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Sentenza

Sentenza n. 536/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500439

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza dell’ASP che vietava l’introduzione di ulteriori cani nella struttura e imponeva il trasferimento, entro trenta giorni, degli animali già presenti verso canili autorizzati

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (gestori di rifugio)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno dedotto, tra l’altro, difetto di motivazione e di istruttoria, incompetenza dell’ASP in favore del sindaco, carenza dei presupposti per l’esercizio di un potere contingibile e urgente, violazione della disciplina europea, nazionale e regionale in materia di identificazione, registrazione e autorizzazione degli stabilimenti di detenzione degli animali, nonché violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e minimo mezzo. Hanno sostenuto che il sito fosse una residenza privata non commerciale, che i cani fossero regolarmente microchippati e in buone condizioni, e che l’ordinanza non individuasse né gli animali da trasferire né i canili di destinazione. L’ASP ha sostenuto che la struttura, ospitando 185 cani in 45 box, fosse un rifugio o struttura zoofila soggetta a preventiva registrazione e autorizzazione e che i provvedimenti adottati costituissero misure ordinarie e vincolate di vigilanza sanitaria.

La decisione

Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il TAR ha escluso che la struttura potesse essere qualificata come abitazione privata, ritenendola un rifugio per animali e uno stabilimento soggetto agli obblighi di preventiva registrazione e autorizzazione, indipendentemente dall’assenza di finalità lucrative. Ha inoltre riconosciuto la competenza dell’ASP e dei servizi veterinari ad adottare misure ordinarie di vigilanza e conformazione, non essendo necessario ricorrere ai poteri contingibili e urgenti del sindaco. Il divieto di introdurre ulteriori cani è stato quindi confermato: la mancata registrazione della struttura rende doverosa e vincolata l’inibizione dell’attività, senza che assumano rilievo decisivo il buon stato di salute degli animali o eventuali inefficienze amministrative. È stata invece annullata la parte relativa al trasferimento degli animali già presenti. L’amministrazione aveva soltanto contato i 185 cani, senza identificarli mediante microchip o altri elementi individualizzanti, e non aveva indicato i canili autorizzati di destinazione, a fronte di un termine di soli trenta giorni. Tali carenze rendevano il trasferimento non adeguatamente istruito, non sufficientemente motivato e non idoneo a garantire la tracciabilità richiesta. L’amministrazione deve pertanto rideterminarsi su tale profilo. Spese compensate, salvo il contributo unificato posto a carico dell’ASP.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 27/2021

    Attribuisce alle ASL e ai relativi servizi veterinari la competenza per le misure di controllo e conformazione in materia di salute e benessere animale.

  • art. 3 d.lgs. 134/2022

    Concorre a individuare la competenza delle autorità sanitarie e gli obblighi relativi agli stabilimenti in cui sono detenuti animali.

  • art. 5 d.lgs. 134/2022

    Impone agli operatori degli stabilimenti di detenere animali gli obblighi di registrazione e gli ulteriori adempimenti previsti dalla disciplina nazionale ed europea; tali obblighi non si applicano alle abitazioni private dei detentori e proprietari di animali da compagnia.

  • art. 84 regolamento UE 429/2016

    Gli operatori degli stabilimenti che detengono animali terrestri, affinché i loro stabilimenti siano registrati, prima di iniziare tali attività informano l’autorità competente e forniscono le informazioni relative all’operatore, all’ubicazione, alle strutture, alle specie e al numero degli animali, alla capacità e al tipo di stabilimento.

    La registrazione preventiva dello stabilimento costituisce condizione per l’avvio dell’attività e consente il controllo ex ante dei requisiti e dei rischi.

  • artt. 137 e 138 regolamento UE 625/2017

    In caso di sospetta o accertata non conformità, le autorità competenti devono svolgere le indagini necessarie e possono adottare ogni misura opportuna per assicurare il ripristino della conformità, inclusa la cessazione delle attività o la sospensione o il ritiro della registrazione o autorizzazione.

  • artt. 27 e 28 l.r. Calabria 45/2023

    Per ragioni igienico-sanitarie, di protezione degli animali e per la prevenzione delle malattie, in assenza di registrazione non è consentita l’introduzione di animali in alcuna struttura.

    Le strutture zoofile o stalli, anche se gestiti senza scopo di lucro da privati o associazioni, devono essere preventivamente registrati e autorizzati; in mancanza, è vietata l’introduzione di animali.

Massime di principio

  • Una struttura privata destinata al ricovero stabile di un numero significativo di animali randagi, abbandonati o comunque raccolti, non è qualificabile come abitazione privata per il solo fatto di essere gestita senza scopo di lucro o da volontari; essa rientra nella nozione di rifugio o stabilimento soggetto agli obblighi di registrazione e autorizzazione.
  • La preventiva registrazione dello stabilimento destinato alla detenzione di animali costituisce condizione necessaria per l’avvio dell’attività, anche quando la gestione sia privata, non commerciale e finalizzata alla cura o all’adozione degli animali.
  • Le autorità sanitarie e i servizi veterinari sono competenti ad adottare misure ordinarie di vigilanza e conformazione nei confronti di stabilimenti non registrati o non autorizzati; tali misure non costituiscono esercizio di un potere contingibile e urgente riservato al sindaco.
  • Quando la normativa vieta l’introduzione di animali in strutture prive di registrazione o autorizzazione, il divieto di prosecuzione dell’attività mediante blocco dell’introduzione di ulteriori animali costituisce misura vincolata e dovuta; il buon stato di salute degli animali o l’assenza di finalità lucrative non escludono l’applicazione della misura.
  • L’ordine di trasferimento di animali deve essere sorretto da un’istruttoria e da una motivazione idonee a rendere concretamente verificabili gli animali interessati e le modalità dell’operazione. La mancata identificazione individuale degli animali e l’omessa indicazione delle strutture di destinazione rendono illegittima la prescrizione per difetto di istruttoria e motivazione, anche quando il trasferimento sia astrattamente finalizzato alla tutela del benessere animale.

Come è indicizzato

MaterieIgiene e sanità pubblicaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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