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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21561/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza del GUP di Novara che, con patteggiamento (art.444 cod.proc.pen.), aveva applicato pene (Ficarra: 5 anni e multa; Barbieri: 1 anno e multa) e aveva disposto la confisca e la devoluzione all'Erario del denaro sequestrato. Entrambi deducevano, principalmente, l'inadeguata motivazione della statuizione di confisca: sostenevano che il denaro sequestrato derivasse da fonte lecita (documentazione di redditi e rapporti di lavoro, carattere marginale della posizione di Barbieri, ecc.) e che il giudice non avesse adeguatamente valutato le istanze e le prove prodotte in tal senso. Entrambi avevano poi, in secondo luogo, censurato presunti errori di calcolo nella determinazione della pena concordata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto parzialmente fondati i ricorsi quanto alla censura sulla confisca. Ha stabilito che, anche in caso di patteggiamento, il giudice deve fornire una motivazione congrua e non meramente formulaica quando dispone la confisca del denaro, soprattutto se la difesa ha prodotto elementi documentali sulla presumibile provenienza lecita. La motivazione della sentenza impugnata (che si limitava a rilevare l'assenza di elementi tali da ritenere lecita la provenienza del denaro) è stata ritenuta insufficiente. Pertanto la Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla statuizione concernente la confisca e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Novara, GIP diversa persona fisica, affinché colmi la lacuna motivazionale. I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili nel resto (in particolare, le censure sui presunti errori di calcolo della pena sono state ritenute inammissibili perché, nel patteggiamento, gli errori di calcolo non sono sindacabili in cassazione se il risultato finale non si discosta dall'accordo e non determina pena illegale, e inoltre i motivi erano troppo generici).

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul patteggiamento: il giudice che omologa l'accordo deve comunque motivare la decisione; la motivazione deve essere congrua anche quando la sentenza contiene misure come la confisca

  • art. 448, comma 2bis cod. proc. pen.

    Limita la portata del ricorso per cassazione per talune misure di sicurezza concordate; tuttavia, se non vi è stato accordo specifico sulla confisca, la censura sulla motivazione è sindacabile secondo la disciplina generale (art. 606)

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Consente il gravame per vizio di motivazione e inosservanza della legge penale: la Corte ha ammesso l'astratta ammissibilità delle censure sul vizio di motivazione della confisca

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al controllo della motivazione della sentenza di patteggiamento e agli obblighi del giudice nel recepire l'accordo

  • art. 73 T.U. stupefacenti (D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309), comma 5

    Nel caso di Barbieri, il GUP ha applicato l'ipotesi di cui al comma 5; la Corte richiama il contesto normativo che ha inciso sulla determinazione della pena ma valida la non sindacabilità di errori di calcolo generici nel patteggiamento

  • art. 240 cod. pen. e art. 322 cod. proc. pen.

    Richiamate dalle doglianze della difesa in ordine alla confisca (art.240 codice penale riguarda il profitto del reato; art.322 cod. proc. pen. rileva per gli oneri probatori procedurali): la Corte ha valutato che i rilievi difensivi sulla provenienza lecita del denaro necessitavano di motivazione più articolata da parte del giudice

  • art. 648 ter cod. pen.

    Norma relativa alla confisca per equivalente e al profitto del reato, citeriore contesto normativo collegato alla decisione sulla confisca

Massime di principio

  • In patteggiamento il giudice non può limitarsi a una formula: deve motivare in modo congruo le misure accessorie e la confisca, soprattutto quando la difesa ha prodotto documenti che attestano una possibile provenienza lecita del denaro.
  • Se la confisca non è parte specifica dell'accordo tra le parti, la relativa statuizione è sindacabile in Cassazione per vizio di motivazione ai sensi dell'art.606; la mera affermazione che non sono stati allegati elementi probatori della liceità non è di per sé sufficiente.
  • Le censure generiche sugli errori di calcolo nella determinazione della pena concordata sono, di regola, inammissibili in Cassazione: tali questioni non sono sindacabili se il risultato non si discosta dall'accordo e non comporta pena illegale; inoltre il ricorso deve indicare con precisione dove si sarebbe verificato l'errore.
  • Per contestare efficacemente una confisca occorre documentare chiaramente la fonte lecita dei beni o del denaro e sollevare puntualmente le istanze di restituzione già in sede di merito, allegando prove specifiche (contratti di lavoro, buste paga, contratti, conti bancari, ecc.).
  • In caso di annullamento limitato, il rinvio deve essere ad un diverso giudice della stessa sede per garantire la rinnovazione della decisione sotto un diverso vaglio motivazionale.
  • Quando si impugna una sentenza di patteggiamento, è importante distinguere tra contestazioni sostanziali (es. motivazione della confisca) e censure meramente aritmetiche: le prime possono essere sindacate se non è stata formata un'intesa specifica, le seconde sono spesso inammissibili se non dimostrano una illegittimità della pena.

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