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Sentenza

Sentenza n. 234/2026 - Potenza, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600057

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Lagonegro che aveva condannato la Regione Basilicata al pagamento del risarcimento per i danni causati dall'attraversamento di un cinghiale e delle spese legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori esecutanti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Giudice di Pace, notificata alla Regione, deducendo l'inadempimento dell'amministrazione all'obbligo di pagamento delle somme liquidate nel titolo esecutivo. Il ricorso è stato notificato e depositato dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, convertito nella L. n. 30/1997. È stata inoltre depositata la certificazione attestante il passaggio in giudicato, richiesta dall'art. 114, comma 2, c.p.a. La Regione non si è costituita e non ha dimostrato l'eventuale adempimento, totale o parziale, dell'obbligazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato ammissibile e fondato il ricorso. L'inerzia processuale della Regione, non costituita, ha comportato il mancato assolvimento dell'onere di provare l'avvenuto pagamento; l'inottemperanza è stata quindi ritenuta incontestata. Il giudice ha ordinato alla Regione di pagare al danneggiato € 2.500,00, con rivalutazione e interessi secondo il criterio applicabile ai debiti di valore: per il primo anno soltanto interessi sulla sorte capitale; per il periodo successivo interessi sulla sorte capitale rivalutata annualmente; dalla pubblicazione della sentenza di condanna, soltanto interessi legali sulla somma complessivamente liquidata, ormai trasformata in debito di valuta. In favore dell'avvocata distrattaria sono stati riconosciuti € 1.265,00 per compensi, € 125,00 per spese vive, interessi legali dal 2 maggio 2025 e, sul compenso, rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA secondo l'ordine indicato in motivazione. Alla Regione è stato assegnato il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per adempiere. Per l'ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Potenza o un suo delegato, con compenso di € 500,00 a carico della Regione. La Regione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 1.000,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato. Il TAR ha precisato che nelle spese di lite sono comprese anche le spese e i compensi relativi agli atti successivi al titolo esecutivo e funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza.

Norme richiamate

  • artt. 112-115 c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza e consentono di ottenere l'esecuzione del giudicato e dei provvedimenti giudiziari esecutivi nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    Richiede, ai fini del ricorso per ottemperanza, la certificazione del passaggio in giudicato quando il titolo azionato è una sentenza divenuta definitiva.

  • art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, convertito nella L. n. 30/1997

    Il ricorso per l'esecuzione di obbligazioni pecuniarie nei confronti delle amministrazioni è ammissibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    È richiamato quale disposizione sulla certificazione del passaggio in giudicato depositata dai ricorrenti.

  • art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014

    Prevede il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sui compensi professionali.

  • art. 6, comma 3, D.P.R. n. 633/1972

    le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo

    L'IVA sulle prestazioni professionali diviene esigibile al momento del pagamento del corrispettivo.

  • art. 16 D.L. n. 41/1995, convertito nella L. n. 85/1995

    L'IVA deve essere applicata anche sulla CPA; IVA e CPA, sospese fino al pagamento dell'imponibile, vanno determinate anche sugli interessi legali riconosciuti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto un'obbligazione pecuniaria della pubblica amministrazione, il ricorso è ammissibile quando siano decorsi i 120 giorni previsti dall'art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, convertito nella L. n. 30/1997, e sia stata prodotta la certificazione del passaggio in giudicato richiesta dall'art. 114, comma 2, c.p.a.
  • Quando l'amministrazione intimata non si costituisce nel giudizio di ottemperanza, spetta ad essa provare l'eventuale adempimento, totale o parziale, dell'obbligazione risultante dal titolo esecutivo; in mancanza di tale prova, l'inottemperanza può essere ritenuta incontestata.
  • Il giudice dell'ottemperanza può determinare direttamente le somme dovute in esecuzione di una condanna risarcitoria, applicando il criterio dei debiti di valore fino alla pubblicazione del titolo esecutivo e quello dei debiti di valuta successivamente, con corresponsione dei soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata.
  • In caso di persistente inottemperanza dell'amministrazione a un ordine di pagamento, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, ponendo a carico dell'amministrazione debitrice il relativo compenso.
  • Nel giudizio di ottemperanza, le spese di lite possono comprendere anche le spese e i compensi professionali relativi agli atti successivi al titolo esecutivo e funzionali all'introduzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

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