Cassazione Civile, Ordinanza n. 28278/2021 del 15/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente riscossione)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per imposte e ritenute relative all’anno d’imposta 2012, impugnata dalla società contribuente davanti alla CTP, che aveva annullato l’atto. In appello l’ente della riscossione aveva censurato, tra l’altro, la statuizione sulla invalidità della notifica della cartella e aveva riproposto le ulteriori difese. Il Presidente della sezione della CTR aveva però dichiarato inammissibile l’appello per asserita nullità della procura conferita dall’ente a un avvocato del libero foro e per difetto di ius postulandi, ritenendo non applicabile la sanatoria di cui all’art. 182 c.p.c. La CTR aveva poi confermato l’inammissibilità anche del reclamo avverso il decreto presidenziale. In Cassazione l’ente deduceva violazione dell’art. 1, comma 8, d.l. 193/2016 e dell’art. 11, comma 2, d.lgs. 546/1992, sostenendo che, alla luce della disciplina sopravvenuta e dell’orientamento delle Sezioni Unite, era legittimo il patrocinio di un avvocato del libero foro e che quindi non sussisteva alcuna nullità della procura né inammissibilità dell’appello.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Ha ritenuto errata la declaratoria di inammissibilità fondata sulla presunta nullità della procura al difensore del libero foro, affermando che la disciplina introdotta dal d.l. 193/2016, come interpretata dalle Sezioni Unite e poi ribadita da norma di interpretazione autentica, consente all’Agenzia di avvalersi di avvocati del libero foro nei casi non riservati all’Avvocatura dello Stato o in caso di indisponibilità di questa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Calabria in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, comma 8, D.L. n. 193/2016
Ha introdotto il nuovo assetto della difesa in giudizio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, consentendo il ricorso anche ad avvocati del libero foro nei casi previsti dalla disciplina applicabile.
art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato quale norma sulla rappresentanza e difesa nel processo tributario, in combinazione con la disciplina speciale dell’ente riscossore.
art. 182 c.p.c.
La Corte esclude che, nel caso esaminato, vi fosse una nullità sanabile della procura tale da impedire la validità della costituzione dell’ente.
art. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
È evocato come parametro per i casi speciali di ricorso all’Avvocatura dello Stato, con necessità di apposita motivata delibera solo nelle ipotesi ivi previste.
art. 4 novies, D.L. n. 34/2019
È richiamato come norma di interpretazione autentica che conferma il rapporto speciale tra Agenzia e Avvocatura solo in presenza di convenzione.
artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 50/2016
Sono menzionati come criteri da rispettare per il ricorso agli avvocati del libero foro.
Massime di principio
- L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può costituirsi in giudizio mediante avvocati del libero foro nei casi non riservati all’Avvocatura dello Stato e, in tali ipotesi, la sussistenza del presupposto legittimante si presume dalla stessa scelta difensiva, senza necessità di specifica allegazione o prova.
- La nullità della procura al difensore non può essere affermata in modo automatico quando l’ordinamento speciale consente all’ente la difesa tramite professionisti esterni; di conseguenza, non è legittima la dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione fondata solo sul patrocinio da parte di un avvocato del libero foro.
- La disciplina sopravvenuta e la sua interpretazione autentica devono essere applicate per stabilire la legittimità della rappresentanza processuale dell’Agenzia, verificando se il caso rientri tra quelli riservati all’Avvocatura dello Stato o tra quelli in cui è consentito l’affidamento del mandato a professionisti esterni.
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