IVA, per i quali l’abitualità può essere un requisito specifico.
  • I versamenti bancari possono fondare una presunzione relativa di maggior reddito: il contribuente deve fornire una prova concreta e documentata della diversa origine delle somme.
  • La tassabilità dei proventi è distinta dalla liceità penale dell’attività: i guadagni derivanti da sfruttamento o favoreggiamento possono essere confiscabili come provento di reato, mentre quelli dell’attività autonoma individuale restano fiscalmente rilevanti.
  • In situazioni analoghe, la contestazione non dovrebbe limitarsi a negare in astratto la tassabilità dell’attività, ma dovrebbe riguardare, con documentazione specifica, l’effettiva provenienza delle somme, la loro imputazione al contribuente, l’ammontare e la corretta qualificazione fiscale.

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