Cassazione Civile, Ordinanza n. 10660/2024 del 19/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a una dipendente addetta come Store Manager in un punto vendita di Milano, poi chiuso. La Corte d'appello aveva confermato l'illegittimità del recesso, ritenendo non provato l'assolvimento dell'obbligo di repêchage: la società non aveva prodotto il libro unico del lavoro, mentre risultavano assunzioni di nuovi dipendenti, in particolare in Milano e in livelli inferiori o più vicini a quello della lavoratrice, in prossimità temporale alla decisione di chiusura e al licenziamento; inoltre l'offerta di un diverso impiego a Malpensa, con due livelli inferiori e retribuzione ridotta, era stata ritenuta insufficiente. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 3 e 5 L. n. 604/1966 e 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse invertito l'onere della prova sul repêchage e che fosse la lavoratrice a dover indicare specificamente le possibili collocazioni alternative; 2) ancora violazione degli stessi articoli per mancata considerazione dell'offerta alternativa rifiutata e per avere valorizzato assunzioni anteriori al licenziamento; 3) violazione dell'art. 3 L. n. 604/1966 e dell'art. 41 Cost., assumendo che la pronuncia incidesse sulla libertà di impresa e che le assunzioni fossero giustificate da esigenze organizzative di altro punto vendita; 4) violazione dell'art. 3 L. n. 604/1966 e dell'art. 18 L. n. 300/1970, lamentando che nella quantificazione dell'indennità non fossero state adeguatamente considerate le condizioni economiche dell'azienda, peggiorate dalla pandemia Covid-19.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito sul punto centrale del repêchage, ribadendo che nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo l'onere di allegare e provare sia la ragione oggettiva del recesso sia l'impossibilità di ricollocare il lavoratore grava sul datore di lavoro. Ha inoltre affermato che il giudice può verificare l'effettività della ragione organizzativa addotta e il nesso causale tra scelta imprenditoriale e licenziamento, senza ingerirsi nell'opportunità economica della scelta datoriale. Le ulteriori censure erano in sostanza dirette a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità, anche perché si trattava di doppia conforme. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la quantificazione dell'indennità ex art. 18, comma 5, L. n. 300/1970 è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e la censura mirava solo a un diverso apprezzamento del fatto, peraltro in presenza di doppia conforme. La domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c. è stata respinta. La società è stata condannata alle spese e al contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 3 L. n. 604/1966
definisce il giustificato motivo oggettivo e consente il recesso solo se la ragione organizzativa è effettiva e non pretestuosa, con necessità di verificare anche l'impossibilità di ricollocazione del lavoratore.
art. 5 L. n. 604/1966
pone a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza del giustificato motivo oggettivo, inclusa l'impossibilità del repêchage.
art. 2697 c.c.
richiamato per affermare che onere di allegazione e onere della prova gravano sulla medesima parte che deve dimostrare il fatto costitutivo o impeditivo rilevante.
art. 41 Cost.
invocato dalla ricorrente; la Corte ribadisce però che il controllo giudiziale può verificare l'effettività della ragione del recesso senza sostituirsi all'imprenditore nelle scelte organizzative.
art. 18, comma 5, L. n. 300/1970
base per la declaratoria di risoluzione del rapporto e la condanna all'indennità risarcitoria nei casi di licenziamento illegittimo.
art. 7 L. n. 604/1966
richiamato come fase procedurale antecedente al licenziamento nella fattispecie concreta.
art. 30 L. n. 183/2010
richiamato a conforto del limite al sindacato giudiziale sulle scelte imprenditoriali, circoscritto all'effettività della ragione addotta.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene in rilievo quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge dedotti dalla società.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
la Corte osserva che le censure miravano in sostanza a una rivalutazione del merito non consentita in cassazione, specie in presenza di doppia conforme.
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
richiamato per escludere la deducibilità del vizio motivazionale in presenza di doppia conforme di merito.
art. 91 c.p.c.
fondamento della condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
la domanda di condanna aggravata è stata respinta per mancanza di malafede o colpa grave.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
richiamato per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
norma che ha introdotto l'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo il datore di lavoro deve allegare e provare non solo la ragione organizzativa o produttiva del recesso, ma anche l'impossibilità di ricollocare il lavoratore in altre posizioni disponibili, comprese quelle inferiori compatibili secondo l'assetto normativo applicabile.
- L'onere di allegazione e l'onere della prova dell'impossibilità di repêchage gravano sulla stessa parte, cioè sul datore di lavoro: non è corretto addossare al lavoratore l'indicazione precisa dei posti disponibili come presupposto del difetto di repêchage.
- Il giudice può controllare l'effettività della soppressione del posto e il nesso causale tra scelta imprenditoriale e licenziamento, ma non può sostituirsi all'imprenditore nelle valutazioni di mera opportunità economico-organizzativa.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del merito e delle prove; le censure che mirano a un diverso apprezzamento del compendio istruttorio sono inammissibili, specie in presenza di doppia conforme.
- La quantificazione dell'indennità risarcitoria nei casi previsti dall'art. 18, comma 5, St. lav. è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale consentito.
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede l'emersione di mala fede o colpa grave della parte soccombente; in mancanza, la domanda va respinta.
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