Sentenza n. 10865/2026 - Roma, Sezione 1B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica adottato prima dell’incorporamento, per esiti di pregressa frattura del radio sinistro con mezzi di sintesi in situ, con coefficiente 4 nell’apparato LS
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità psico-fisica riportato nell’ambito del concorso pubblico per il reclutamento di allievi carabinieri, nonché gli atti presupposti e connessi. L’Amministrazione aveva ritenuto il candidato non idoneo per la presenza di esiti di una pregressa frattura del radio sinistro con mezzi di sintesi in situ, classificata con codice 204 e coefficiente 4 nell’apparato LS. Il ricorrente, il cui nominativo era comunque inserito nella graduatoria di merito, ha contestato la valutazione medica. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto una verificazione affidata all’Ispettorato di Sanità della Marina Militare, il quale ha espresso un giudizio di idoneità. La censura è stata quindi esaminata sotto il profilo dell’eccesso di potere per travisamento dei fatti e illogicità della valutazione tecnico-discrezionale, anche in ragione dell’assenza di elementi forniti dal Ministero idonei a spiegare la difformità tra il giudizio concorsuale e quello risultante dalla verificazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il giudizio di non idoneità. Ha ritenuto che le valutazioni sui requisiti psico-fisici, pur espressione di discrezionalità tecnica, siano sindacabili quando risultino viziate da travisamento dei fatti o illogicità. Nel caso concreto, la verificazione svolta da un organismo pubblico specializzato ha accertato una condizione compatibile con la prosecuzione dell’iter concorsuale e ha fatto emergere un evidente errore nell’esercizio della discrezionalità amministrativa. Il Ministero non ha prodotto elementi validi per giustificare il diverso esito degli accertamenti svolti dalla commissione concorsuale. Il Ministero della Difesa è stato condannato al pagamento di euro 2.000,00, oltre accessori di legge, per le spese di giudizio, nonché di euro 500,00 per le spese della verificazione.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, sentite le parti, quando la causa è matura per la decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla disciplina europea e nazionale in materia di dati sanitari, la base per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute e dell’oscuramento disposto nella sentenza.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute e l’oscuramento del provvedimento.
Massime di principio
- Le valutazioni effettuate dall’amministrazione nell’accertamento dei requisiti psico-fisici per l’ammissione o la prosecuzione di una procedura concorsuale costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, ma restano sindacabili dal giudice amministrativo quando risultino affette da travisamento dei fatti o illogicità.
- Una verificazione svolta da un organismo pubblico specializzato può evidenziare l’errore nell’esercizio della discrezionalità tecnica della commissione concorsuale, qualora accerti una condizione psico-fisica compatibile con l’idoneità richiesta.
- Quando la verificazione giudiziale esprime un giudizio di idoneità difforme da quello della commissione concorsuale, l’amministrazione deve fornire elementi tecnici validi per spiegare il diverso esito; in mancanza, il giudizio di non idoneità può essere annullato per eccesso di potere.
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