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Sentenza

Sentenza n. 753/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento a) della deliberazione del Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico Campano n. 35 del 10 agosto 2022, pubblicata sull'Albo Pretorio dell'Ente Idrico Campano in data 25 agosto 2022 e fino al 9 settembre 2022 ed avente ad oggetto “determinazioni definitive ai sensi dell'art. 21, comma 9-bis, della Legge Regione Campania n.15/2015. Approvazione Partite Pregresse ante 2012 maturate dalla GORI Spa.”; b) della deliberazione n. 7 del 2 agosto 2022 del Consiglio di Distretto Sarnese Vesuviano dell'Ente Idrico Campano, avente ad oggetto le medesime “determinazioni definitive ai sensi dell'art. 21, comma 9-bis, della Legge Regione Campania n.15/2015. Approvazione Partite Pregresse ante 2012 maturate dalla GORI Spa.”; c) di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale, ivi comprese – per quanto possa occorrere – la deliberazione n. 43 del 30 giugno 2014 dell'allora Commissario dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, la deliberazione dell'Assemblea dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano n. 5 del 27 ottobre 2012, n. 5, la Relazione istruttoria alla Delibera assembleare E.A.S.V. n. 5/2012, la Relazione del Direttore Generale dell'E.I.C. prot. n. 17296 del 16/09/2019 e la Relazione C.I.R.P.A. del 04/11/2021 e successive integrazioni.

Giustizia amministrativa202205723

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazioni dell'Ente Idrico Campano e del Consiglio di Distretto Sarnese Vesuviano di approvazione delle partite pregresse ante 2012 maturate da GORI S.p.A., nonché gli atti presupposti

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente di governo d'ambito)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I Comuni hanno impugnato le deliberazioni di determinazione dei conguagli tariffari relativi al servizio idrico integrato, deducendo l'assenza di una pianificazione d'ambito vigente, efficace o attuata cui rapportare i conguagli; l'illegittimità del calcolo fondato sulla differenza tra la Tariffa Reale Media e gli incassi effettivi, senza verifica della corrispondenza tra gestione effettuata e gestione pianificata; l'inidoneità e l'irrilevanza della documentazione istruttoria rispetto al periodo 2003-2011; l'omessa verifica della correttezza dei costi operativi e di investimento riconosciuti per il periodo 2009-2011; nonché l'illegittima ammissione di specifici costi di gestione. L'Ente Idrico Campano e GORI S.p.A. hanno eccepito, tra l'altro, il difetto di legittimazione attiva dei Comuni, sostenendo che essi partecipano obbligatoriamente all'Ente Idrico Campano e sono rappresentati nei suoi organi collegiali.

La decisione

Il TAR ha esaminato prioritariamente l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito le censure relative alla legittimità dei conguagli tariffari e all'istruttoria svolta. I Comuni partecipano per legge all'Ente Idrico Campano e sono rappresentati nei suoi organi collegiali, ai quali prendono parte nell'esercizio delle funzioni di pianificazione e gestione del servizio idrico integrato. Tale partecipazione esclude, secondo il Collegio, la titolarità di una situazione giuridica soggettiva autonoma, differenziata e qualificata che consenta ai singoli Comuni di impugnare le deliberazioni dell'ente di governo d'ambito, poiché essi sono direttamente coinvolti nel relativo processo decisionale e possono esercitare le proprie prerogative istituzionali all'interno degli organi collegiali. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • l.r. Campania n. 15/2015

    La disciplina regionale istituisce e regola l'Ente Idrico Campano, prevedendo la partecipazione dei Comuni e l'esercizio delle funzioni di pianificazione e gestione del servizio idrico integrato attraverso gli organi dell'ente di governo d'ambito; tale partecipazione incide sulla legittimazione dei singoli Comuni a impugnare le deliberazioni dell'ente.

  • d.m. 1 agosto 1996

    È richiamato dai ricorrenti quale disciplina ratione temporis del Metodo Normalizzato per la determinazione della tariffa, la cui corretta applicazione avrebbe imposto verifiche sulla gestione pianificata e sui costi riconoscibili; la questione non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 35 c.p.a.

    La pronuncia definisce il giudizio dichiarando il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione attiva; il testo non indica espressamente la disposizione come base della decisione.

Massime di principio

  • Quando la legge attribuisce in via unitaria a un ente di governo d'ambito funzioni pubbliche precedentemente esercitate dai singoli enti locali, e questi ultimi partecipano obbligatoriamente all'ente e ai suoi organi collegiali, i Comuni partecipanti non dispongono, di regola, di una legittimazione autonoma a impugnare le deliberazioni adottate dall'ente nell'esercizio di tali funzioni.
  • La partecipazione istituzionale dei Comuni agli organi dell'ente di governo d'ambito, con la possibilità di esercitare al loro interno le prerogative rappresentative e decisionali, esclude la titolarità di una situazione giuridica soggettiva autonoma, differenziata e qualificata necessaria per contestare in giudizio le relative deliberazioni.
  • Il difetto di legittimazione attiva dei Comuni partecipanti determina l'inammissibilità del ricorso e impedisce l'esame nel merito delle censure dedotte contro la determinazione delle tariffe o dei conguagli del servizio pubblico d'ambito.

Come è indicizzato

MaterieServizio idrico integratoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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