Sentenza del 27/07/2016 n. 15596 - Corte di Cassazione
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - BASE IMPONIBILE - Attività di prostituzione svolta autonomamente - Proventi - Imponibilità quale reddito di lavoro autonomo o reddito diverso - Distinzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Guardia di Finanza aveva rilevato numerosi beni, rapporti bancari e versamenti sui conti correnti incompatibili con i redditi dichiarati. L’Agenzia delle Entrate aveva quindi accertato per il 2004 un maggior reddito imponibile IRPEF di 29.240 euro. La contribuente sosteneva che le somme derivassero dall’attività autonoma di prostituzione e che, proprio per tale origine, non fossero tassabili. Contestava inoltre la qualificazione reddituale, il metodo presuntivo utilizzato e l’omessa valutazione dell’eventuale occasionalità dell’attività.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la tassabilità dei proventi dell’attività di prostituzione esercitata autonomamente. Tali proventi costituiscono reddito di lavoro autonomo se l’attività è abituale e reddito diverso se è occasionale. È stata ritenuta legittima la rettifica effettuata mediante accertamento sintetico/analitico-presuntivo fondato sui versamenti bancari, qualificati come presunzione legale relativa di maggior reddito. La ricorrente è stata inoltre condannata al rimborso delle spese processuali in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in 1.500 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6
Il reddito derivante dall’attività di prostituzione autonoma rientra in una categoria reddituale prevista dal TUIR: nel caso di abitualità è assimilabile al lavoro autonomo; nel caso di occasionalità rientra nei redditi diversi.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67, lett. l
Le prestazioni autonome occasionali, comprese quelle di natura sessuale svolte autonomamente, sono riconducibili alla categoria dei redditi diversi e sono imponibili ai fini IRPEF.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38
Consente l’accertamento del maggior reddito della persona fisica sulla base degli elementi di spesa e dei dati finanziari disponibili, anche quando il reddito non sia stato dichiarato.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39
È richiamato per la metodologia presuntiva di accertamento; non implica necessariamente la contestazione di un reddito d’impresa.
Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4
Prevede la tassabilità dei proventi derivanti da illeciti civili, penali o amministrativi, purché riconducibili a una delle categorie reddituali previste dalla legge e non già confiscati.
D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 34-bis, convertito nella Legge n. 248 del 2006
Ha stabilito, con norma interpretativa, che i proventi illeciti sono comunque considerati redditi diversi; la Corte ne ricava, a maggior ragione, la natura reddituale dei proventi di un’attività autonoma di prostituzione, che non è di per sé illecita.
Legge 20 febbraio 1958, n. 75, art. 3
Distingue l’attività individuale di prostituzione, non di per sé penalmente illecita, dalle condotte di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione altrui, che costituiscono reato.
Codice civile, art. 2035
La prestazione sessuale remunerata è ricondotta all’obbligazione naturale: il pagamento non è azionabile, ma le somme ricevute possono essere legittimamente trattenute.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 5
L’abitualità dell’attività rileva ai fini dell’eventuale assoggettamento all’IVA, profilo distinto dalla tassazione IRPEF, che sussiste anche in caso di attività occasionale.
Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza 20 novembre 2001, causa C-268/99
"La prostituzione costituisce una prestazione di servizi retribuita la quale rientra nella nozione di attività economiche"
La prostituzione esercitata autonomamente può costituire un’attività economica e una prestazione di servizi, purché sia svolta liberamente e al di fuori di induzione, costrizione o sfruttamento.
Massime di principio
- I proventi di un’attività economicamente remunerata sono imponibili anche se l’attività presenta connotazioni socialmente controverse, purché sia riconducibile a una categoria reddituale prevista dalla legge.
- Per qualificare fiscalmente un’attività autonoma occorre distinguere tra esercizio abituale, normalmente riconducibile al lavoro autonomo, ed esercizio occasionale, classificabile tra i redditi diversi.
- L’occasionalità non elimina l’imponibilità IRPEF; può invece incidere su altri tributi, come l’IVA, per i quali l’abitualità può essere un requisito specifico.
- I versamenti bancari possono fondare una presunzione relativa di maggior reddito: il contribuente deve fornire una prova concreta e documentata della diversa origine delle somme.
- La tassabilità dei proventi è distinta dalla liceità penale dell’attività: i guadagni derivanti da sfruttamento o favoreggiamento possono essere confiscabili come provento di reato, mentre quelli dell’attività autonoma individuale restano fiscalmente rilevanti.
- In situazioni analoghe, la contestazione non dovrebbe limitarsi a negare in astratto la tassabilità dell’attività, ma dovrebbe riguardare, con documentazione specifica, l’effettiva provenienza delle somme, la loro imputazione al contribuente, l’ammontare e la corretta qualificazione fiscale.
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