Sentenza n. 5191/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO n. 00284/2024, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano che aveva annullato l'autotutela dell'INPS sull'autorizzazione alla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e il silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa destinataria aveva ottenuto dall'INPS l'autorizzazione alla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria per un periodo del 2020. L'INPS aveva poi avviato il procedimento di annullamento d'ufficio, chiedendo chiarimenti e documentazione, e aveva comunicato la conclusione del procedimento allegando però una proposta di provvedimento anziché il provvedimento definitivo. L'impresa aveva proposto ricorso gerarchico, deducendo il vizio di notifica e l'infondatezza nel merito dell'annullamento. Dopo la fusione per incorporazione, la società incorporante aveva impugnato davanti al giudice amministrativo l'annullamento d'ufficio e il silenzio-rigetto. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso, ritenendo che la mancata comunicazione del provvedimento impedisse a quest'ultimo di produrre effetti e che fosse ormai decorso il termine per l'annullamento d'ufficio. L'INPS ha appellato deducendo: 1) l'erroneità dell'annullamento per il vizio relativo alla mancata allegazione del provvedimento alla PEC, poiché tale vizio inciderebbe sull'efficacia e non sulla validità dell'atto; 2) l'inammissibilità dei motivi relativi alla decadenza dal potere di autotutela, perché dedotti per la prima volta nel ricorso giurisdizionale e non nel ricorso gerarchico; 3) l'erroneità della decisione sulla decorrenza del termine previsto dall'art. 21-nonies l. 241/1990.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato integralmente la sentenza di primo grado, respingendo il ricorso originario. Ha affermato che, quando un ricorso gerarchico precede quello giurisdizionale, il ricorso al giudice deve riproporre le censure già formulate contro l'atto originario, poiché diversamente il ricorso gerarchico potrebbe aggirare il termine perentorio per l'impugnazione giurisdizionale. Sono pertanto inammissibili le censure contro l'atto originario proposte per la prima volta in sede giudiziale. Poiché la società aveva dedotto nel ricorso gerarchico il vizio di notifica e l'infondatezza delle ragioni dell'annullamento, ma non il superamento del termine previsto dall'art. 21-nonies l. 241/1990, il giudice di primo grado non avrebbe potuto esaminare d'ufficio tale censura né dichiarare la decadenza dell'INPS dal potere di autotutela. Il Consiglio di Stato ha inoltre precisato che la mancata notificazione o comunicazione del provvedimento di annullamento d'ufficio non ne determina l'inesistenza o l'invalidità, ma incide sulla sua efficacia nei confronti del destinatario. L'atto di annullamento era quindi venuto ad esistenza, sebbene non fosse ancora efficace nei confronti della società. Non potendo essere invalidato per il decorso del tempo, in ragione dell'inammissibilità della relativa censura, né per l'infondatezza delle ragioni sostanziali, non riproposte nel giudizio in quanto già dedotte nel ricorso gerarchico, il provvedimento doveva restare fermo. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
La questione relativa al termine per l'annullamento d'ufficio non può essere esaminata se la relativa censura, già riferibile all'atto originario, non è stata dedotta nel ricorso gerarchico e poi riproposta nel ricorso giurisdizionale; la mancata comunicazione dell'atto incide sulla sua efficacia, non sulla sua esistenza o validità.
art. 445-bis c.p.a.
Massime di principio
- Quando un ricorso gerarchico precede il ricorso giurisdizionale, le censure rivolte contro l'atto originario devono essere dedotte nel ricorso gerarchico e riproposte nel successivo giudizio; le censure nuove sono inammissibili, poiché non è consentito utilizzare il ricorso gerarchico per eludere il termine perentorio dell'impugnazione giurisdizionale.
- La mancata notificazione o comunicazione del provvedimento amministrativo al destinatario incide, di regola, sulla sua efficacia nei confronti di quest'ultimo, ma non determina l'inesistenza o l'invalidità dell'atto adottato.
- Il giudice amministrativo non può rilevare e decidere una censura relativa all'illegittimità dell'atto originario, quale il superamento del termine per l'autotutela, se essa è stata proposta per la prima volta in sede giurisdizionale e non è stata dedotta nel precedente ricorso gerarchico.
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