Cassazione Penale, Ordinanza n. 06037/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato gli effetti della sentenza di appello che aveva già confermato la condanna per tentato furto in abitazione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la condanna per tentato furto in abitazione. Con l'unico motivo deduceva vizio di motivazione per la mancata disamina della possibile sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. La Corte ha ritenuto il motivo generico e indeterminato, perché non accompagnato dall'indicazione degli specifici elementi fattuali o argomentativi posti a fondamento della censura; ha inoltre rilevato che la motivazione della sentenza impugnata appariva logicamente corretta e che, proprio per l'assenza di specificità, non era consentito al giudice di legittimità individuare i rilievi mossi e svolgere il sindacato richiesto.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
richiamato quale norma sul tentativo, in combinato con il reato presupposto di furto in abitazione
art. 624-bis c.p.
individua il reato di furto in abitazione oggetto di conferma di condanna
art. 129 c.p.p.
richiamato dal ricorrente come parametro per la verifica della possibile immediata declaratoria di cause di non punibilità
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
la Corte lo richiama per affermare che il ricorso deve contenere motivi specifici e non generici; la mancanza di specificità determina inammissibilità
art. 616 c.p.p.
base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e contenere l'indicazione puntuale degli elementi di fatto e di diritto che sorreggono la censura; la mera enunciazione di un vizio, senza confronto concreto con la motivazione impugnata, comporta inammissibilità.
- Quando la sentenza impugnata presenta una motivazione logicamente corretta, non è sufficiente lamentare in modo generico l'omessa valutazione di cause di non punibilità: occorre spiegare quali elementi decisivi sarebbero stati trascurati e perché essi imporrebbero una diversa decisione.
- L'assenza dei requisiti di specificità del motivo impedisce al giudice di legittimità di individuare con precisione l'oggetto del sindacato richiesto e conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, secondo il regime previsto dal codice di rito.
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