Cassazione Penale, Ordinanza n. 19845/2025 del 27/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza di Macerata che, nei confronti di un condannato in detenzione domiciliare autorizzato a svolgere attività lavorativa, aveva rigettato l'istanza di permesso di uscire nei giorni di sabato e domenica per indispensabili esigenze di vita. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione e violazione dell'art. 1, comma 6, ord. pen., dell'art. 16-nonies l. n. 45 del 2001 e dell'art. 58-ter ord. pen. Tuttavia il ricorso era stato proposto personalmente dal condannato, in data successiva al 3 agosto 2017, senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; in calce risultava solo la nomina del difensore con elezione di domicilio, ma non la sua firma.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché, dopo la modifica dell'art. 613, comma 1, c.p.p. introdotta dalla l. n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Poiché il difensore nominato non aveva sottoscritto l'atto, la Corte ha applicato la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 613, comma 1, c.p.p.
Dopo la modifica introdotta dalla l. n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale della parte non è più sufficiente.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura quando la causa di inammissibilità è evidente.
art. 1, comma 6, ord. pen.
Norma invocata dal ricorrente a sostegno dell'istanza di permesso di uscire dalla detenzione domiciliare per indispensabili esigenze di vita.
art. 16-nonies l. n. 45 del 2001
Norma invocata nel ricorso a sostegno della censura contro il diniego del permesso di uscire.
art. 58-ter ord. pen.
Norma invocata nel ricorso tra i parametri ritenuti violati dal provvedimento impugnato.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, con valutazione della colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Dopo la riforma dell'art. 613, comma 1, c.p.p., il ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti penali deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La semplice nomina del difensore o l'elezione di domicilio non equivalgono alla sottoscrizione del ricorso: manca un requisito formale essenziale se l'atto non reca la firma del difensore abilitato.
- Quando la causa di inammissibilità è immediatamente rilevabile, la Corte può dichiararla senza formalità di procedura.
- Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se ravvisabile colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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