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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19556/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 157 cod. pen.: si deduce che il Tribunale di Isernia non ha tenuto conto che all'imputato era contestata la recidiva reiterata infraquinquennale, che determina un aggravamento ad effetto speciale incidendo sul computo del termine-base di prescrizione e sull'entità della proroga del termine in presenza di atti interruttivi, con la conseguenza che il termine massimo di prescrizione per il delitto di evasione sarebbe di 10 anni e non ancora decorso

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza del Tribunale di Isernia e ha rinviato il giudizio alla Corte d'appello di Campobasso. La Corte ha rilevato che il Tribunale non ha considerato la recidiva reiterata infraquinquennale che, come aggravante ad effetto speciale (art. 99, co. 4), incide sia sul termine-base di prescrizione (art. 157) sia sull'estensione del termine in presenza di atti interruttivi (art. 161), per cui il termine massimo di prescrizione è pari a 10 anni, non ancora scaduto; va inoltre aggiunta la sospensione di 263 giorni previamente indicata dalla sentenza impugnata

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen.

    Stabilisce il termine di prescrizione in relazione alla pena edittale: nel caso concreto la recidiva reiterata incide sul computo del termine-base di prescrizione, aumentando la durata del termine di prescrizione

  • art. 161 cod. pen.

    Regola gli effetti degli atti interruttivi e le proroghe del termine di prescrizione; il secondo comma è rilevante per determinare l'entità della proroga in presenza di atti interruttivi quando intervengono aggravanti

  • art. 99, quarto comma, cod. pen.

    La recidiva reiterata infraquinquennale è un'aggravante ad effetto speciale che incide sulla determinazione della pena e, per effetto collegato, sul calcolo del termine di prescrizione

  • art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020

    Norma procedurale che ha consentito lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta nelle condizioni indicate

Massime di principio

  • Quando è contestata la recidiva reiterata infraquinquennale, il giudice deve esplicitamente valutare il suo effetto sul termine-base di prescrizione (art. 157) e su eventuali proroghe dovute ad atti interruttivi (art. 161); l'omissione può determinare l'annullamento della decisione
  • Il calcolo della prescrizione richiede: determinazione del termine-base secondo art. 157, applicazione delle maggiorazioni dovute a aggravanti ad effetto speciale (art. 99), conteggio delle proroghe per atti interruttivi ai sensi di art. 161 e l'aggiunta di eventuali periodi di sospensione (es. astensioni difensore, emergenza COVID)
  • Il pubblico ministero può impugnare la sentenza se ritiene che il Tribunale abbia erroneamente escluso un'aggravante rilevante ai fini della prescrizione; il giudice di legittimità può annullare e rinviare per nuovo esame
  • Per la difesa: contestare in sede processuale e motivata eventuali errori di calcolo o omissioni sull'esistenza e gli effetti della recidiva; richiedere che il tribunale espliciti i conteggi della prescrizione e le ragioni della loro determinazione

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